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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02435/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE di APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che, in replica alle conclusioni del Procuratore Generale, insiste nei motivi e conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Catanzaro ha parzialmente riformato - solo con riguardo alla durata delle pene accessorie fallimentari, che sono state commisurate alla durata di quella principale (tre anni) - la pronuncia del Tribunale di Crotone, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di reato di bancarotta impropria da reato societario ( art. 2621 cod. civ. ) e di più fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ai sensi degli artt. 216 comma 1 n.1, 219 co.1 e co. 2 n.1, 223 co. 1 e co. 2 n.11. del R.D. 267/1942, commessi quale amministratore unico della LATERFER s.r.I., dichiarata fallita ill3 giugno 2013.

1.1. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il ricorrente, nella qualità ut supra, avrebbe fraudolentemente esposto nei bilanci depositati e, in particolare, nel bilancio di esercizio 2012, fatti non rispondenti alla realtà, indicando "distribuzione utili" ai soci per un complessivo ammontare di euro 90.000, in guisa da rappresentare una situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società attraverso la quale concorreva ad accrescere la dimensione del dissesto; inoltre avrebbe distratto dal patrimonio della società disponibilità liquide di cassa pari a euro 25.684,46 ( indicate nel bilancio di esercizio 2013 e non rivenute dalla curatela) ed effettato prelevamenti ingiustificati indicati in bilancio quali prestiti ( euro 110.000) o distribuzione utili in favore dei familiari di esso ricorrente ( euro 90.000).

Trattasi di registrazioni che, oltre a essere false dal punto di vista contabile, sono ingiustificate nel merito in quanto poste in essere in un periodo in cui la società non aveva conseguito alcun utile, anzi era addirittura in perdita, come peraltro evidenziato già dal Collegio sindacale nel 2011.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, che svolge cinque motivi:

2.1. Vizio della motivazione, mancante, contraddittoria e illogica.

Secondo la Difesa la motivazione della sentenza impugnata non replica ai puntuali e specifici motivi di appello, in particolare il terzo, consegnando una motivazione apparente, e comunque intrinsecamente viziata sotto il profilo logico argomentativo.

2.2. inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 216, comma i e 2, 219 co. 1 e 2 - 223 co.1 e 2 della L.F., in relazione all'art. 2621 cod. civ. e correlati vizi della motivazione, nonché erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen..

Si sostiene, in estrema sintesi, l'insussistenza sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo, non essendo risultata dimostrata, all'esito dell'attività istruttoria svolta nel dibattimento, la fraudolenza della condotta, di cui mancherebbero gli indici, tanto più in assenza di rilievi nella tenuta della contabilità; ci si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto in conto la argomentata tesi difensiva finalizzata a dimostrare il tentativo di salvare l'azienda soprattutto dopo gli ingenti danni causati all'impresa dall'alluvione del 2010, a fronteggiare i quali furono destinati i prelievi registrati dal fallimento; del tutto ingiustificato sarebbe il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219 L.F.; si sostiene, inoltre, che, in presenza di crediti maturati dai soci nei confronti della società, legittimamente siano stati effettuati i rimborsi oggetto di contestazione.2.3.

Vizio della motivazione in ordine alla riqualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 217 L. F..

2.4. Con gli ultimi due motivi si contesta il trattamento sanzionatorio, irragionevole e sproporzionato e sostenuto da motivazione apparente, e si denuncia violazione degli artt. 8 CEDU e prot. 1 CEDU , art. 136 Cost.. con riguardo alla durata della sanzioni accessorie, commisurate, immotivatamente, alla pena principale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso (generico e confuso) è inammissibilmente proposto, risolvendosi nella formulazione di censure meramente contestative delle scelte decisionali dei giudici di merito, senza confrontarsi con il discorso giustificativo sviluppato in quella sede, laddove, contrariamente a quanto infondatamente sostenuto dal ricorrente, sono stati affrontati tutti i temi posti dal gravame di merito.

Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; conf.

Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710).

