Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 gennaio 2026

Cassazione n. 20926/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ordinanza del 13/03/2026 del TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità delricorso;letta la memoria di replica depositata dal difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Antonio, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Vicenza, in sede di riesame diprovvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto del Giudice per leindagini preliminari del medesimo Tribunale, emesso il 20 gennaio 2026, che aveva dispostoil sequestro preventivo di tipo impeditivo di crediti di imposta e di somme di danaro in capoalla ricorrente in relazione ai reati di cui agli artt. 316-ter e 640-bis cod.pen. contestati aCortese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano generato a loro vantaggio, attraversol’attivazione delle procedure inerenti al bonus facciate, crediti di imposta fasulli, parte deiquali ceduti alla ricorrente.2.

Ricorre per cassazione, quale terza interessata, la società indicata nellaintestazione, a mezzo del suo legale rappresentante, deducendo:1) violazione di legge in ordine al sequestro dei crediti di imposta.Secondo la prospettazione difensiva, il Tribunale avrebbe effettuato un superamentoillegittimo del perimetro del provvedimento genetico, come ricavabile dal dispositivo diquesto, che non aveva inteso porre sotto sequestro i crediti di imposta ceduti dagli indagatialla ricorrente (pari ad euro 25.000), ma, soltanto, le somme di danaro ottenute dagliindagati quale controvalore della cessione dei crediti di imposta;2) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del periculum in mora, postal’assenza di circostanze di fatto riferibili alla ricorrente, concrete ed attuali, soggettive odoggettive, dimostrative del fine di evitare di aggravare o protrarre le conseguenze del reatoovvero di agevolare la commissione di altri reati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati.1.

In ordine al primo motivo, il Tribunale ha espressamente indicato che nel decreto disequestro emesso dal Giudice per le indagini preliminari, i crediti di imposta erano statiindividuati come cose pertinenti al reato per cui si procede, sicché essi potevano essereoggetto di sequestro anche presso terzi cessionari di buona fede, per l’ammontare del lorovalore.La lettura operata dal Tribunale è corrispondente a quanto emerge dal decretogenetico, nei seguenti passaggi contenuti ai fgg. 19 e 20, in relazione alla descrizione dellaesigenza cautelare, della cui ritenuta sussistenza pure il ricorso si duole: “A tale riguardo lagiurisprudenza di legittimità ha considerato la permanenza del carattere intrinseco di "cosapertinente al reato" in capo ai crediti d'imposta anche se ceduti a terzi soggetti, i qualipossono per tale effetto subire a proprio danno il sequestro del credito d'imposta, conconseguente blocco nel cassetto fiscale.”“Alla luce di questi principi va osservato che l'operato del Cortese evidenzia laconcretezza e l'attualità del pericolo di dispersione dei crediti d'imposta indebitamenteacquisiti, giacché – si è visto – egli non ha esitato a monetizzarli cedendoli a terzi soggettinon appena venutone in possesso attraverso le attività illecite esaminate, per poi utilizzarneil corrispettivo principalmente in attività di gioco, dalle quali erano risultati pesanti debiti.

Lafacilità di circolazione che caratterizza i crediti in questione, costituenti un appetibilestrumento da porre in compensazione a debiti d'imposta aliunde maturati, ulteriormenteevidenzia il rischio di dispersione per l'appunto nelle già viste operazioni di compensazioneposte in essere, quand'anche in buona fede, dai nuovi cessionari, con ulteriore danno perl'Erario.

In questi termini può essere accolta la richiesta di sequestro preventivo c.d."impeditivo" in relazione al controvalore dei crediti d'imposta indebitamente acquisiti per ilreato di cui all'art. 316 ter c.p., determinato dalla Guardia di Finanza (con semplici, quantoprecisi, conteggi) in euro 397.703,00, nonché in relazione al controvalore dei creditid'imposta indebitamente acquisiti per il reato di cui all'art. 640-bis c.p., determinatoanch'esso dalla Guardia di finanza in euro 522.188,00.

