CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19842/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo con la quale, in parziale riforma della pronuncia resa dal Gip locale, escluso il vincolo della continuazione, è stata confermata la sua penale responsabilità in ordine a molteplici ipotesi di cessione di sostanza stupefacente del tipo crack oltre che della detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidato a tre motivi con i quali si deduce: a) il mancato riconoscimento della continuazione esterna con altro giudicato; b) la mancata sostituzione della pena ex art. 20 bis cod. pen. e c) la mancata esclusione della recidiva.Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo la Corte territoriale, nel solco dei principi espressi da questa Corte di legittimità, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato con un giudicato esterno rilevando che le condotte in esame, ancorché relative allo stesso titolo di reato, sono state poste in essere a una distanza di tempo comunque significativa e, soprattutto, in concorso con persone diverse, in circostanze di tempo e di luogo differenti motivo per il quale ha escluso che il ricorrente, allorquando deteneva a fini di spaccio, il 9 gennaio 2024, lo stupefacente, avesse deliberato quantomeno nelle sue linee essenziali, la detenzione illecita e le cessioni di crack che, organizzandosi con altri soggetti, avrebbe effettuato dopo qualche mese. E' principio costantemente affermato da questa Corte di legittimità che la continuazione postula che i reati siano stati concepiti e portati ad esecuzione nell'ambito di un unico programma criminoso, il quale non deve essere confuso né con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine e dipendente dagli illeciti guadagni che da esso possono scaturire né con il generico programma di locupletare attraverso la ripetizione delle condotte criminose per trarvi sostentamento. Situazioni, queste ultime, penalizzate da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei" (Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Rv. 284652 - 01; Sez. 5, n.10917 del 12/1/2012, Abbassi, Rv. 252950 - 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, deo. 2013, Rv. 255156 - 01; Parimenti inammissibile il secondo motivo afferente la mancata sostituzione della pena ai sensi dell'art. 20 bis cod. pen. La motivazione addotta dalla Corte di appello (v. pagg. 3 e 4) della sentenza impugnata è riferita, in generale, alle ragioni per le quali non sono state ritenute sussistenti i presupposti per l'applicazione di una sanzione sostitutiva generalmente intesa con la conseguenza che detta motivazione è valevole per escludere l'applicazione dell'art. 20-bis cod. pen. indipendentemente dalla tipologia della sanzione sostitutiva richiesta. Come condivisibilmente ha ricordato questa Corte di legittimità, con riguardo all'assetto normativo precedente alla novella del 2022, la giurisprudenza di legittimità ha già precisato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato» (Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Avram, Rv. 286449 - 01).Quanto al terzo motivo di ricorso, va ricordato che in tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713). Nel caso di specie la Corte di Appello, con un percorso argomentativo rispondente al principio sopra richiamato, ha rilevato che il ricorrente era già gravato da precedenti specifici e che l'omogeneità dei fatti oltre che la vicinanza temporale, inducevano a ritenere che l'imputato con la commissione del reato per il quale si è proceduto ha mostrato una pervicacia criminale e una pericolosità sociale che giustificavano il trattamento sanzionatorio previsto per i recidivi reiterati, specifici e infraquinquennali. Con tutto questo argomentato la difesa non si confronta. Alla inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. P.Q.M