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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 luglio 2026

Cassazione n. 24198/2026

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orso;- ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;– controricorrente–avverso la sentenza n. 119/2018 della Commissione tributariaregionale del Molise, depositata il 15/03/2018, non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 32094/2018Numero sezionale 5223/2026Numero di raccolta generale 24198/2026Data pubblicazione 29/07/20261.

In causa relativa all’avviso di accertamento n.TR6010401731/2014 con cui erano recuperati maggiori Irpef, Irap eIva per l’anno di imposta 2009 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],esercente l’attività di commercio al dettaglio di orologi, gioielleria edargenteria, la Commissione tributaria provinciale (CTP) diCampobasso, pur ritenendo ammissibile il ricorso (l’ufficio aveva infattieccepito la sua inammissibilità per la mancata indicazione della causapetendi), lo rigettava nel merito; la CTP dichiarava inammissibile lamemoria del contribuente e i documenti ad essa allegati, depositati il17/07/2015 per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Molise (CTR) dichiaraval’appello inammissibile, con rilievo di ufficio, evidenziando la violazionedell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992; premetteva che, sebbene in modonon condivisibile, la CTP aveva rigettato l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso originario, eccezione che l’ufficio non aveva riproposto néfatto oggetto di appello incidentale, e che quindi si doveva considerarecome rinunciata ex art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992; accogliendo in partel’appello del contribuente sul punto, dichiarava ammissibile la memoriadepositata in corso di giudizio in data 17/07/2015 ma non i documentiad essa allegati, il cui deposito in appello era tuttavia ammissibile aisensi dell’art. 58 del medesimo d.lgs.; riteneva però che tale memoriaera inammissibile sotto altro profilo, in quanto introduceva dei motivinuovi non proposti nel ricorso introduttivo; trattandosi di motiviaggiunti, essi non erano ammissibili in quanto non erano conseguenzadelle difese di controparte né erano stati notificati a quest’ultima; ciòpremesso, poiché i motivi dell’appello erano modellati sulla scorta delcontenuto della memoria, anche l’appello era inammissibile, poichéviolativo del disposto dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, circostanzarilevabile di ufficio cui non ostava il fatto che il giudice di primo gradoavesse pronunciato nel merito.Numero registro generale 32094/2018Numero sezionale 5223/2026Numero di raccolta generale 24198/2026Data pubblicazione 29/07/2026La CTR inoltre, sempre di ufficio, rilevava anche l’inammissibilitàdell’originario ricorso, poiché proposto e sottoscritto dal dott.

GiovanniLucarelli, dichiaratosi difensore del contribuente, ma senza produzionein giudizio della procura alle liti di conferimento dell’incarico diassistenza tecnica, e ciò anche in violazione dell’art. 12, comma 3,d.lgs. n. 546 del 1992; rilevava peraltro che non poteva operare lasanatoria dell’art. 12, comma 5, sia perché il contribuente non avevasottoscritto il ricorso sia perché tale questione non era stata oggetto diappello e il giudice della impugnazione non poteva emettere l’ordine disanatoria in altro grado.3.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi, cui l’Agenzia delle entrate oppone controricorso.Il ricorso è stato fissato ex art. 380-bis.1 c.p.c. per l’adunanzacamerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo del ricorso principale, proposto in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce la violazione degliartt. 18, comma 2 e comma 4, 24, 53, comma 1, 56 e 57 del d.lgs. n.546 del 1992, per aver il collegio dichiarato l’inammissibilità del ricorsoin appello erroneamente rilevando di ufficio una questione su cui si eraformato il giudicato interno; la CTP aveva infatti rigettato l’eccezionedi inammissibilità dell’originario ricorso, proposta dall’ufficio perl’assenza di causa petendi, con pronuncia non impugnata dall’ufficioche non aveva neanche riproposto la questione in appello, conconseguente formazione del giudicato sul punto, e pur tuttavia avevapoi rilevato di ufficio l’inammissibilità della memoria illustrativa, sottoun profilo diverso da quelli ritenuti dalla CTP e non condivisi dalla CTR(la memoria non era tardiva e pur tuttavia conteneva motivi nuoviinammissibili poichè non proposti secondo la forma dei motiviNumero registro generale 32094/2018Numero sezionale 5223/2026Numero di raccolta generale 24198/2026Data pubblicazione 29/07/2026aggiunti); l’appello riproponeva tali motivi nuovi e quindi erainammissibile.Tale ragionamento, secondo il ricorrente:- viola gli artt. 56 e 57, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, poiché laCTR era al cospetto di un’eccezione espressamente decisa e nonimpugnata mentre il rilievo di ufficio deve coordinarsi con i principi intema di impugnazione;- viola l’art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992, poiché il ricorso introduttivoera esente dalle censure in tema di inammissibilità; nel caso di specieuna lettura congiunta della parte espositiva in fatto e dei motivi didiritto indicati nel ricorso avrebbe consentito di ritenere che i motivi diimpugnazione dell’avviso trovavano la propria spiegazione nellecircostanze esposte in narrativa, come ritenuto del primo giudice ecome del resto ben compreso dall’amministrazione finanziaria che siera difesa anche nel merito;- viola gli artt. 53, 32, comma 2, e 24, comma 2, d.lgs. n. 546 del1992, poiché ha dichiarato inammissibile l’appello non perché carenteo incerto e ha pronunciato erroneamente su una questione coperta dalgiudicato interno.Il motivo è infondato ed in parte inammissibile.1.1.

