Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 15695/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5672-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l., rappresentata in giudizio da [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro temporedott. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 6 presso [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti, - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Leccedepositato in data 15.1.2021 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Lecce ha accolto solo in parte l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] 2018s.r.l., rappresentata in giudizio da [OSCURATO:SOCIETA]., per ottenere l’ammissione a llo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con collocazione ipotecaria, del credito cedutole da MPS [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:SOCIETA]. di complessivi € 3.996.584,86, preteso in forza del contratto di mutuo stipulato il 21.9.2007 fra la banca cedente e la società poi fallita; credito che il G.D. non aveva ammesso ritenendo che il mutuo, qualificato come “di scopo”, fosse nullo per distrazione dell’impie go delle somme erogate.

2. Il tribunale, condivisa la qualificazione del contratto come mutuo di scopo, ne ha ribadito la nullità per deviazione dalla sua causa concreta, rilevando che le somme erogate, che avrebbero dovuto essere impiegate da [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto(avvenuto alcuni giorni prima della stipula del mutuo) dell’aziendadi [OSCURATO:SOCIETA]. - il cui prezzo era stato invece saldato con altre modalità -erano in realtà servite quasi interamente per ripianare lo scoperto del c/c accesso dalla società poi fallita presso la banca mutuante.

Ha pertanto ammesso al passivo al chirografo,e a titolo di ripetizione di indebito, il minor credito dell’opponente corrispondente al residuo capitale mutuato e non restituito, maggiorato dei soli interessi legali dalla domanda al saldo. 2.Il decreto, pubblicato il 15.1.2021 , è stat o impugnat o da S iena [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa da [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso per cassazione affidato ad un unicomotiv o e illustrato da memoria , cui il F allimento P astifici [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ unico motivo di ricorso Siena [OSCURATO:SOCIETA] lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 1418 e 1813 cod. civ.

La ricorrente, premesso che l’art. 1, secondo cpv., del contratto di mutuo prevedeva soltanto che il finanziamento […]dovrà essere utilizzato dalla parte mutuataria integral mente ed esclusivamente per la realizzazione del prospettato programma di investimenti concernente l’acquisto del ramo d’azienda della società [OSCURATO:SOCIETA][…], s ostiene che tale pattuizione non era sufficiente a qualificare il mutuo come di scopo, essendo a tal fine necessario che la clausola di destinazione a una specifica modalità di utilizzazione delle somme erogate coinvolga, oltre all’interesse del finanziato, anche quello – diretto o indiretto –del finanziatore.

Osserva ancora che, come già affermato da questa Corte, la destinazione delle somme ad un impiego di esclusivo interesse del mutuatario, non accompagnata da uno specifico programma contrattuale teso alla realizzazionedi detto interesse, costituisce mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, la cui mancata attuazione non dà luogo ad alcuna nullità.

2. Il motivo è fondato. 2.1.La giurisprudenza di legittimità ha da tempo messo a fuoco la figura giuridica del mutuo di scopo, tanto nella versione cd. legale,quanto in quella cd. convenzionale, nel senso che in entrambi i casi la destinazione delle somme mutuate entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale.

Il mutuo di scopo, cioè, è preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale necessaria, tale da contrassegnarne la funzione, consistente nel procurare al mutuatario i mezzi economici destinati a un'utilizzazione vincolata; sicché la nullità di un tale contrattoper mancanza di causa sussiste se (e solo se) quella destinazione nonsia rispettata. (cfr. Cass. n. 25793 - 15 , nonché le ben più risalenti Cass. nn.. 317/01, 12123/90, 2876 /8 8 ) . 2.2 Più di recente questa Corte ha precisato, enuncia ndo un principio pienamente condiviso dal collegio, che il mutuo di scopo convenzionale, che costituisce una deviazione dal tipo contrattuale di cui all'art. 1813 c.c., si configura solo quando il mutuatario abbia assunto espressamente un obbligo nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo –diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo:è in tal caso , infatti, che la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto, con la conseguenza che la sua inosservanza dà luogo alla nullità dello stesso(Cass. nn. 24699/2017 e 15929/2018).Detto altrimenti, il mutuo può essere qualificato di scopo solo allorché la clausola di destinazione coinvolga l’interesse diretto o indiretto dell’istituto finanziatore, mentre l’indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato,, non accompagnato da uno specifico programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non basta ai fini di tale qualificazione (cfr. Cass.24699/2017 cit.).

Il giudice del merito non si è attenuto a tali principi, in quanto ha ritenuto di poter qualificare come di scopo il contratto di mutuo dedotto in giudizio senza preoccuparsi minimamente di accertare se ricorresse un interesse anche della banca finanziatrice al perseguimento dell’indicata destinazione della somma erogata.

