Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 161/1976
ECLI:IT:COST:1976:161
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] per
incauto affidamento di veicolo a persona che non era munita di patente,
pur avendo superato i prescritti esami di idoneità alla guida, il
tribunale di Vigevano, con ordinanza 20 settembre 1974, ha sollevato,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 79, terzo comma, del t.u. delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.
In punto di rilevanza il tribunale fa presente che nella specie
dovrebbe applicarsi la norma denunziata, perché questa - sebbene sia
stata modificata dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62 (art. 80,
dodicesimo comma, del testo vigente), sopravvenuta nel corso del
giudizio - punisce il fatto con una pena meno grave.
Nel merito osserva che la guida senza patente è ora penalmente
sanzionata solo nel caso in cui non siano stati superati gli esami di
idoneità alla guida (art. 80, tredicesimo e quindicesimo comma del
testo vigente); e, che non essendo stata accolta (neppure dalla norma
sopravvenuta) analoga distinzione per l'incauto affidamento di
veicolo, situazioni di differente gravità sarebbero state sottoposte
ad un identico trattamento sanzionatorio, in violazione del principio
di eguaglianza.
Dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, con atto di intervento, nel quale chiede che la questione sia
dichiarata non fondata.
L'Avvocatura deduce che, essendo l'affidamento di veicolo
fattispecie diversa dalla guida senza patente, il legislatore ha
mantenuto per la prima il rigore della precedente disciplina per porre
un valido freno alla commissione degli illeciti che ne derivano (e il
giudice ha margini abbastanza larghi per la irrogazione della pena in
concreto); e che, comunque, il fatto che nell'ordinamento anteriore non
era scriminata la guida senza patente da parte di persona abilitata,
non costituisce motivo per il legislatore di operare una successiva
distinzione sul punto dell'affidamento dell'automezzo.
:
1. - La questione dall'ordinanza in epigrafe rimessa all'esame
della Corte è la seguente: se l'art. 79, terzo comma, del testo unico
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (d.P.R. 15
giugno 1959, n. 393), sottoponendo allo stesso regime sanzionatorio
l'incauto affidamento di veicolo a persona non munita di patente, sia
che questa abbia superato, sia che non abbia superato i prescritti
esami di idoneità alla guida, violi l'art. 3 della Costituzione.
2. - Bene ha ritenuto il giudice a quo, alla stregua dell'art. 25,
secondo comma, Cost. (come pure dell'art. 2, terzo comma, del codice
penale), che la norma che dovrebbe applicarsi nel giudizio di merito
è l'art. 79, terzo comma, del d.P.R. n. 393 del 1959, perché il
corrispondente disposto dell'art. 80, dodicesimo comma, quale risulta
dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62, è meno favorevole all'imputato:
il primo prevede la pena dell'arresto sino a tre mesi ovvero l'ammenda
da lire diecimila a lire quarantamila; il secondo, tenendo ferma la
misura dell'arresto, eleva l'ammenda da lire venticinquemila a lire
centomila.
3. - L'art. 80, nono comma, del testo unico puniva chiunque
guidasse autoveicoli senza essere munito della patente (arresto da tre
a sei mesi e ammenda da lire diecimila a lire quarantamila), ancorché
avesse superato i prescritti esami, mentre l'art. 80, quindicesimo
comma, della legge n. 62 del 1974, innovando la disciplina anteriore,
ha degradato ad illecito amministrativo (pagamento di somma da lire
quattromila a lire diecimila) la guida senza patente da parte di chi
abbia sostenuto con esito positivo gli esami suddetti.
L'ordinanza di rimessione deduce che contrasterebbe con l'art. 3
Cost. la persistente previsione come fatto di reato - per effetto della
ultrattività della disposizione più favorevole ora abrogata -
dell'affidamento o del consenso alla guida a persona che, non essendo
munita della patente, abbia tuttavia superato gli esami.
4. - La questione non è fondata.
Le due ipotesi normative sono del tutto autonome ed hanno ciascuna
una propria ratio, la cui valutazione è riservata alla
discrezionalità legislativa, che, nella specie, è rimasta nei limiti
della ragionevolezza.
È appena il caso di rilevare che il divieto penalmente sanzionato
è anche volto, sul piano pratico, ad evitare che il noleggiatore
consegni un automezzo a persona la cui abilità nella guida
(indipendente dal superamento degli esami) egli, spesso, non è in
grado di conoscere.
È, d'altronde, pertinente osservare che il pericolo determinato
dalla guida da parte di chi dispone di automezzo proprio (col quale
magari si è già esercitato) è assai minore (e meno frequente) di
quello derivante dalla circolazione di un autoveicolo altrui,
indebitamente affidato da chi ne abbia la materiale disponibilità.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 79, terzo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (testo
unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale),
sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal tribunale di Vigevano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere