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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20221/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando tre motivi di ricorso, deduce, con il primo, vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della penale responsabilità per la detenzione dell'hashish, siccome destinato ad uso personale, con il secondo, violazione di legge in ordine alla configurabilità della fattispecie di lieve entità, e, con il terzo, violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della recidiva; Osservato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché l'hashish detenuto non può ritenersi destinato ad uso personale, bensì ai fini di spaccio, valorizzando il dato quantitativo (pari a 23 grammi, da cui erano ricavabili 349 dosi medie singole), la suddivisione in singoli involucri (quattro frammenti in un barattolo e un frammento in un altro), la presenza di strumenti idonei al confezionamento e di un foglio manoscritto per la tenuta della contabilità, la rapida deperibilità del principio attivo dell'hashish, ed infine le condizioni socio -economiche dell'attuale ricorrente, privo di occupazione e redditi; Considerato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, nonché manifestamente infondate posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale e congruo perché la condotta dell'attuale ricorrente non può essere qualificata di lieve entità a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sottolineando il dato quantitativo di sostanza di tipo cocaina, in gran parte rinvenuta occultata nella persona mentre era a bordo della sua auto (55,6 grammi di cocaina), e in parte custodita presso la sua abitazione, per un ammontare dal quale era possibile ricavare complessivamente 238 dosi medie singole, la disponibilità di materiale per il confezionamento e la tenuta di pertinente contabilità; Considerato che il terzo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle doglianze difensive, in quanto la sentenza impugnata ha indicato correttamente perché deve essere applicata la recidiva qualificata, evidenziando che l'imputato ha un precedente per armi ed uno specifico e recente, relativo a droghe leggere, e che, quindi, la condotta in contestazione è sintomatica del medesimo tipo di devianza e di accresciuta pericolosità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando tre motivi di ricorso, deduce, con il primo, vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della penale responsabilità per la detenzione dell'hashish, siccome destinato ad uso personale, con il secondo, violazione di legge in ordine alla configurabilità della fattispecie di lieve entità, e, con il terzo, violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della recidiva; Osservato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché l'hashish detenuto non può ritenersi destinato ad uso personale, bensì ai fini di spaccio, valorizzando il dato quantitativo (pari a 23 grammi, da cui erano ricavabili 349 dosi medie singole), la suddivisione in singoli involucri (quattro frammenti in un barattolo e un frammento in un altro), la presenza di strumenti idonei al confezionamento e di un foglio manoscritto per la tenuta della contabilità, la rapida deperibilità del principio attivo dell'hashish, ed infine le condizioni socio -economiche dell'attuale ricorrente, privo di occupazione e redditi; Considerato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, nonché manifestamente infondate posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale e congruo perché la condotta dell'attuale ricorrente non può essere qualificata di lieve entità a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sottolineando il dato quantitativo di sostanza di tipo cocaina, in gran parte rinvenuta occultata nella persona mentre era a bordo della sua auto (55,6 grammi di cocaina), e in parte custodita presso la sua abitazione, per un ammontare dal quale era possibile ricavare complessivamente 238 dosi medie singole, la disponibilità di materiale per il confezionamento e la tenuta di pertinente contabilità; Considerato che il terzo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle doglianze difensive, in quanto la sentenza impugnata ha indicato correttamente perché deve essere applicata la recidiva qualificata, evidenziando che l'imputato ha un precedente per armi ed uno specifico e recente, relativo a droghe leggere, e che, quindi, la condotta in contestazione è sintomatica del medesimo tipo di devianza e di accresciuta pericolosità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q P.Q.M
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