CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 maggio 2024
Cassazione n. 41769/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03P4V5E) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso lasentenza del 20/ 0 5 /202 5 del la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria dellaSostituta procuratr ic e generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestoil rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Firenze, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso e, in particolare, del primo motivo. FATTOE DIRITTO 1. Con sentenza del 2 9 / 05 /202 5 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 14/02/2019, al termine di procedimento con rito abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile dei delitti di cui ai capo B (spaccio di sostanze stupefacenti), C1 (estorsione), D3 (qualificato come furto aggravato), E (resistenza a pubblico ufficiale) ed F (lesioni personali). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, sulla base di quattro motivi con i quali ha eccepito: la violazione di normeprocessuali previste a pena di nullità, in relazione agli artt. 601, comma 1, e 157, comma 8 -ter, cod. proc. pen. per l’omessa notifica all’imputato,domiciliato presso il difensore, del decreto di differimento d’ufficio dell’udienza fissata per il giudizio davant i alla Corte di appello (l’originaria udienza del 23 maggio 2024,indicata nel decreto di citazione , ritualmente notificato al difensore, sia in proprio che quale domiciliatario dell’imputato, era stata differita al 29 maggio 2025, con decreto presidenziale del 13 maggio 2025, notificato al solo difensore in proprio), con conseguente verificarsi della nullità di ordine generale a regime intermedio, eccepita tempestivamente in sede di conclusioni del processo, definito in camera di consiglio con rito cd. cartolare; eccezione che il giudice di appello aveva rigettato menzionando l’art. 157, comma 8-ter, cod. proc. pen. sull’erroneo presupposto che la norma, stabilendo che le notifiche successive alla prima dovessero effettuarsi mediante consegna al difensore di fiducia, implicasse anche l’omessa indicazione nella relata telematica della doppia qualità del difensore,destinatario della notifica; violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al reato di cui al capo D3, riqualificato da ricettazione in furto, con travisamento della provain ordine alla denuncia –querela della persona offesa e senza approfondimento di quanto dichiarato dall’imputato in udienzacirca l’aggravante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen., posto che la sottrazione del telefono cellulare dallo zaino della persona offesa era avvenuta approfittando della distrazione di quest’ultima e non con destrezza; violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al reato di estorsione per travisamento della prova riguardo alla qualificazione giuridica del fatto, non sussistendo l’elementocostitutivo della minaccia , alla stregua del contenuto delle dichiarazioni della vittima (verbale di sommarie informazioni di [OSCURATO:PERSONA] del 21 giugno 2018); omesso riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità dell’art. 629 cod. pen., di cui alla sentenza n. 120 del 2023 della Corte costituzionale, atteso il limitato ingiusto profitto, quantificabile nella somma di euro 40,00. 3.Il primo motivo di ricorso è infondato. La corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell’art. 157, comma 8- ter, cod. proc. pen. che, testualmente, stabilisce che “con la notifica del primo atto, anche quando effettuata con le modalità di cui all'articolo 148, comma 1, l'autorità giudiziaria avverte l'imputato, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 1, che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio”. Il comma è stato aggiunto dall’art. 10, comma 1, lett. i), n. 4 , d.lgs. 10/10/2020 n.150, a decorre dal 30 dicembre 2022, ed era pertanto in vigore alla data del 23 settembre 2023, di notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, fissatoper l’udienza del 23 maggio 2024. La regolar e notifica di tale decreto – al difensore e all’imputato – contenente anche il suddetto avviso, ha determinato l’effetto processuale previsto dalla norma, con la conseguenza che la notificazione del provvedimento successivo, emesso il 13 maggio 2024, di rinvio d’ufficio dell’udienza,doveva essere effettuata solo al difensore di fiducia. Irrilevanterisulta altresì il differimento dell’udienza indicata nel decreto di citazione,“primo atto” notificato all’imputato, reso edotto del fatto che tutt e le successive notificazioni – ivi compresa quella in argomento – sarebbero state effettuate presso il difensore di fiducia. 4. Il secondo ed il terzo motivo consistono in una rilettura dellerisultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità: la condotta delittuosa di cui al capo D) èstata ricostruita valorizzando anche le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], integrate con il racconto della persona offesa(la sottrazione del telefono dalla tasca dello zaino della vittima è avvenuta con particolare abilità e astuzia); l’estorsione di cui al capo C) si basa sull’accertamento di un comportamento minaccioso e prevaricatore, al fine di ottenere la somma richiesta per la restituzione del cellulare della vittima (in tal senso le dichiarazionidel [OSCURATO:PERSONA]). 5. La censura relativa alla mancataapplicazione dell’attenuante del fatto estorsivo di lieve entitàè stata proposta per la prima volta in sede di legittimità ed il suo esame èprecluso. In tema di impugnazioni, infatti, non è deducibile con ricorso per cassazione l'omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del delitto di estorsione, prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023, ove la questione, già proponibile in quella sede, come nel caso di specie, non sia stata prospettata in appello con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024,G., Rv. 286536-01). 6. Il ricorso va nel suo complesso rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il26 novembre 202 5