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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 ottobre 2022

Cassazione n. 24555/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01TK3OH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della Corte d'appello di Bologna udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; uditi gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno concluso chiedendo accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio all'esito dell'annullamento di precedente decisione, pronunciato dalla Corte di cassazione con sentenza del 28 ottobre 2022 (n. 41101), ha dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all' autorità giudiziaria della Romania, a seguito di mandato di arresto processuale emesso da quell'autorità in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], per il reato di tentato omicidio, commesso nel mese di marzo dell'anno 2014.

La Corte d'appello con il primo provvedimento, poi annullato dalla Corte di Cassazione, aveva rigettato la richiesta di consegna rilevando che, dalle informazioni acquisite dallo stato richiedente, non risultava che all'imputato sarebbe stato assicurato, durante la restrizione in carcere, uno spazio minimo pari a 3 metri quadrati; proposto ricorso dalla parte pubblica, la decisione veniva annullata in sede di legittimità sulla scorta dell'errata applicazione del criterio normativo della superfice minima (avendo omesso di tener conto degli arredi mobili e di altri componenti che non incidono nel calcolo della superfice a disposizione del detenuto) e dell'omessa verifica dell'esistenza di un "serio rischio di trattamento disumano o degradante", considerando sia il regime detentivo in concreto applicato, sia la presenza di eventuali "fattori compensativi" rispetto all'accertata assenza dello spazio vitale minimo.

La sentenza rescindente ha quindi affidato al giudice di rinvio, anche facendo ricorso allo strumento della richiesta di ulteriori informazioni ai sensi dell'art. 16

I. 69/2005, il compito di «accertare in concreto se, alla luce delle dimensioni della cella ove sarà recluso il consegnando, da calcolare avuto riguardo agli arredi fissi e mobili in essa presenti (distinguendosi, con riferimento al letto, se si tratti di un letto a castello o meno), ed al regime detentivo che sarà applicato durante la pendenza del processo a suo carico, lo spazio detentivo individuale sia tale da esporlo ad un serio rischio di trattamento disumano o degradante».

2. Propone ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, sostanziale e processuale, in riferimento agli artt. 581, 591, 597, 609 e 624 cod. proc. pen.; il P.m., nel proporre il ricorso avverso la decisione della Corte territoriale di rigetto della richiesta di consegna, aveva censurato unicamente il punto della decisione relativo alla verifica dello spazio minimo vitale, così prestando acquiescenza alla statuizione relativa al diverso e distinto profilo della sussistenza di eventuali fattori compensativi; poiché le valutazioni riguardanti l'uno e l'altro aspetto erano del tutto scindibili e non essenzialmente connesse tra loro, la pronuncia di annullamento aveva riguardato esclusivamente il profilo della determinazione dello spazio messo a disposizione del detenuto nello stato richiedente; la sentenza impugnata, pertanto, avrebbe dovuto limitare il proprio esame alla questione dello spazio minimo, senza formulare richieste allo stato estero sulle condizioni trattamentali dei detenuti, dovendo fare riferimento all'accertamento già svolto nella precedente decisione.

2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale, in relazione agli artt. 2 e 16

I. 69/2005, 3 CEDU; la sentenza impugnata si era riportata, sul tema del regime detentivo e del trattamento assicurato al detenuto, in modo pressoché letterale al contenuto delle informazioni acquisite, omettendo ogni motivazione sul punto; mancava la verifica in concreto degli aspetti fondamentali, richiesti dall'interpretazione convenzionale e della giurisprudenza a Sezioni unite, della brevità del periodo di detenzione, delle garanzie per la libertà di movimento del detenuto, della possibilità di svolgimento di attività ricreative e lavorative; in concreto, invece, la durata della detenzione risulta indeterminata, trattandosi di restrizione in attesa della definizione del giudizio, con l'evenienza che il periodo di restrizione si protragga sino alla metà del massimo edittale previsto per il reato per cui si procede (che, nella specie, comporterebbe una detenzione per 12 anni e 6 mesi); il beneficio della libertà di movimento è solo apparente, considerata la "risibile durata di due ore"; la facoltà di svolgimento di attività ricreative e lavorative è solo astratta, in difetto di specifica indicazione circa le attività assicurate e la loro durata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su censure manifestamente infondate.

1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza rescindente ha precisato e chiarito che il giudizio sull'esposizicne del soggetto da consegnare all'autorità richiedente ad un "serio rischio di trattamento disumano o degradante" implica un duplice ordine di valutazioni, che devono riguardare non solo l'accertamento dell'effettiva superfice messa a disposizione del detenuto, secondo i noti parametri convenzionali (Corte EDU, 6/11/2009, Sulejmanovic c.

Italia; Corte EDU, 10/01/2012, Ananyev e altri c.

Russia; Corte EDU, Grande Camera, 20/10/2016, Muri e c.

Croazia), ma anche la verifica della tipologia del regime di detenzione e delle caratteristiche del trattamento riservato in concreto al detenuto (v., in particolare, i §§ 2.,

2.3. e 4., alle pagg. 4-5, 7-8), che potrebbero rilevare quali "fattori compensativi" nell'ipotesi di accertata disponibilità di spazi inferiori alla superficie minima convenzionalmente definita (Sez. unite, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Min.

Giustizia, Rv. 280433 - 02).

Da tale premessa, deriva quale logica conseguenza - al contrario di quanto ipotizzato dal ricorrente - la connessione essenziale tra l'uno e l'altro punto della decisione annullata, avendo la Corte di Cassazione apprezzato l'apparenza della motivazione in punto di verifica delle condizioni per ritenere sussistente il serio rischio di trattamenti disumani o degradanti (essendosi limitai:o in quella sede il giudice interno a verificare l'insufficienza della superfice a disposizione del detenuto); il che ha reso legittimo (perché doveroso) il percorso motivazionale seguito dal giudice di rinvio (Sez.

Unite, n. 373 del 23/11/1990, dep. 1991, Agnese, Rv. 186164 - 01), nel valutare entrambi gli aspetti, facendo ricorso allo strumento informativo indicato dalla sentenza rescindente.

1.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Il ricorrente, infatti, pur deducendo formalmente la violazione di legge, finisce per attaccare la motivazione del provvedimento impugnato così formulando motivi di censura non consentiti (alla stregua del tenore dell'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, all'esito delle modifiche introdotte dal d.

Igs. 2 febbraio 2021 n. 10 che indica quali motivi consentiti per il ricorso in sede di legittimità, solo quelli di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. peri.); né può dirsi sussistente alcuna violazione di legge, ipotizzando il carattere meramente apparente o del tutto mancante della motivazione, atteso che la valutazione condotta dalla Corte territoriale, sulla scorta delle informazioni ricevute dallo stato richiedente, è coerente con i dati propri del giudizio sulle condizioni del regime di detenzione, che il ricorrente rappresenta in modo parziale e non corrispondente agli esiti informativi; così, quanto al periodo di durata della restrizione, la proroga della custodia nel corso del giudizio - che può essere disposta per un periodo non superiore a 30 giorni, prorogabile nella stessa misura - non è evento certo; inoltre, il richiamo alle norme interne dello stato richiedente non è corretto (poiché ai sensi dell'art. 239, comma 1, del codice di rito della stato richiedente, la durata massima della custodia nel corso del giudizio non può superare i cinque anni); la durata del periodo da trascorrere fuori dalle celle è indicata nel minimo in due ore, e non nel massimo; le attività di lavoro, ricreative e di partecipazione all'esterno, sono state descritte e indicate dallo stato richiedente (pag. 2 della nota di risposta dell'autorità rumena).

2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 6:L6 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

3. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69 del 2005.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01TK3OH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della Corte d'appello di Bologna udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; uditi gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno concluso chiedendo accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio all'esito dell'annullamento di precedente decisione, pronunciato dalla Corte di cassazione con sentenza del 28 ottobre 2022 (n. 41101), ha dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all' autorità giudiziaria della Romania, a seguito di mandato di arresto processuale emesso da quell'autorità in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], per il reato di tentato omicidio, commesso nel mese di marzo dell'anno 2014. La Corte d'appello con il primo provvedimento, poi annullato dalla Corte di Cassazione, aveva rigettato la richiesta di consegna rilevando che, dalle informazioni acquisite dallo stato richiedente, non risultava che all'imputato sarebbe stato assicurato, durante la restrizione in carcere, uno spazio minimo pari a 3 metri quadrati; proposto ricorso dalla parte pubblica, la decisione veniva annullata in sede di legittimità sulla scorta dell'errata applicazione del criterio normativo della superfice minima (avendo omesso di tener conto degli arredi mobili e di altri componenti che non incidono nel calcolo della superfice a disposizione del detenuto) e dell'omessa verifica dell'esistenza di un "serio rischio di trattamento disumano o degradante", considerando sia il regime detentivo in concreto applicato, sia la presenza di eventuali "fattori compensativi" rispetto all'accertata assenza dello spazio vitale minimo. La sentenza rescindente ha quindi affidato al giudice di rinvio, anche facendo ricorso allo strumento della richiesta di ulteriori informazioni ai sensi dell'art. 16 I. 69/2005, il compito di «accertare in concreto se, alla luce delle dimensioni della cella ove sarà recluso il consegnando, da calcolare avuto riguardo agli arredi fissi e mobili in essa presenti (distinguendosi, con riferimento al letto, se si tratti di un letto a castello o meno), ed al regime detentivo che sarà applicato durante la pendenza del processo a suo carico, lo spazio detentivo individuale sia tale da esporlo ad un serio rischio di trattamento disumano o degradante». 2. Propone ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, sostanziale e processuale, in riferimento agli artt. 581, 591, 597, 609 e 624 cod. proc. pen.; il P.m., nel proporre il ricorso avverso la decisione della Corte territoriale di rigetto della richiesta di consegna, aveva censurato unicamente il punto della decisione relativo alla verifica dello spazio minimo vitale, così prestando acquiescenza alla statuizione relativa al diverso e distinto profilo della sussistenza di eventuali fattori compensativi; poiché le valutazioni riguardanti l'uno e l'altro aspetto erano del tutto scindibili e non essenzialmente connesse tra loro, la pronuncia di annullamento aveva riguardato esclusivamente il profilo della determinazione dello spazio messo a disposizione del detenuto nello stato richiedente; la sentenza impugnata, pertanto, avrebbe dovuto limitare il proprio esame alla questione dello spazio minimo, senza formulare richieste allo stato estero sulle condizioni trattamentali dei detenuti, dovendo fare riferimento all'accertamento già svolto nella precedente decisione. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale, in relazione agli artt. 2 e 16 I. 69/2005, 3 CEDU; la sentenza impugnata si era riportata, sul tema del regime detentivo e del trattamento assicurato al detenuto, in modo pressoché letterale al contenuto delle informazioni acquisite, omettendo ogni motivazione sul punto; mancava la verifica in concreto degli aspetti fondamentali, richiesti dall'interpretazione convenzionale e della giurisprudenza a Sezioni unite, della brevità del periodo di detenzione, delle garanzie per la libertà di movimento del detenuto, della possibilità di svolgimento di attività ricreative e lavorative; in concreto, invece, la durata della detenzione risulta indeterminata, trattandosi di restrizione in attesa della definizione del giudizio, con l'evenienza che il periodo di restrizione si protragga sino alla metà del massimo edittale previsto per il reato per cui si procede (che, nella specie, comporterebbe una detenzione per 12 anni e 6 mesi); il beneficio della libertà di movimento è solo apparente, considerata la "risibile durata di due ore"; la facoltà di svolgimento di attività ricreative e lavorative è solo astratta, in difetto di specifica indicazione circa le attività assicurate e la loro durata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su censure manifestamente infondate. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza rescindente ha precisato e chiarito che il giudizio sull'esposizicne del soggetto da consegnare all'autorità richiedente ad un "serio rischio di trattamento disumano o degradante" implica un duplice ordine di valutazioni, che devono riguardare non solo l'accertamento dell'effettiva superfice messa a disposizione del detenuto, secondo i noti parametri convenzionali (Corte EDU, 6/11/2009, Sulejmanovic c. Italia; Corte EDU, 10/01/2012, Ananyev e altri c. Russia; Corte EDU, Grande Camera, 20/10/2016, Muri e c. Croazia), ma anche la verifica della tipologia del regime di detenzione e delle caratteristiche del trattamento riservato in concreto al detenuto (v., in particolare, i §§ 2., 2.3. e 4., alle pagg. 4-5, 7-8), che potrebbero rilevare quali "fattori compensativi" nell'ipotesi di accertata disponibilità di spazi inferiori alla superficie minima convenzionalmente definita (Sez. unite, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Min. Giustizia, Rv. 280433 - 02). Da tale premessa, deriva quale logica conseguenza - al contrario di quanto ipotizzato dal ricorrente - la connessione essenziale tra l'uno e l'altro punto della decisione annullata, avendo la Corte di Cassazione apprezzato l'apparenza della motivazione in punto di verifica delle condizioni per ritenere sussistente il serio rischio di trattamenti disumani o degradanti (essendosi limitai:o in quella sede il giudice interno a verificare l'insufficienza della superfice a disposizione del detenuto); il che ha reso legittimo (perché doveroso) il percorso motivazionale seguito dal giudice di rinvio (Sez. Unite, n. 373 del 23/11/1990, dep. 1991, Agnese, Rv. 186164 - 01), nel valutare entrambi gli aspetti, facendo ricorso allo strumento informativo indicato dalla sentenza rescindente. 1.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, pur deducendo formalmente la violazione di legge, finisce per attaccare la motivazione del provvedimento impugnato così formulando motivi di censura non consentiti (alla stregua del tenore dell'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, all'esito delle modifiche introdotte dal d. Igs. 2 febbraio 2021 n. 10 che indica quali motivi consentiti per il ricorso in sede di legittimità, solo quelli di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. peri.); né può dirsi sussistente alcuna violazione di legge, ipotizzando il carattere meramente apparente o del tutto mancante della motivazione, atteso che la valutazione condotta dalla Corte territoriale, sulla scorta delle informazioni ricevute dallo stato richiedente, è coerente con i dati propri del giudizio sulle condizioni del regime di detenzione, che il ricorrente rappresenta in modo parziale e non corrispondente agli esiti informativi; così, quanto al periodo di durata della restrizione, la proroga della custodia nel corso del giudizio - che può essere disposta per un periodo non superiore a 30 giorni, prorogabile nella stessa misura - non è evento certo; inoltre, il richiamo alle norme interne dello stato richiedente non è corretto (poiché ai sensi dell'art. 239, comma 1, del codice di rito della stato richiedente, la durata massima della custodia nel corso del giudizio non può superare i cinque anni); la durata del periodo da trascorrere fuori dalle celle è indicata nel minimo in due ore, e non nel massimo; le attività di lavoro, ricreative e di partecipazione all'esterno, sono state descritte e indicate dallo stato richiedente (pag. 2 della nota di risposta dell'autorità rumena). 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 6:L6 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. 3. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69 del 2005. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. M
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