Il primo profilo è infondato.L’inammissibilità del ricorso introduttivo ai sensi dell’art. 18 d.lgs.n. 546 del 1992 costituisce questione di rito rilevabile di ufficio ma talerilievo officioso va combinato con gli effetti del giudicato, nel caso dispecie esplicito, per cui è vero che la questione della inammissibilitàper genericità del ricorso non poteva essere riesaminata dal giudicedell’appello, in assenza di impugnazione incidentale sul punto.Ciò premesso, la CTR non ha però affatto violato il giudicato internopoiché ha distinto il profilo della inammissibilità del ricorso introduttivo,per mancata indicazione della causa petendi, sul quale haNumero registro generale 32094/2018Numero sezionale 5223/2026Numero di raccolta generale 24198/2026Data pubblicazione 29/07/2026espressamente affermato di non poter tornare in presenza delgiudicato, dalla inammissibilità dell’appello, formulato in base a motiviritenuti nuovi, poiché a loro volta riproduttivi di quelli esposti in unamemoria illustrativa, e diversi da quelli contenuti nel ricorso, e perciòinammissibili.Si tratta di questioni evidentemente diverse e la decisione sullaprima non pregiudica in alcun modo la seconda.1.2.

Anche la seconda censura è da respingere poichéinammissibile, in quanto non si confronta con la ratio decidendi.Il giudizio tributario è caratterizzato da un meccanismo diinstaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica dellalegittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato,alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, edavente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dalcontribuente, con i motivi specificamente dedotti nel ricorsointroduttivo in primo grado (Cass. n. 25756/2014).E’ vero che ai fini della esposizione dei motivi previsti a pena diinammissibilità del ricorso dall'art. 18, comma 2, lett. e) del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, è sufficiente una enunciazione anche sommariadei motivi stessi e che la sanzione dell'inammissibilità è connessa allamancanza assoluta, ovvero all'assoluta incertezza, che ricorreallorquando l’enunciazione del motivo si presenti tale da non consentirel'individuazione del nucleo della censura rivolta all'atto impugnato(Cass. n. 10524/2017 non massimata e citata dal ricorrente).Ma nel caso di specie la ratio decidendi della CTR non è, come giàvisto, l’inammissibilità dell’originario ricorso, sotto il profilo dellagenericità, bensì l’inammissibilità dell’appello poiché contenente motivinuovi, diversi da quelli del ricorso.1.3.