Si impone pertanto la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio della causa al Tribunale di Lecce in diversa composizione, per un nuovo esame e anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso,cassa il decreto impugnato e rinvi a al Tribunale di Lecce che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5672-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l., rappresentata in giudizio da [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro temporedott. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 6 presso [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti, - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Leccedepositato in data 15.1.2021 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Lecce ha accolto solo in parte l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] 2018s.r.l., rappresentata in giudizio da [OSCURATO:SOCIETA]., per ottenere l’ammissione a llo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con collocazione ipotecaria, del credito cedutole da MPS [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:SOCIETA]. di complessivi € 3.996.584,86, preteso in forza del contratto di mutuo stipulato il 21.9.2007 fra la banca cedente e la società poi fallita; credito che il G.D. non aveva ammesso ritenendo che il mutuo, qualificato come “di scopo”, fosse nullo per distrazione dell’impie go delle somme erogate. 2. Il tribunale, condivisa la qualificazione del contratto come mutuo di scopo, ne ha ribadito la nullità per deviazione dalla sua causa concreta, rilevando che le somme erogate, che avrebbero dovuto essere impiegate da [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto(avvenuto alcuni giorni prima della stipula del mutuo) dell’aziendadi [OSCURATO:SOCIETA]. - il cui prezzo era stato invece saldato con altre modalità -erano in realtà servite quasi interamente per ripianare lo scoperto del c/c accesso dalla società poi fallita presso la banca mutuante. Ha pertanto ammesso al passivo al chirografo,e a titolo di ripetizione di indebito, il minor credito dell’opponente corrispondente al residuo capitale mutuato e non restituito, maggiorato dei soli interessi legali dalla domanda al saldo. 2.Il decreto, pubblicato il 15.1.2021 , è stat o impugnat o da S iena [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa da [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso per cassazione affidato ad un unicomotiv o e illustrato da memoria , cui il F allimento P astifici [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ unico motivo di ricorso Siena [OSCURATO:SOCIETA] lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 1418 e 1813 cod. civ. La ricorrente, premesso che l’art. 1, secondo cpv., del contratto di mutuo prevedeva soltanto che il finanziamento […]dovrà essere utilizzato dalla parte mutuataria integral mente ed esclusivamente per la realizzazione del prospettato programma di investimenti concernente l’acquisto del ramo d’azienda della società [OSCURATO:SOCIETA][…], s ostiene che tale pattuizione non era sufficiente a qualificare il mutuo come di scopo, essendo a tal fine necessario che la clausola di destinazione a una specifica modalità di utilizzazione delle somme erogate coinvolga, oltre all’interesse del finanziato, anche quello – diretto o indiretto –del finanziatore. Osserva ancora che, come già affermato da questa Corte, la destinazione delle somme ad un impiego di esclusivo interesse del mutuatario, non accompagnata da uno specifico programma contrattuale teso alla realizzazionedi detto interesse, costituisce mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, la cui mancata attuazione non dà luogo ad alcuna nullità. 2. Il motivo è fondato. 2.1.La giurisprudenza di legittimità ha da tempo messo a fuoco la figura giuridica del mutuo di scopo, tanto nella versione cd. legale,quanto in quella cd. convenzionale, nel senso che in entrambi i casi la destinazione delle somme mutuate entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale. Il mutuo di scopo, cioè, è preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale necessaria, tale da contrassegnarne la funzione, consistente nel procurare al mutuatario i mezzi economici destinati a un'utilizzazione vincolata; sicché la nullità di un tale contrattoper mancanza di causa sussiste se (e solo se) quella destinazione nonsia rispettata. (cfr. Cass. n. 25793 - 15 , nonché le ben più risalenti Cass. nn.. 317/01, 12123/90, 2876 /8 8 ) . 2.2 Più di recente questa Corte ha precisato, enuncia ndo un principio pienamente condiviso dal collegio, che il mutuo di scopo convenzionale, che costituisce una deviazione dal tipo contrattuale di cui all'art. 1813 c.c., si configura solo quando il mutuatario abbia assunto espressamente un obbligo nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo –diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo:è in tal caso , infatti, che la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto, con la conseguenza che la sua inosservanza dà luogo alla nullità dello stesso(Cass. nn. 24699/2017 e 15929/2018).Detto altrimenti, il mutuo può essere qualificato di scopo solo allorché la clausola di destinazione coinvolga l’interesse diretto o indiretto dell’istituto finanziatore, mentre l’indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato,, non accompagnato da uno specifico programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non basta ai fini di tale qualificazione (cfr. Cass.24699/2017 cit.). Il giudice del merito non si è attenuto a tali principi, in quanto ha ritenuto di poter qualificare come di scopo il contratto di mutuo dedotto in giudizio senza preoccuparsi minimamente di accertare se ricorresse un interesse anche della banca finanziatrice al perseguimento dell’indicata destinazione della somma erogata. Si impone pertanto la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio della causa al Tribunale di Lecce in diversa composizione, per un nuovo esame e anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso,cassa il decreto impugnato e rinvi a al Tribunale di Lecce che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spes
Decreto Cassazione n. 15695/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris