CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 19448/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in riforma della decisione del Tribunale di Torino che lo aveva assolto dal delitto di evasione, lo ha dichiarato responsabile in ordine a detto delitto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] è accusato del reato di cui all'art. 385 cod. pen. perché, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, se ne allontanava senza autorizzazione; fatti commessi il 30 aprile 2017. Il giudice di primo grado aveva ritenuto sussistenti dubbi in ordine alla consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] circa l'impossibilità di poter legittimamente uscire dall'abitazione ove era ristretto agli arresti domiciliari, deponendo per tale indecisione - valorizzata ai fini della assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. - la circostanza che costui avesse ricevuto la notifica di un "ordine di liberazione provvisorio" notificato il 18 marzo 2017, in cui era indicata la cessazione di efficacia della misura cautelare a far data dal 13 novembre 2017; le condizioni di cittadino straniero che non era certo sapesse leggere la lingua italiana e la sorpresa mostrata dalla sorella all'atto del controllo degli operanti consentiva di ipotizzare che il ricorrente non si fosse avveduto del complessivo contenuto del provvedimento ritenendo la misura custodiale cessata sin dal momento della notifica. A seguito di gravame del Procuratore generale, la Corte di appello ha riformato la decisione ritenendo che da nessun elemento si potesse desumere che il ricorrente non fosse consapevole della vigenza della misura cautelare, pervenendo alla declaratoria di responsabilità sulla base della differente valutazione delle risultanze istruttorie acquisite in primo grado. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione della sentenza, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. pen. con particolare riferimento all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., poiché la decisione che ha riformato quella di primo grado, pervenendo a condanna, ha fatto seguito ad una rivalutazione della prova dichiarativa con particolare riferimento all'esame del ricorrente, senza che sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. La difesa osserva come proprio facendo leva sulla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] ed assegnando prevalenza alla presunta chiarezza dell'atto notificatogli, al dato che vedeva costui conoscere la lingua italiana e il sistema giudiziario italiano anche a causa di precedenti numerose condanne, la Corte di appello fosse giunta a sovvertire l'esito assolutorio determinato, nel giudizio di primo grado, dall'assegnata prevalenza delle dichiarazioni che avevano giustificato la condotta tesa all'allontanamento dall'abitazione e ritenute tali da non consentire il superamento dell'indecisione in merito alla consapevolezza di violare il regime degli arresti domiciliari. Secondo la difesa, vertendosi in ipotesi di appello del pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, si rendeva necessaria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale secondo quanto previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e ribadito dalla Corte EDU con sentenza del 8 luglio 2021 nella causa Maestri c/Italia.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato 2. Osserva il Collegio che giurisprudenza di legittimità, ha da tempo riconosciuto la necessità della rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa anche quando la stessa coinvolga le propalazioni dell'imputato che abbia reso dichiarazioni "in causa propria", nel caso di riforma della sentenza di assoluzione da parte del giudice di appello che effettui un differente apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488). 2.1. Sotto detto aspetto, la decisione della Corte EDU del 8 luglio 2021 nella causa Maestri c/ Italia ha censurato l'ordinamento processuale italiano per non avere previsto, a garanzia dell'imputato assolto nel primo grado di giudizio e condannato nel processo di appello, uno specifico onere di audizione del medesimo prima di assumere la decisione di condanna. La Corte EDU ha ritenuto necessario che l'imputato assente o contumace sia destinatario di una chiamata in giudizio al fine porlo in condizione di rendere l'esame, reputando non sufficiente la mera citazione a giudizio in appello, visto che devono essere approntati tutti gli incombenti più idonei al fine di rendere l'atto istruttorio. La sentenza in questione, che si muove sulla stessa linea tracciata dalla consolidata giurisprudenza interna che reputa necessario l'esame dei testi ai fini della condanna in appello preceduta da assoluzione in primo grado, ribadendo la giurisprudenza enunciata nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] c/ Islanda (del 16 luglio 2019, n. 38797/17), ha condannato l'Italia per non aver disposto, anche d'ufficio, l'esame degli imputati in ipotesi di riforma della sentenza assolutoria di primo grado. 2.2. Risulta pacifico che il recepimento delle sentenze della Corte EDU non può non tenere conto del contesto in cui le stesse sono state assunte, tanto che, nonostante la decisione tenda ad assumere «un valore generale e di principio, "resta pur sempre legata alla concretezza della situazione che l'ha originata" (sentenza n. 49 del 2015 Corte cost.). La decisione citata, a cui lo stesso ricorrente fa riferimento richiedendone l'applicazione nel sistema processuale penale interno (in uno al diretto riferimento all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.), precisa i limiti della sentenza della Corte di Strasburgo, individuando la funzione nell'accertamento del se l'operato dei giudici - nel particolare caso analizzato - abbia condotto a risultati conformi alla Convenzione. Il caso esaminato dalla sentenza Maestri era inerente a rilevata violazione del diritto al processo equo ex art. 6, par. 1 della CEDU, in ragione dell'importanza assegnata alle dichiarazioni degli imputati ai fini della decisione di assoluzione, motivo che rendeva evidente la necessità di effettuare una valutazione giuridica della condotta che doveva tenere conto della versione resa da costoro. 3. Sotto detto aspetto, pertanto, la decisione impugnata si pone in contrasto con il disposto previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. per come sopra interpretato alla luce della giurisprudenza nazionale e convenzionale e comunque con un prioritario criterio epistemologico di apprezzamento del quadro probatorio, tale da rendere la motivazione immune da censure. Seppure la Corte territoriale abbia inteso valorizzare il contenuto del provvedimento che era stato notificato al ricorrente e che si assume fosse chiaro (argomento speso nelle sue conclusioni dal Procuratore generale), è innegabile come tale dato sia stato logicamente contrapposto alla versione resa sul medesimo punto da [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato di non aver compreso che tale ordine avesse efficacia solo per il futuro, a far data dal 13 novembre 2017. Proprio la valenza ritenuta determinante assegnata da parte del Tribunale alle dichiarazioni del ricorrente, venuta meno in secondo grado, aveva costituito la ragione dei palesati dubbi (non rileva in questa sede se fondati o meno) in ordine alla consapevolezza del ricorrente di essersi allontanato illegittimamente dall'abitazione e, conseguentemente, in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie in concreto contestata. Ciò comporta che il ricorrente, che in ordine alle ragioni dell'allontanamento era stato esaminato e inizialmente ritenuto credibile, proprio a causa della differente valutazione operata su dette propalazioni dalla Corte di appello di Torino che ha, conseguentemente ritenuto recessiva la versione resa dall'imputato, debba essere risentito in merito. 4. Da quanto sopra consegue la necessità di annullare la decisione impugnata con rinvio a diversa Sezione della Corte di appello di Torino per un nuovo giudizio previa rinnovazione istruttoria, che preveda, quantomeno, l'esame del ricorrente. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e r