CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41527/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN, Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano - che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che censura l'erronea applicazione dei criteri commisurativi della pena, è inammissibile in quanto del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (che ha evidenziato come la pena - quella detentiva, deve precisarsi - sia stata contenuta nel minimo, con l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante e alla recidiva) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849), laddove nessuna specifica censura investe il giudizio di comparazione tra le circostanze eterogenee. Rilevato, pertanto, che í ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il