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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 08919/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di VIBO VALENTIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 luglio 2022 il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: il primo per il reato di minaccia ed il secondo per il reato di lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati con unico atto sottoscritto dal difensore di fiducia deducendo il seguente motivo comune enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma primo disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con l'unico motivo è stata dedotta la assenza di motivazione tradottasi in violazione di legge quanto alla penale responsabilità dei ricorrenti.In particolare, lamenta la difesa, la motivazione si è soffermata unicamente sull'attendibilità della persona offesa omettendo qualsiasi riferimento ai fatti reato contestati e alla attribuibilità degli stessi agli imputati.

Inoltre, la sentenza non si è confrontata con i contributi dichiarativi di coloro che hanno reso una versione dei fatti diversa dalla persona offesa, come il teste [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni e nei motivi di seguito espressi.

1. La motivazione della sentenza è apparente.

Dopo avere operato un richiamo ai criteri di valutazione delle fonti dichiarative e alla necessità di considerare con rigore la testimonianza della persona offesa costituitasi parte civile, la sentenza impugnata si è limitata ad evidenziare che nel caso di specie la persona offesa, non costituitasi parte civile, e dunque non portatrice di uno specifico interesse di natura economica, ha reso una dichiarazione non contraddittoria; ha quindi concluso per la penale responsabilità degli imputati che ha condannato alla pena pecuniaria.

Manca del tutto nel provvedimento impugnato l'esplicitazione dell'iter logico- giuridico seguito dal giudice per addivenire al giudizio di penale responsabilità degli imputati avuto riguardo ai requisiti essenziali richiesti dall'art. 546 cod. proc. pen. quali: "[..] e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo: 1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono alla imputazione e alla loro qualificazione; 2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533[..]." La sentenza va dunque annullata con rinvio al fine di colmare le lacune motivazionali suindicate che hanno condotto ad una motivazione apparente.

2. Quanto alla individuazione del giudice del rinvio, questa Corte ha chiarito che, in caso di annullamento con rinvio di sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria pronunciata dal giudice di pace, il giudice va individuato, in mancanza di una norma specifica, in altro giudice di pace appartenente al medesimo ufficio, sulla base dei principi generali desumibili dall'art. 623 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 25917 del 08/04/2003, Rv. 225677).

È invero da escludere, quale giudice del rinvio, il tribunale in composizione monocratica, competente sull'appello delle decisioni del giudice di pace, non potendosi applicare l'art. 569 comma quarto cod. proc. pen., che regola il diverso caso di annullamento con rinvio a seguito di ricorso "per saltum", ipotesi che non ricorre nel caso di specie, in cui il ricorso per cassazione rappresenta l'unico mezzo di impugnazione contro sentenze inappellabili, ai sensi dell'art. 37 comma 2 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altro Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di VIBO VALENTIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 luglio 2022 il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: il primo per il reato di minaccia ed il secondo per il reato di lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso gli imputati con unico atto sottoscritto dal difensore di fiducia deducendo il seguente motivo comune enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma primo disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo è stata dedotta la assenza di motivazione tradottasi in violazione di legge quanto alla penale responsabilità dei ricorrenti.In particolare, lamenta la difesa, la motivazione si è soffermata unicamente sull'attendibilità della persona offesa omettendo qualsiasi riferimento ai fatti reato contestati e alla attribuibilità degli stessi agli imputati. Inoltre, la sentenza non si è confrontata con i contributi dichiarativi di coloro che hanno reso una versione dei fatti diversa dalla persona offesa, come il teste [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni e nei motivi di seguito espressi. 1. La motivazione della sentenza è apparente. Dopo avere operato un richiamo ai criteri di valutazione delle fonti dichiarative e alla necessità di considerare con rigore la testimonianza della persona offesa costituitasi parte civile, la sentenza impugnata si è limitata ad evidenziare che nel caso di specie la persona offesa, non costituitasi parte civile, e dunque non portatrice di uno specifico interesse di natura economica, ha reso una dichiarazione non contraddittoria; ha quindi concluso per la penale responsabilità degli imputati che ha condannato alla pena pecuniaria. Manca del tutto nel provvedimento impugnato l'esplicitazione dell'iter logico- giuridico seguito dal giudice per addivenire al giudizio di penale responsabilità degli imputati avuto riguardo ai requisiti essenziali richiesti dall'art. 546 cod. proc. pen. quali: "[..] e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo: 1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono alla imputazione e alla loro qualificazione; 2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533[..]." La sentenza va dunque annullata con rinvio al fine di colmare le lacune motivazionali suindicate che hanno condotto ad una motivazione apparente. 2. Quanto alla individuazione del giudice del rinvio, questa Corte ha chiarito che, in caso di annullamento con rinvio di sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria pronunciata dal giudice di pace, il giudice va individuato, in mancanza di una norma specifica, in altro giudice di pace appartenente al medesimo ufficio, sulla base dei principi generali desumibili dall'art. 623 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 25917 del 08/04/2003, Rv. 225677). È invero da escludere, quale giudice del rinvio, il tribunale in composizione monocratica, competente sull'appello delle decisioni del giudice di pace, non potendosi applicare l'art. 569 comma quarto cod. proc. pen., che regola il diverso caso di annullamento con rinvio a seguito di ricorso "per saltum", ipotesi che non ricorre nel caso di specie, in cui il ricorso per cassazione rappresenta l'unico mezzo di impugnazione contro sentenze inappellabili, ai sensi dell'art. 37 comma 2 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altro Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024
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