CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 45934/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito il difensore degli indagati, Avv. [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che, riportandosi ai motivi, ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 gennaio 2020 il Tribunale di Trani rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse dei prevenuti avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari in data 5 dicembre 2019, che sottoponeva a vincolo alcuni appartamenti, box e locali, come identificati nella scrittura privata in data 3 luglio 2014 tra la S.c.a r.l. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. e in uso a Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], la stessa scrittura e gli assegni bancari ivi indicati, nonché ulteriori atti di cessione di crediti, in relazione alle ipotesi di reato di cui agli artt. 629, comma 1, e 512 bis cod. pen. La Corte di cassazione, con sentenza del 17 novembre 2020 n. 35757, ha annullato con rinvio detta ordinanza, rilevando, quanto al reato di estorsione, il difetto della gravità indiziaria. Quanto al reato di trasferimento fraudolento di valori, era confermata la sussistenza di gravi indizi, poiché "consta l'esistenza di un sequestro di prevenzione anticipatorio non solo sulle quote ma sull'intero compendio aziendale della [OSCURATO:SOCIETA] con la conseguenza che l'avvenuta cessione dei crediti ai figli naturali di [OSCURATO:PERSONA] è elusiva della misura ablativa patrimoniale". Viceversa, ad avviso della S.C. non era concretamente ravvisabile il periculum in mora. 2. Il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, ha confermato con l'ordinanza impugnata la misura cautelare reale, motivando sulla base della gravità indiziaria del reato di trasferimento fraudolento di valori e, quanto al periculum, sulla pertinenzialità dei beni in sequestro, siccome finalizzato alla confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., e sul potenziale pregiudizio derivante dalla mancanza di un vincolo reale sugli stessi, a presidio degli interessi delle parti nel procedimento esecutivo sospeso, in cui sono costituiti l'opponente Cooperativa e il Fondo nazionale dei beni confiscati. 3. I difensori degli indagati hanno proposto ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, censurandone la violazione di legge per non essersi il giudice di rinvio uniformato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, peraltro trasfigurando la qualificazione giuridica del sequestro originario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che nella materia di cui si tratta l'impugnazione di legittimità può essere proposta unicamente per dedurre violazioni di legge, (art,. 325 cod. proc. pen.), ritiene il snAr 1 1-4.A (\ Collegio, condividendo il motivato parere espresso dal , ché il ricorso sia manifestamente fondato. 2. Il Tribunale del riesame, quale giudice di rinvio, non si è infatti uniformato al principio di diritto formulato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 35757/2021, secondo cui "fondate s'appalesano le doglianze dei ricorrenti in ordine alla concreta ravvisabilità del periculum in mora, avendo l'ordinanza impugnata omesso di chiarire in termini puntuali quale oit aggravamento delle conseguenze degli ipotizzati reati sia in concreto prospettabile alla luce della pacifica pendenza di un contenzioso civile in fase di merito, in cui sono costituiti l'opponente cooperativa e il [OSCURATO:PERSONA] dei beni confiscati, e del già disposto sequestro di prevenzione della società immobiliare". Va inoltre rimarcato che, ferma restando la qualificazione giuridica originaria del sequestro preventivo di cui non era consentito al giudice di rinvio di immutarge la natura e la finalità, nelle more - come si legge nell'ordinanza impugnata - è intervenuta anche la confisca definitiva del "capitale sociale e del complesso aziendale della D3". 3. Orbene, secondo giurisprudenza costante, in tema di sequestro preventivo impeditivo, il periculum in mora deve presentare i requisiti della concretezza e attualità e richiede che sia dimostrata con ragionevole certezza l'utilizzazione del bene per la commissione di ulteriori reati o per l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede. Di talché si è affermato che non può essere disposto il sequestro preventivo, per assenza del periculum in mora, di beni sui quali, in pendenza di una controversia civile, sia già stato adottato un provvedimento cautelare di natura civilistica che assicuri la salvaguardia degli interessi delle parti (Sez. 6, n. 19219 del 09/02/2012, Diomedi, Rv. 252859), o di beni che siano indisponibili per effetto della precedente sottoposizione dell'ente a misura interdíttiva antimafia (Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, Deodati, Rv. 274778). In definitiva, stabilito che il perimetro fissato per il giudizio di rinvio riguardava esclusivamente la giustificazione del dedotto periculum in mora in ordine al reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., l'ordinanza impugnata, nel confermare il sequestro, diversamente qualificato, incorre nella censura di omessa indicazione delle ragioni a sostegno di una ulteriore misura cautelare reale a carico di beni già attinti da altra misura ablatoria a tutela degli interessi protetti dall'ordinamento. 4. Il ricorso va pertanto accolto e l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, unitamente al decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari in data 5 dicembre 2019. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari in data 5 dicembre 2019, disponendo la restituzione dei beni in sequestro agli aventi diritto. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 21/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] Il Consigliere