Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2011
ECLI:EU:T:2011:582
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 11 ottobre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI (PIPELINE)
(causa T‑87/10)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo PIPELINE – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Obbligo di motivazione – Art. 75 del regolamento n. 207/2009»
1.
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi
composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento
del Consiglio n. 207/2009, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 23, 27‑29)
2.
Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009,
art. 75) (v. punti 39-41)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 10 dicembre 2009 (procedimento R 968/2009‑2),
relativa ad una domanda di registrazione del marchio denominativo PIPELINE come marchio comunitario.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA], Inc. è condannata alle spese.