Il valore potrà essere appreso, comevisto, anche presso i terzi cessionari”.Si deve aggiungere che nel medesimo senso - e con riguardo ai crediti di imposta o alloro controvalore - deve essere interpretata, se le si vuole dare senso logico, la statuizionecontenuta nel dispositivo del decreto di sequestro allorquando si riferisce alla possibilità didisporre la misura anche in caso di “cessione” (“per un importo totale pari ad euro919.891,00 ancora presente nel patrimonio, ovvero ceduto, in tutto o in parte, a terzepersone”).Pertanto, non si riscontra alcun illegittimo superamento del perimetro del sequestro e,di conseguenza, alcuna violazione di legge.2.

Quanto al secondo motivo ed alla esigenza cautelare, il Tribunale, una volta attribuitaai crediti di imposta la natura di cose pertinenti al reato, ha applicato, facendone correttorichiamo, il principio di diritto secondo il quale, in tema di misure cautelari reali, il sequestropreventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e lacosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimentoanche le cose di proprietà di un terzo, estraneo all'illecito e in buona fede, nel caso in cui laloro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delleconseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fattipenalmente rilevanti. (Sez. 3, n. 24065 del 11/04/2024, Scossa, Rv. 286552-01; Sez. 3, n.57595 del 25/10/2018, Cervino, Rv. 274691-01).In applicazione di tale principio, poi, il Tribunale - con motivazione tratta dal merito delgiudizio e non rivedibile in questa sede deputata al solo controllo delle violazioni di legge aisensi dell’art. 325 cod. proc. pen.- ha individuato la concretezza ed attualità del pericolocautelare nel fatto che la ricorrente potrebbe utilizzare in qualunque momento i crediti diimposta di origine illecita acquisiti, attraverso la loro monetizzazione, cessione a terzi ocompensazione.Tanto assorbe ogni altra argomentazione difensiva, anche in relazione al contenutodella memoria depositata.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende,commisurata all’effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione dellacausa di inammissibilità.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ordinanza del 13/03/2026 del TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità delricorso;letta la memoria di replica depositata dal difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Antonio, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Vicenza, in sede di riesame diprovvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto del Giudice per leindagini preliminari del medesimo Tribunale, emesso il 20 gennaio 2026, che aveva dispostoil sequestro preventivo di tipo impeditivo di crediti di imposta e di somme di danaro in capoalla ricorrente in relazione ai reati di cui agli artt. 316-ter e 640-bis cod.pen. contestati aCortese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano generato a loro vantaggio, attraversol’attivazione delle procedure inerenti al bonus facciate, crediti di imposta fasulli, parte deiquali ceduti alla ricorrente.2. Ricorre per cassazione, quale terza interessata, la società indicata nellaintestazione, a mezzo del suo legale rappresentante, deducendo:1) violazione di legge in ordine al sequestro dei crediti di imposta.Secondo la prospettazione difensiva, il Tribunale avrebbe effettuato un superamentoillegittimo del perimetro del provvedimento genetico, come ricavabile dal dispositivo diquesto, che non aveva inteso porre sotto sequestro i crediti di imposta ceduti dagli indagatialla ricorrente (pari ad euro 25.000), ma, soltanto, le somme di danaro ottenute dagliindagati quale controvalore della cessione dei crediti di imposta;2) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del periculum in mora, postal’assenza di circostanze di fatto riferibili alla ricorrente, concrete ed attuali, soggettive odoggettive, dimostrative del fine di evitare di aggravare o protrarre le conseguenze del reatoovvero di agevolare la commissione di altri reati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati.1. In ordine al primo motivo, il Tribunale ha espressamente indicato che nel decreto disequestro emesso dal Giudice per le indagini preliminari, i crediti di imposta erano statiindividuati come cose pertinenti al reato per cui si procede, sicché essi