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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2011

ECLI:EU:T:2011:582
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 11 ottobre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI (PIPELINE) (causa T‑87/10) «Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo PIPELINE – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Obbligo di motivazione – Art. 75 del regolamento n. 207/2009»

1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 23, 27‑29)

2. Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75) (v. punti 39-41) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 10 dicembre 2009 (procedimento R 968/2009‑2), relativa ad una domanda di registrazione del marchio denominativo PIPELINE come marchio comunitario.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA], Inc. è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 11 ottobre 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI (PIPELINE) (causa T‑87/10) «Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo PIPELINE – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Obbligo di motivazione – Art. 75 del regolamento n. 207/2009» 1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 23, 27‑29) 2. Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75) (v. punti 39-41) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 10 dicembre 2009 (procedimento R 968/2009‑2), relativa ad una domanda di registrazione del marchio denominativo PIPELINE come marchio comunitario. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA], Inc. è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 207/2011 — Fons Iuris — Fons Iuris