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen. comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurímis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 , Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710).

2. Il primo motivo contiene meri richiami a principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'obbligo della motivazione, senza sviluppare alcuna censura critica al ragionamento sviluppato dalla Corte di appello che, invece, si è confrontata con la tesi difensiva, qui reiterata, con riferimento sia alla bancarotta impropria che alla bancarotta patrimoniale fraudolenta.

3. Da qui la manifesta infondatezza anche del secondo motivo, con sui si sostiene, senza alcun supporto dimostrativo, l'insussistenza dei reati contestati, di guisa che la tesi difensiva risulta meramente assertiva, a fonte di dati inconfutabili costituiti dal mancato rinvenimento dei beni e delle disponibilità liquide, nonché dall'indebito e reiterato prelievo dalle casse sociali di rilevanti somme di danaro, considerati, del tutto ragionevolmente, dai giudici di merito quali elementi oggettivamente sintomatici della contestata condotta distrattiva.

A sostegno di tale conclusione la Corte di appello enuclea, in particolare, la mancata annotazione di tali operazioni, asseritamente lecite, nelle scritture contabili, peraltro, tenute in modo chiaro, corretto e completo, cosicchè non si giustifica, né l'ha spiegato il ricorrente, la mancata annotazione di spese che si assumono sostenute per fronteggiare i danni da alluvione; richiama le censure che sul punto erano già provenute dal Collegio sindacale; sottolinea il silenzio serbato dall'imprenditore, che, interrogato dagli organi fallimentari, non ha mai sostenuto di avere impiegato il danaro prelevato dalla cassa per sostenere le spese per ripristinare i beni aziendali danneggiati dall'alluvione di novembre 2010.

Le valutazioni della Corte territoriale - peraltro esposte in una motivazione puntuale e analitica - sono conformi al costante insegnamento di questa Corte - anche richiamato in sentenza - secondo cui il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito, in cui si concretizza l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore degli organi concorsuali.

D'altro canto, è altrettanto accreditato l'orientamento secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti ( Sez. 5 n. 11095 del 13/02/2014, Rv. 262741; Sez. 5 n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385; Sez. 5 n. 3400/05 del 15/12/2004 , Rv. 231411; Sez. 5 n. 7048 del 27/11/2008, Rv. 243295).

L'indirizzo si fonda sulla considerazione che, nel nostro ordinamento, l'imprenditore assume una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali confidano nel patrimonio dell'impresa per l'adempimento delle obbligazioni sociali.

Da qui, la diretta responsabilità dell'imprenditore, quale gestore di tale patrimonio, per la sua conservazione ai fini dell' integrità della garanzia.

La perdita ingiustificata del patrimonio o la elisione della sua consistenza costituisce un vulnus alle aspettative dei creditori e integra, pertanto, l'evento giuridico presidiato dalla fattispecie della bancarotta fraudolenta.

Tali considerazioni giustificano la, solo apparente, inversione dell'onere della prova incombente sul fallito, in caso di mancato rinvenimento di beni da parte della procedura e in assenza di giustificazione al riguardo ( nel senso di dare conto di spese, perdite o oneri compatibili con il fisiologico andamento della gestione imprenditoriale), poiché, anche in ragione dell'obbligo di verità gravante sul fallito ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge fallimentare con riferimento alla destinazione di beni di impresa al momento in cui viene interpellato da parte del curatore, obbligo presidiato da sanzione penale, si tratta di legittima sollecitazione affinchè il diretto interessato dia adeguata dimostrazione, in quanto gestore dell'impresa, della destinazione dei beni o del loro ricavato (Sez. 5 n. 7588 del 26/01/2011, rv.249715), derivando dal prelievo di somme dalle casse sociali, la valida presunzione della loro dolosa distrazione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010 Rv. 248425).

La decisione gravata si è, dunque, conformata ai principi accreditati dalla giurisprudenza prevalente in tema di prova della bancarotta per distrazione, attestati sulla affermazione secondo cui ben può operare i! meccanismo della presunzione dalla dolosa distrazione, rilevante, ai sensi dell'art.192 c.p.p., al fine di affermare la responsabilità dell'imputato, nel caso di un ingiustificato mancato rinvenimento, all'atto della dichiarazione di fallimento, di beni e valori societari a condizione che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell'imputato, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (Rv. 248425 cit.; conf.

Sez. 2, n. 5838 del 09/02/1995 Rv. 201517 ).

3.1. Analoghe considerazioni possono essere svolte anche con riguardo alle deduzioni riguardanti la regola della postergazione dei crediti dei soci, rispetto a cui la sentenza impugnata ha richiamato le condivisibili argomentazioni del Tribunale in merito alla inconfigurabilità, per unanime opinione, anche dottrinaria, del diritto dei soci alla restituzione dei prestiti effettuati alla società, ove non costituenti dei conferimenti, in una condizione di decozione, sottolineando come, appunto, i prelievi in questione, siano, appunto, avvenuti in una situazione di dissesto finanziario.

3.2. Anche lo scrutinio dell'elemento soggettivo è stato correttamente condotto, con riferimento al dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa dalle finalità dell'impresa, essendo sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distruttiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione dai causarlo ( Sez. 5 n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739); coerentemente con la natura di reato di pericolo della bancarotta patrimoniale, non si richiede lo specifico intento di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza della mera possibilità di danno potenzialmente derivante alle ragioni creditorie, e, infatti, si è ripetutamente affermato che il dolo può essere diretto, ma anche indiretto o eventuale, quando il soggetto agisca anche a costo, a rischio di subire una perita altamente probabile se non certa ( Sez 5 n. 42568 dei 19/06/2018, Rv. 273825; Sez. 5 n. 14783 del 09/03/2018, Rv. 272614; Sez. 5 n. n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739; Sez. 5 n. 10941 del 20/12/1996, Rv. 206542).

La Corte di appello ha infatti sviluppato un corretto ragionamento inferenziale, traendo dalla dispersione ingiustificata di beni e liquidità accertate nella disponibilità della fallita l'intenzione di produrre una diminuzione del patrimonio aziendale, con ciò dimostrando la consapevolezza del danno derivante alla massa dei creditori.

4. Conseguentemente, la Corte di appello non ha dato seguito alla tesi difensiva che persegue la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 217 L.F., proprio in considerazione dell'intento fraudolento perseguito dall'agente, incompatibile con un atteggiamento meramente colposo, sottolineando altresì l'inconferente richiamo, da parte della Difesa, alla possibilità di ricostruire il patrimonio sociale i movimenti aziendali - cosa mai posta in discussione, tant'è che non è stata mai contestata la bancarotta documentale.

5. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha rilevato che il Tribunale, nell'individuazione della pena, si era attenuto al minimo edittale, ed aveva già benevolmente riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante di cui all'art. 219 L.F., sottolineando anche la mancata aliegazione di elementi positivamente valorizzabili.

L'aggravante di cui all'art. 219 I.f. , inoltre, è stata riconosciuta in ragione della pluralità dei fatti.t

5.1. Neppure coglie nel segno, infine, la doglianza che attinge la determinazione della durata delle sanzioni fallimentari accessorie, giacchè la pena accessoria è stata rideterminata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 222/2018; nella sentenza impugnata, infatti, vi è un chiaro riscontro della valutazione di equità operata dai giudici di merito ( "si stima equo quantificare in termini corrispondenti").

6. A fronte, quindi, di un congruo corredo argomentativo, che non denuncia evidenti illogicità, le critiche delle ricorrenti all'uso del detto materiale probatorio, si risolvono in una censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza.

