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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024

Cassazione n. 06135/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avvfio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si deduce la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc pen., mentre sono inammissibili i ricorsi contro le sentenze pronunciate ex art. 599-bis cod. proc pen. che riguardino motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102). ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso, dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/12/2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avvfio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si deduce la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc pen., mentre sono inammissibili i ricorsi contro le sentenze pronunciate ex art. 599-bis cod. proc pen. che riguardino motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102). ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso, dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2024.
Sentenza Cassazione n. 06135/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris