CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32432/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’interesse diXXXXXXXXXXXX,ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione dilegge e carenza e contradditorietà della motivazione in ordine alla mancataconcessione della sospensione del procedimento per messa alla prova, non èconsentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello(Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), e ivi puntualmentedisattese con argomentazioni ineccepibili e conformi alla consolidatagiurisprudenza di legittimità (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenzaimpugnata);ribadito che in ogni caso vale il principio di diritto per il quale in tema disospensione del procedimento con messa alla prova, l'interruzione delprogramma di trattamento, avvenuta in assenza di giustificazioni da parte delladifesa o dell'imputato, impone al giudice di disporre, in esito ad apposita udienzadi cui sia stato dato avviso alle parti, la revoca dell'ordinanza che ha stabilito lasospensione, senza necessità di argomentare approfonditamente especificamente in ordine alla natura e alla causale dell'interruzione, nonpotendosi richiedere lo scrutinio delle motivazioni personali che hanno condottoad essa (Sez. 2, n. 34936 del 09/10/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288694 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che,in ragione della minore età del ricorrente al momento della commissione delreato, è esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e va disposto,ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l'oscuramento delle generalitàe degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione delpresente provvedimento; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.