Non si rinviene, dunque, una omessa motivazione sui punti sollevati negli atti di appello, ma una conferma delle statuizioni del primo giudice basata sull'esercizio del potere discrezionale spettante al giudice nei limiti dei criteri posti dall'art. 133 c.p.. 7.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE di APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che, in replica alle conclusioni del Procuratore Generale, insiste nei motivi e conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Catanzaro ha parzialmente riformato - solo con riguardo alla durata delle pene accessorie fallimentari, che sono state commisurate alla durata di quella principale (tre anni) - la pronuncia del Tribunale di Crotone, che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di reato di bancarotta impropria da reato societario ( art. 2621 cod. civ. ) e di più fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ai sensi degli artt. 216 comma 1 n.1, 219 co.1 e co. 2 n.1, 223 co. 1 e co. 2 n.11. del R.D. 267/1942, commessi quale amministratore unico della LATERFER s.r.I., dichiarata fallita ill3 giugno 2013. 1.1. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il ricorrente, nella qualità ut supra, avrebbe fraudolentemente esposto nei bilanci depositati e, in particolare, nel bilancio di esercizio 2012, fatti non rispondenti alla realtà, indicando "distribuzione utili" ai soci per un complessivo ammontare di euro 90.000, in guisa da rappresentare una situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società attraverso la quale concorreva ad accrescere la dimensione del dissesto; inoltre avrebbe distratto dal patrimonio della società disponibilità liquide di cassa pari a euro 25.684,46 ( indicate nel bilancio di esercizio 2013 e non rivenute dalla curatela) ed effettato prelevamenti ingiustificati indicati in bilancio quali prestiti ( euro 110.000) o distribuzione utili in favore dei familiari di esso ricorrente ( euro 90.000). Trattasi di registrazioni che, oltre a essere false dal punto di vista contabile, sono ingiustificate nel merito in quanto poste in essere in un periodo in cui la società non aveva conseguito alcun utile, anzi era addirittura in perdita, come peraltro evidenziato già dal Collegio sindacale nel 2011. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, che svolge cinque motivi: 2.1. Vizio della motivazione, mancante, contraddittoria e illogica. Secondo la Difesa la motivazione della sentenza impugnata non replica ai puntuali e specifici motivi di appello, in particolare il terzo, consegnando una motivazione apparente, e comunque intrinsecamente viziata sotto il profilo logico argomentativo. 2.2. inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 216, comma i e 2, 219 co. 1 e 2 - 223 co.1 e 2 della L.F., in relazione all'art. 2621 cod. civ. e correlati vizi della motivazione, nonché erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen.. Si sostiene, in estrema sintesi, l'insussistenza sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo, non essendo risultata dimostrata, all'esito dell'attività istruttoria svolta nel dibattimento, la fraudolenza della condotta, di cui mancherebbero gli indici, tanto più in assenza di rilievi nella tenuta della contabilità; ci si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto in conto la argomentata tesi difensiva finalizzata a dimostrare il tentativo di salvare l'azienda soprattutto dopo gli ingenti danni causati all'impresa dall'alluvione del 2010, a fronteggiare i quali furono destinati i prelievi registrati dal fallimento; del tutto ingiustificato sarebbe il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219 L.F.; si sostiene, inoltre, che, in presenza di crediti maturati dai soci nei confronti della società, legittimamente siano stati effettuati i rimborsi oggetto di contestazione.2.3. Vizio della motivazione in ordine alla riqualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 217 L. F.. 2.4. Con gli ultimi due motivi si contesta il trattamento sanzionatorio, irragionevole e sproporzionato e sostenuto da motivazione apparente, e si denuncia violazione degli artt. 8 CEDU e prot. 1 CEDU , art. 136 Cost.. con riguardo alla durata della sanzioni accessorie, commisurate, immotivatamente, alla pena principale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso (generico e confuso) è inammissibilmente proposto, risolvendosi nella formulazione di censure meramente contestative delle scelte decisionali dei giudici di merito, senza confrontarsi con il discorso giustificativo sviluppato in quella sede, laddove, contrariamente a quanto infondatamente sostenuto dal ricorrente, sono stati affrontati tutti i temi posti dal gravame di merito. Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; conf. Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen. comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurímis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 , Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). 2. Il primo motivo contiene meri richiami a principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'obbligo della motivazione, senza sviluppare alcuna censura critica al ragionamento sviluppato dalla Corte di appello che, invece, si è confrontata con la tesi difensiva, qui reiterata, con riferimento sia alla bancarotta impropria che alla bancarotta patrimoniale fraudolenta. 3. Da qui la manifesta infondatezza anche del secondo motivo, con sui si sostiene, senza alcun supporto dimostrativo, l'insussistenza dei reati contestati, di guisa che la tesi difensiva risulta meramente assertiva, a fonte di dati inconfutabili costituiti dal mancato rinvenimento dei beni e delle disponibilità liquide, nonché dall'indebito e reiterato prelievo dalle casse sociali di rilevanti somme di danaro, considerati, del tutto ragionevolmente, dai giudici di merito quali elementi oggettivamente sintomatici della contestata condotta distrattiva. A sostegno di tale conclusione la Corte di appello enuclea, in particolare, la mancata annotazione di tali operazioni, asseritamente lecite, nelle scritture contabili, peraltro, tenute in modo chiaro, corretto e completo, cosicchè non si giustifica, né l'ha spiegato il ricorrente, la mancata annotazione di spese che si assumono sostenute per fronteggiare i danni da alluvione; richiama le censure che sul punto erano già provenute dal Collegio sindacale; sottolinea il silenzio serbato dall'imprenditore, che, interrogato dagli organi fallimentari, non ha mai sostenuto di avere impiegato il danaro prelevato dalla cassa per sostenere le spese per ripristinare i beni aziendali danneggiati dall'alluvione di novembre 2010. Le valutazioni della Corte territoriale - peraltro esposte in una motivazione puntuale e analitica - sono conformi al costante insegnamento di questa Corte - anche richiamato in sentenza - secondo cui il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito, in cui si concretizza l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore degli organi concorsuali. D'altro canto, è altrettanto accreditato l'orientamento secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti ( Sez. 5 n. 11095 del 13/02/2014, Rv. 262741; Sez. 5 n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385; Sez. 5 n. 3400/05 del 15/12/2004 , Rv. 231411; Sez. 5 n. 7048 del 27/11/2008, Rv. 243295). L'indirizzo si fonda sulla considerazione che, nel nostro ordinamento, l'imprenditore assume una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali confidano nel patrimonio dell'impresa per l'adempimento delle obbligazioni sociali. Da qui, la diretta responsabilità dell'imprenditore, quale gestore di tale patrimonio, per la sua conservazione ai fini dell' integrità della garanzia. La perdita ingiustificata del patrimonio o la elisione della sua consistenza costituisce un vulnus alle aspettative dei creditori e integra, pertanto, l'evento giuridico presidiato dalla fattispecie della bancarotta fraudolenta. Tali considerazioni giustificano la, solo apparente, inversione dell'onere della prova incombente sul fallito, in caso di mancato rinvenimento di beni da parte della procedura e in assenza di giustificazione al riguardo ( nel senso di dare conto di spese, perdite o oneri compatibili con il fisiologico andamento della gestione imprenditoriale), poiché, anche in ragione dell'obbligo di verità gravante sul fallito ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge fallimentare con riferimento alla destinazione di beni di impresa al momento in cui viene interpellato da parte del curatore, obbligo presidiato da sanzione penale, si tratta di legittima sollecitazione affinchè il diretto interessato dia adeguata dimostrazione, in quanto gestore dell'impresa, della destinazione dei beni o del loro ricavato (Sez. 5 n. 7588 del 26/01/2011, rv.249715), derivando dal prelievo di somme dalle casse sociali, la valida presunzione della loro dolosa distrazione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010 Rv. 248425). La decisione gravata si è, dunque, conformata ai principi accreditati dalla giurisprudenza prevalente in tema di prova della bancarotta per distrazione, attestati sulla affermazione secondo cui ben può operare i! meccanismo della presunzione dalla dolosa distrazione, rilevante, ai sensi dell'art.192 c.p.p., al fine di affermare la responsabilità dell'imputato, nel caso di un ingiustificato mancato rinvenimento, all'atto della dichiarazione di fallimento, di beni e valori societari a condizione che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell'imputato, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (Rv. 248425 cit.; conf. Sez. 2, n. 5838 del 09/02/1995 Rv. 201517 ). 