CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 giugno 1992
Cassazione n. 08443/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 049PY4W) nato 1119/06/1992 avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 35199-2025 - Udienza del 28/01/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio — è generico, in quanto privo della specificazione delle censure, e aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata sul punto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2