CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 05993/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di TORINO, con sentenza in data 24/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ALESSANDRIA, in data 22/01/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen.. Il motivo è inammissibile posto che la corte di appello ha adeguatamente motivato circa la plurioffensività del reato di rapina senza che possa rilevare l'assenza di giorni di prognosi ricavabile dal certificato del P.S., dato che correttamente si è valutata l'azione violenta che provocava plurime ferite, pur superficiali, al braccio ed al torace della vittima. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., \'alutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il CiDnsigliere Est,ens re YTTu'C) nA.` F"-P Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]