3.1. Analoghe considerazioni possono essere svolte anche con riguardo alle deduzioni riguardanti la regola della postergazione dei crediti dei soci, rispetto a cui la sentenza impugnata ha richiamato le condivisibili argomentazioni del Tribunale in merito alla inconfigurabilità, per unanime opinione, anche dottrinaria, del diritto dei soci alla restituzione dei prestiti effettuati alla società, ove non costituenti dei conferimenti, in una condizione di decozione, sottolineando come, appunto, i prelievi in questione, siano, appunto, avvenuti in una situazione di dissesto finanziario. 3.2. Anche lo scrutinio dell'elemento soggettivo è stato correttamente condotto, con riferimento al dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa dalle finalità dell'impresa, essendo sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distruttiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione dai causarlo ( Sez. 5 n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739); coerentemente con la natura di reato di pericolo della bancarotta patrimoniale, non si richiede lo specifico intento di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza della mera possibilità di danno potenzialmente derivante alle ragioni creditorie, e, infatti, si è ripetutamente affermato che il dolo può essere diretto, ma anche indiretto o eventuale, quando il soggetto agisca anche a costo, a rischio di subire una perita altamente probabile se non certa ( Sez 5 n. 42568 dei 19/06/2018, Rv. 273825; Sez. 5 n. 14783 del 09/03/2018, Rv. 272614; Sez. 5 n. n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739; Sez. 5 n. 10941 del 20/12/1996, Rv. 206542). La Corte di appello ha infatti sviluppato un corretto ragionamento inferenziale, traendo dalla dispersione ingiustificata di beni e liquidità accertate nella disponibilità della fallita l'intenzione di produrre una diminuzione del patrimonio aziendale, con ciò dimostrando la consapevolezza del danno derivante alla massa dei creditori. 4. Conseguentemente, la Corte di appello non ha dato seguito alla tesi difensiva che persegue la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 217 L.F., proprio in considerazione dell'intento fraudolento perseguito dall'agente, incompatibile con un atteggiamento meramente colposo, sottolineando altresì l'inconferente richiamo, da parte della Difesa, alla possibilità di ricostruire il patrimonio sociale i movimenti aziendali - cosa mai posta in discussione, tant'è che non è stata mai contestata la bancarotta documentale. 5. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha rilevato che il Tribunale, nell'individuazione della pena, si era attenuto al minimo edittale, ed aveva già benevolmente riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante di cui all'art. 219 L.F., sottolineando anche la mancata aliegazione di elementi positivamente valorizzabili. L'aggravante di cui all'art. 219 I.f. , inoltre, è stata riconosciuta in ragione della pluralità dei fatti.t 5.1. Neppure coglie nel segno, infine, la doglianza che attinge la determinazione della durata delle sanzioni fallimentari accessorie, giacchè la pena accessoria è stata rideterminata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 222/2018; nella sentenza impugnata, infatti, vi è un chiaro riscontro della valutazione di equità operata dai giudici di merito ( "si stima equo quantificare in termini corrispondenti"). 6. A fronte, quindi, di un congruo corredo argomentativo, che non denuncia evidenti illogicità, le critiche delle ricorrenti all'uso del detto materiale probatorio, si risolvono in una censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza. Non si rinviene, dunque, una omessa motivazione sui punti sollevati negli atti di appello, ma una conferma delle statuizioni del primo giudice basata sull'esercizio del potere discrezionale spettante al giudice nei limiti dei criteri posti dall'art. 133 c.p.. 7.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
Sentenza Cassazione n. 02435/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris