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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22743/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 29 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari, in data 28 gennaio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione.

Rilevato che i primi due motivi di ricorso, che contestano una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli e ne invocano la riqualificazione in quello di furto, risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 4 ha correttamente ricondotto il caso di specie nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., uniformandosi all'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte secondo cui risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della res provento di delitto, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini, Rv. 268085; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto, Rv. 258264); rilevato che non sussiste la denunciata contraddizione della sentenza impugnata, poiché la successiva falsificazione del documento, con apposizione della propria fotografia, da sola non dimostra che l'imputato fosse stato anche l'autore del furto; considerato che anche la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma) cod. pen., si limita a riproporre una questione sulla quale la Corte di appello ha fornito adeguata risposta, sottolineando a pagina 4 come le modalità della condotta, anche successiva alla ricettazione del documento d'identità, escludessero la possibilità di considerare il fatto di particolare tenuità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 29 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari, in data 28 gennaio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che i primi due motivi di ricorso, che contestano una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli e ne invocano la riqualificazione in quello di furto, risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 4 ha correttamente ricondotto il caso di specie nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., uniformandosi all'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte secondo cui risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della res provento di delitto, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini, Rv. 268085; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto, Rv. 258264); rilevato che non sussiste la denunciata contraddizione della sentenza impugnata, poiché la successiva falsificazione del documento, con apposizione della propria fotografia, da sola non dimostra che l'imputato fosse stato anche l'autore del furto; considerato che anche la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma (attuale quarto comma) cod. pen., si limita a riproporre una questione sulla quale la Corte di appello ha fornito adeguata risposta, sottolineando a pagina 4 come le modalità della condotta, anche successiva alla ricettazione del documento d'identità, escludessero la possibilità di considerare il fatto di particolare tenuità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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