Sotto il terzo profilo, la censura è inammissibile ed in parteinfondata.Numero registro generale 32094/2018Numero sezionale 5223/2026Numero di raccolta generale 24198/2026Data pubblicazione 29/07/2026In primo luogo, nel caso di specie non è rilevante l’art. 53 d.lgs. n.546 del 1992, che non esaurisce i casi di inammissibilità dell’appellolimitandolo alla ipotesi di genericità dei motivi, ma l’art. 57,espressamente citato dalla CTR, sulla novità dei motivi espostinell’appello rispetto a quelli del ricorso originario.Ora, ribadito che nessuna violazione del giudicato apparesussistente nel caso di specie, per cui la reiterazione di tale censura èinfondata, questa Corte ha ripetutamente affermato che nel processotributario d'appello la nuova difesa del contribuente, ove non siariconducibile all'originaria causa petendi e si fondi su fatti diversi daquelli dedotti in primo grado, che ampliano l'indagine giudiziaria edallargano la materia del contendere, introducendo un vizio dell’atto oanche la deduzione di un fatto non originariamente indicati, non integraun'eccezione, ma si traduce in un motivo aggiunto e, dunque, in unanuova domanda, vietata ai sensi degli artt. 24 e 57 del d.lgs. n. 546del 1992 (Cass. n. 32390/2022; Cass. n. 13742/2015).L’affermazione in diritto della CTR quindi è corretta.Come è noto, poi, il vizio processuale può essere direttamentedelibato dalla Cassazione mediante esame diretto degli atti, anche inomaggio al precetto costituzionale sul giusto processo (Cass. n.21676/2008), ma tale potere è condizionato, a pena di inammissibilità,all'adempimento da parte del ricorrente - per il principio di specificitàdel ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio perrelationem agli atti della fase di merito - dell'onere di esprimere unachiara censura alla decisione impugnata anche ove formuli un motivodi natura processuale.Sul punto invece la censura è generica poiché la parte omette deltutto di rendere concreta la critica all’affermazione della CTR di novitàdei motivi.Numero registro generale 32094/2018Numero sezionale 5223/2026Numero di raccolta generale 24198/2026Data pubblicazione 29/07/20262.

Con il secondo motivo del ricorso principale, proposto inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce la violazionedell’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 546 del 1992, come novellatodall’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156 del 2015, applicabile anche ai giudiziin corso, in quanto la CTR ha ritenuto anche inammissibile l’originarioricorso poiché sottoscritto da difensore privo di alcun potere nonesistendo in atti procura alle liti, mentre avrebbe dovuto dare impulsoofficioso alla sanatoria del difetto di rappresentanza assegnando allaparte un termine per il rilascio della procura alle liti.2.1.

Il motivo è inammissibile alla luce della infondatezza del primomotivo e della conseguente correttezza della dichiarazione diinammissibilità dell’appello, contenuta in dispositivo, che escludel’interesse all’esame di ogni ulteriore statuizione.3.

Concludendo, il ricorso va quindi respinto con condanna delricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delleentrate.

P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favoredell’Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro 5.600,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, in data 1 luglio 2026.La PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orso;- ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;– controricorrente–avverso la sentenza n. 119/2018 della Commissione tributariaregionale del Molise, depositata il 15/03/2018, non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 32094/2018Numero sezionale 5223/2026Numero di raccolta generale 24198/2026Data pubblicazione 29/07/20261. In causa relativa all’avviso di accertamento n.TR6010401731/2014 con cui erano recuperati maggiori Irpef, Irap eIva per l’anno di imposta 2009 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],esercente l’attività di commercio al dettaglio di orologi, gioielleria edargenteria, la Commissione tributaria provinciale (CTP) diCampobasso, pur ritenendo ammissibile il ricorso (l’ufficio aveva infattieccepito la sua inammissibilità per la mancata indicazione della causapetendi), lo rigettava nel merito; la CTP dichiarava inammissibile lamemoria del contribuente e i documenti ad essa allegati, depositati il17/07/2015 per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Molise (CTR) dichiaraval’appello inammissibile, con rilievo di ufficio, evidenziando la violazionedell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992; premetteva che, sebbene in modonon condivisibile, la CTP aveva rigettato l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso originario, eccezione che l’ufficio non aveva riproposto néfatto oggetto di appello incidentale, e che quindi si doveva considerarecome rinunciata ex art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992; accogliendo in partel’appello del contribuente sul punto, dichiarava ammissibile la memoriadepositata in corso di giudizio in data 17/07/2015 ma non i documentiad essa allegati, il cui deposito in appello era tuttavia ammissibile aisensi dell’art. 58 del medesimo d.lgs.; riteneva però che tale memoriaera inammissibile sotto altro profilo, in quanto introduceva dei motivinuovi non proposti nel ricorso introduttivo; trattandosi di motiviaggiunti, essi non erano ammissibili in quanto non erano conseguenzadelle difese di controparte né erano stati notificati a quest’ultima; ciòpremesso, poiché i motivi dell’appello erano modellati sulla scorta delcontenuto della memoria, anche l’appello era inammissibile, poichéviolativo del disposto dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, circostanzarilevabile di ufficio cui non ostava il fatto che il giudice di primo gradoavesse pronunciato nel merito.Numero registro generale 32094/2018Numero sezionale 5223/2026Numero di raccolta generale 24198/2026Data pubblicazione 29/07/2026La CTR inoltre, sempre di ufficio, rilevava anche l’inammissibilitàdell’originario ricorso, poiché proposto e sottoscritto dal dott. GiovanniLucarelli, dichiaratosi difensore del contribuente, ma senza produzionein giudizio della procura alle liti di conferimento dell’incarico diassistenza tecnica, e ciò anche in violazione dell’art. 12, comma 3,d.lgs. n. 546 del 1992; rilevava peraltro che non poteva operare lasanatoria dell’art. 12, comma 5, sia perché il contribuente non avevasottoscritto il ricorso sia perché tale questione non era stata oggetto diappello e il giudice della impugnazione non poteva emettere l’ordine disanatoria in altro grado.3. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi, cui l’Agenzia delle entrate oppone controricorso.Il ricorso è stato fissato ex art. 380-bis.1 c.p.c. per l’adunanzacamerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso principale, proposto in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce la violazione degliartt. 18, comma 2 e comma 4, 24, 53, comma 1, 56 e 57 del d.lgs. n.546 del 1992, per aver il collegio dichiarato l’inammissibilità del ricorsoin appello erroneamente rilevando di ufficio una questione su cui si eraformato il giudicato interno; la CTP aveva infatti rigettato l’eccezionedi inammissibilità dell’originario ricorso, proposta dall’ufficio perl’assenza di causa petendi, con pronuncia non impugnata dall’ufficioche non aveva neanche riproposto la questione in appello, conconseguente formazione del giudicato sul punto, e pur tuttavia avevapoi rilevato di ufficio l’inammissibilità della memoria illustrativa, sottoun profilo diverso da quelli ritenuti dalla CTP e non condivisi dalla CTR(la memoria non era tardiva e pur tuttavia conteneva motivi nuoviinammissibili poichè non proposti secondo la forma dei motiviNumero registro generale 32094/2018Numero sezionale 5223/2026Numero di raccolta generale 24198/2026Data pubblicazione 29/07/2026aggiunti); l’appello riproponeva tali motivi nuovi e quindi erainammissibile.Tale ragionamento, secondo il ricorrente:- viola gli artt. 56 e 57, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, poiché laCTR era al cospetto di un’eccezione espressamente decisa e nonimpugnata mentre il rilievo di ufficio deve coordinarsi con i principi intema di impugnazione;- viola l’art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992, poiché il ricorso introduttivoera esente dalle censure in tema di inammissibilità; nel caso di specieuna lettura congiunta della parte espositiva in fatto e dei motivi didiritto indicati nel ricorso avrebbe consentito di ritenere che i motivi diimpugnazione dell’avviso trovavano la propria spiegazione nellecircostanze esposte in narrativa, come ritenuto del primo giudice ecome del resto ben compreso dall’amministrazione finanziaria che siera difesa anche nel merito;- viola gli artt. 53, 32, comma 2, e 24, comma 2, d.lgs. n. 546 del1992, poiché ha dichiarato inammissibile l’appello non perché carenteo incerto e ha pronunciato erroneamente su una questione coperta dalgiudicato interno.Il motivo è infondato ed in parte inammissibile.1.1. Il primo profilo è infondato.L’inammissibilità del ricorso introduttivo ai sensi dell’art. 18 d.lgs.n. 546 del 1992 costituisce questione di rito rilevabile di ufficio ma talerilievo officioso va combinato con gli effetti del giudicato, nel caso dispecie esplicito, per cui è vero che la questione della inammissibilitàper genericità del ricorso non poteva essere riesaminata dal giudicedell’appello, in assenza di impugnazione incidentale sul punto.Ciò premesso, la CTR non ha però affatto violato il giudicato internopoiché ha distinto il profilo della inammissibilità del ricorso introduttivo,per mancata indicazione della causa petendi, sul quale haNumero registro generale 32094/2018Numero sezionale 5223/2026Numero di raccolta generale 24198/2026Data pubblicazione 29/07/2026espressamente affermato di non poter tornare in presenza delgiudicato, dalla inammissibilità dell’appello, formulato in base a motiviritenuti nuovi, poiché a loro volta riproduttivi di quelli esposti in unamemoria illustrativa, e diversi da quelli contenuti nel ricorso, e perciòinammissibili.Si tratta di questioni evidentemente diverse e la decisione sullaprima non pregiudica in alcun modo la seconda.1.2. Anche la seconda censura è da respingere poichéinammissibile, in quanto non si confronta con la ratio decidendi.Il giudizio tributario è caratterizzato da un meccanismo diinstaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica dellalegittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato,alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, edavente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dalcontribuente, con i motivi specificamente dedotti nel ricorsointroduttivo in primo grado (Cass. n. 25756/2014).E’ vero che ai fini della esposizione dei motivi previsti a pena diinammissibilità del ricorso dall'art. 18, comma 2, lett. e) del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, è sufficiente una enunciazione anche sommariadei motivi stessi e che la sanzione dell'inammissibilità è connessa allamancanza assoluta, ovvero all'assoluta incertezza, che ricorreallorquando l’enunciazione del motivo si presenti tale da non consentirel'individuazione del nucleo della censura rivolta all'atto impugnato(Cass. n. 10524/2017 non massimata e citata dal ricorrente).Ma nel caso di specie la ratio decidendi della CTR non è, come giàvisto, l’inammissibilità dell’originario ricorso, sotto il profilo dellagenericità, bensì l’inammissibilità dell’appello poiché contenente motivinuovi, diversi da quelli del ricorso.1.3. Sotto il terzo profilo, la censura è inammissibile ed in parteinfondata.Numero registro generale 32094/2018Numero sezionale 5223/2026Numero di raccolta generale 24198/2026Data pubblicazione 29/07/2026In primo luogo, nel caso di specie non è rilevante l’art. 53 d.lgs. n.546 del 1992, che non esaurisce i casi di inammissibilità dell’appellolimitandolo alla ipotesi di genericità dei motivi, ma l’art. 57,espressamente citato dalla CTR, sulla novità dei motivi espostinell’appello rispetto a quelli del ricorso originario.Ora, ribadito che nessuna violazione del giudicato apparesussistente nel caso di specie, per cui la reiterazione di tale censura èinfondata, questa Corte ha ripetutamente affermato che nel processotributario d'appello la nuova difesa del contribuente, ove non siariconducibile all'originaria causa petendi e si fondi su fatti diversi daquelli dedotti in primo grado, che ampliano l'indagine giudiziaria edallargano la materia del contendere, introducendo un vizio dell’atto oanche la deduzione di un fatto non originariamente indicati, non integraun'eccezione, ma si traduce in un motivo aggiunto e, dunque, in unanuova domanda, vietata ai sensi degli artt. 24 e 57 del d.lgs. n. 546del 1992 (Cass. n. 32390/2022; Cass. n. 13742/2015).L’affermazione in diritto della CTR quindi è corretta.Come è noto, poi, il vizio processuale può essere direttamentedelibato dalla Cassazione mediante esame diretto degli atti, anche inomaggio al precetto costituzionale sul giusto processo (Cass. n.21676/2008), ma tale potere è condizionato, a pena di inammissibilità,all'adempimento da parte del ricorrente - per il principio di specificitàdel ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio perrelationem agli atti della fase di merito - dell'onere di esprimere unachiara censura alla decisione impugnata anche ove formuli un motivodi natura processuale.Sul punto invece la censura è generica poiché la parte omette deltutto di rendere concreta la critica all’affermazione della CTR di novitàdei motivi.Numero registro generale 32094/2018Numero sezionale 5223/2026Numero di raccolta generale 24198/2026Data pubblicazione 29/07/20262. Con il secondo motivo del ricorso principale, proposto inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce la violazionedell’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 546 del 1992, come novellatodall’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156 del 2015, applicabile anche ai giudiziin corso, in quanto la CTR ha ritenuto anche inammissibile l’originarioricorso poiché sottoscritto da difensore privo di alcun potere nonesistendo in atti procura alle liti, mentre avrebbe dovuto dare impulsoofficioso alla sanatoria del difetto di rappresentanza assegnando allaparte un termine per il rilascio della procura alle liti.2.1. Il motivo è inammissibile alla luce della infondatezza del primomotivo e della conseguente correttezza della dichiarazione diinammissibilità dell’appello, contenuta in dispositivo, che escludel’interesse all’esame di ogni ulteriore statuizione.3. Concludendo, il ricorso va quindi respinto con condanna delricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delleentrate. P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favoredell’Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro 5.600,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, in data 1 luglio 2026.La PresidenteRoberta Crucitti
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