potevano essereoggetto di sequestro anche presso terzi cessionari di buona fede, per l’ammontare del lorovalore.La lettura operata dal Tribunale è corrispondente a quanto emerge dal decretogenetico, nei seguenti passaggi contenuti ai fgg. 19 e 20, in relazione alla descrizione dellaesigenza cautelare, della cui ritenuta sussistenza pure il ricorso si duole: “A tale riguardo lagiurisprudenza di legittimità ha considerato la permanenza del carattere intrinseco di "cosapertinente al reato" in capo ai crediti d'imposta anche se ceduti a terzi soggetti, i qualipossono per tale effetto subire a proprio danno il sequestro del credito d'imposta, conconseguente blocco nel cassetto fiscale.”“Alla luce di questi principi va osservato che l'operato del Cortese evidenzia laconcretezza e l'attualità del pericolo di dispersione dei crediti d'imposta indebitamenteacquisiti, giacché – si è visto – egli non ha esitato a monetizzarli cedendoli a terzi soggettinon appena venutone in possesso attraverso le attività illecite esaminate, per poi utilizzarneil corrispettivo principalmente in attività di gioco, dalle quali erano risultati pesanti debiti. Lafacilità di circolazione che caratterizza i crediti in questione, costituenti un appetibilestrumento da porre in compensazione a debiti d'imposta aliunde maturati, ulteriormenteevidenzia il rischio di dispersione per l'appunto nelle già viste operazioni di compensazioneposte in essere, quand'anche in buona fede, dai nuovi cessionari, con ulteriore danno perl'Erario. In questi termini può essere accolta la richiesta di sequestro preventivo c.d."impeditivo" in relazione al controvalore dei crediti d'imposta indebitamente acquisiti per ilreato di cui all'art. 316 ter c.p., determinato dalla Guardia di Finanza (con semplici, quantoprecisi, conteggi) in euro 397.703,00, nonché in relazione al controvalore dei creditid'imposta indebitamente acquisiti per il reato di cui all'art. 640-bis c.p., determinatoanch'esso dalla Guardia di finanza in euro 522.188,00. Il valore potrà essere appreso, comevisto, anche presso i terzi cessionari”.Si deve aggiungere che nel medesimo senso - e con riguardo ai crediti di imposta o alloro controvalore - deve essere interpretata, se le si vuole dare senso logico, la statuizionecontenuta nel dispositivo del decreto di sequestro allorquando si riferisce alla possibilità didisporre la misura anche in caso di “cessione” (“per un importo totale pari ad euro919.891,00 ancora presente nel patrimonio, ovvero ceduto, in tutto o in parte, a terzepersone”).Pertanto, non si riscontra alcun illegittimo superamento del perimetro del sequestro e,di conseguenza, alcuna violazione di legge.2. Quanto al secondo motivo ed alla esigenza cautelare, il Tribunale, una volta attribuitaai crediti di imposta la natura di cose pertinenti al reato, ha applicato, facendone correttorichiamo, il principio di diritto secondo il quale, in tema di misure cautelari reali, il sequestropreventivo non finalizzato alla confisca implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e lacosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimentoanche le cose di proprietà di un terzo, estraneo all'illecito e in buona fede, nel caso in cui laloro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delleconseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fattipenalmente rilevanti. (Sez. 3, n. 24065 del 11/04/2024, Scossa, Rv. 286552-01; Sez. 3, n.57595 del 25/10/2018, Cervino, Rv. 274691-01).In applicazione di tale principio, poi, il Tribunale - con motivazione tratta dal merito delgiudizio e non rivedibile in questa sede deputata al solo controllo delle violazioni di legge aisensi dell’art. 325 cod. proc. pen.- ha individuato la concretezza ed attualità del pericolocautelare nel fatto che la ricorrente potrebbe utilizzare in qualunque momento i crediti diimposta di origine illecita acquisiti, attraverso la loro monetizzazione, cessione a terzi ocompensazione.Tanto assorbe ogni altra argomentazione difensiva, anche in relazione al contenutodella memoria depositata.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende,commisurata all’effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione dellacausa di inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
Decreto Cassazione n. 20926/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris