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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2023

Cassazione n. 46540/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' NATALE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Messina il 23 gennaio 2023, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Messina 1'11 luglio 2022 ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di guida senza patente, fatto commesso il 13 settembre 2019, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la sanzione; con conferma nel resto.

Il ricorrente si affida a tre motivi con cui lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione: 1) quanto al mancato riconoscimento della invocata scriminante dello stato di necessità, anche sotto il profilo putativo; 2) quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen.; 3) e in relazione al trattamento sanzionatorio in concreto applicato.

Il ricorso è manifestamente infondato: infatti la pronunzia impugnata è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie e immune da vizi logico-giuridici, ed il ricorso si limita alla mera reiterazione di profili di censura già posti con l'appello e già disattesi dalla Corte territoriale con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile, segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma di euro tremila, che si stima equa e conforme a diritto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' NATALE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Messina il 23 gennaio 2023, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Messina 1'11 luglio 2022 ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di guida senza patente, fatto commesso il 13 settembre 2019, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la sanzione; con conferma nel resto. Il ricorrente si affida a tre motivi con cui lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione: 1) quanto al mancato riconoscimento della invocata scriminante dello stato di necessità, anche sotto il profilo putativo; 2) quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen.; 3) e in relazione al trattamento sanzionatorio in concreto applicato. Il ricorso è manifestamente infondato: infatti la pronunzia impugnata è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie e immune da vizi logico-giuridici, ed il ricorso si limita alla mera reiterazione di profili di censura già posti con l'appello e già disattesi dalla Corte territoriale con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile, segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma di euro tremila, che si stima equa e conforme a diritto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 o
Sentenza Cassazione n. 46540/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris