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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 24508/2026

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A SOCIALE, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],2677ESTER [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 750/2023 della CORTE D’APPELLO diCATANIA, depositata il 04/07/2023 R.G.N. 711/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 2677/20261.

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di CataNunmiearo, dii nra ccolta generale 24508/2026accoglimento del gravame dell’Inps, ha rigettato l’opposizionDeat a pubblicazione 06/08/2026proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito concui l’Istituto previdenziale le aveva intimato il pagamento deicontributi relativi al periodo da luglio del 2015 a dicembre del2016 da versare alla Gestione commercianti, alla quale era stataiscritta d’ufficio in virtù dell’attività lavorativa dalla medesimasvolta in maniera abituale e prevalente nell’ambito della Margòs.r.l., società della quale la stessa era anche socia.2.

Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione.

L’Inps ha resistito mediantecontroricorso.3.

All’esito della camera di consiglio del 27 maggio 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 1, comma 203, della l.n. 602 del 1996 e dell’art. 116 c.p.c., per avere Corte di meritoaffermato che la ricorrente partecipava al lavoro aziendale conabitualità e prevalenza.Nella censura si deduce che dalle dichiarazioni rese dai testiescussi in primo grado era emerso che la ricorrente era stataassunta mediante contratto di lavoro subordinato e si recavapresso il punto di ristorazione per lo svolgimento della propriamansione, come da direttive espresse dal legale rappresentantedella società.- 2 -Numero registro generale 24938/2023Si sostiene, inoltre, che non è comprensibile il ragionamentoN umero sezionale 2677/2026Numero di raccolta generale 24508/2026logico-giuridico che ha condotto la Corte d’appello a ritenerDeat a pubblicazione 06/08/2026legittima l’iscrizione di Lucifora alla Gestione commercianti,dal raffronto delle dichiarazioni testimoniali rese nonché dalladocumentazione versata in atti.Si evidenzia che la Corte d’appello ha violato i principi di dirittoche disciplinano il riparto dell’onere della prova, avendocapovolto la regola che attribuisce all’Inps l’onere di provare ifatti costitutivi della pretesa contributiva.2.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.2.1.

La Corte d’appello ha richiamato pedissequamente lasentenza n. 272/2023, relativa ad una controversia concernentel’analoga posizione del fratello dell’odierna ricorrente, ritenendoche l’Inps avesse pienamente assolto all’onere della prova su diesso gravante.

Ha asserito che le argomentazioni poste asostegno della citata sentenza potevano essere confermateanche con riferimento alla posizione della ricorrente, la qualeera il soggetto che esercitava il potere direttivo nei confronti deidipendenti e, benché denunciata part time, non rispettavaaffatto un orario definito, a conferma della piena responsabilitàcommerciale dell’impresa.

A supporto di tale affermazione hamenzionato le dichiarazioni rese in sede ispettiva dalla madredella ricorrente, nonché di altri tre dipendenti, poi confermatein giudizio (cfr. paragrafo 3.3 della motivazione).2.2.

Il motivo si palesa inammissibile nella parte in cui mira acontestare l’apprezzamento delle prove testimoniali operatodalla Corte territoriale e, quindi, l’accertamento fattuale che hacondotto la Corte ad affermare che è stata raggiunta la provadell’esistenza dei presupposti necessari per l’iscrizione diLucifora nella Gestione commercianti.- 3 -Il ricorrente per cassazione, infatti, non può rimetteNruem eroin re gistro generale 24938/2023Numero sezionale 2677/2026discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzaNummeeron dti ora ccolta generale 24508/2026in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi dDait a pubblicazione 06/08/2026valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacatodi legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa,ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale edella correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudicedi merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e di valutare le prove, controllarne attendibilitàe concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee adimostrare i fatti in discussione (v.

Cass. n. 32505 del 2023).È dunque inammissibile il motivo di ricorso per cassazione concui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione dellavicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli attiprocessuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione,essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riportia un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suoinsieme (v.

Cass. n. 10927 del 2024).Del resto, nella giurisprudenza di questa Corte è assolutamenteconsolidato il principio secondo cui l’esame dei documenti esibitie delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione deidocumenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudiziosull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece chedi altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, diquelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione,involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito,il quale, nel porre a fondamento della propria decisione unafonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limiteche quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza- 4 -essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confNuumtaerroe re gistro generale 24938/2023Numero sezionale 2677/2026tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitaNummeeron dti era ccolta generale 24508/2026disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionaDtait a pubblicazione 06/08/2026specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisioneadottata (v.

Cass. n. 16056 del 2016; in senso conforme v.anche Cass. n. 19011 del 2017).2.3.

La sentenza impugnata non è incorsa neppure nellaprospettata violazione dell’art. 2697 c.c.Premesso che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configurasoltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere dellaprova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovutogravare secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (v. exmultis Cass. n. 26739 del 2024 e Cass. n. 26796 del 2018),nella specie la Corte d’appello ha correttamente affermato chel’onere di provare i fatti controversi spettava all’Inps,soggiungendo peraltro che l’Istituto aveva assolto all’onere didimostrare la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizionedi [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione commercianti.Tale affermazione si pone pienamente in linea con lagiurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema diriscossione di contributi previdenziali, l’opposizione avverso lacartella esattoriale di pagamento (oggi avviso di addebito) dàluogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighiinerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull’enteprevidenziale l’onere di provare i fatti costitutivi della propriapretesa (v.

Cass. n. 10583 del 2017; cfr. anche Cass. n. 29763del 2022, con specifico riferimento all’avviso di addebito).Sotto tale profilo, quindi, la doglianza in esame si riveladestituita di concreto fondamento.- 5 -3.

Con il secondo motivo si lamenta l’omesso esame di unN ufmaetrtoo re gistro generale 24938/2023Numero sezionale 2677/2026decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionNeu mferrao dli era ccolta generale 24508/2026parti, per non avere la Corte d’appello motivato in ordine alDlaat a pubblicazione 06/08/2026circostanza che in maniera del tutto contraddittoria l’Inps, cheha emesso l’avviso di addebito per cui è causa, con nota del 18dicembre 2015 aveva comunicato la non iscrizione del ricorrentealla Gestione commercianti.4.

Il motivo è inammissibile.4.1.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte il mancatoesame di un documento può essere denunciato per cassazionesolo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su unpunto decisivo della controversia e, segnatamente, quando ildocumento non esaminato offra la prova di circostanze di taleportata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di meraprobabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hannodeterminato il convincimento del giudice di merito, di modo chela ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (v.

Cass.n. 16583 del 2024 e Cass. n. 16812 del 2018).4.2.

Nella specie, la censura non reca l’indicazione delle ragioniper le quali il documento trascurato dalla Corte territorialesarebbe stato decisivo, sì da determinare, almeno in astratto,una valutazione diversa in ordine all’esistenza, nel casoconcreto, dei presupposti in base ai quali la Corte di merito haritenuto legittima la decisione dell’Ente previdenziale di iscrivered’ufficio Lucifora alla Gestione commercianti.

In particolare, nonrisulta neppure allegato che la comunicazione dell’Inps sia stataresa in epoca successiva al verbale di accertamento da cui èscaturita la pretesa contributiva in oggetto, né tanto meno cheessa fosse basata su elementi idonei a contraddire in modoefficace e persuasivo le risultanze probatorie in forza delle qualila Corte di merito ha formato il proprio convincimento.- 6 -3.

Alla luce delle esposte considerazioni, quindi, il riNcuomrersoo re gistro generale 24938/2023Numero sezionale 2677/2026dev’essere rigettato.

Numero di raccolta generale 24508/20264.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenzDaat a pubblicazione 06/08/2026e vanno poste, pertanto, a carico della parte ricorrente.

Laliquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sullascorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del2014 e del valore della causa.5.

Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti perl’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del2002.

Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificarela debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.Cass., Sez.

Un., n. 4315 del 2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 1.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltrerimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% eaccessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 maggio2026La PresidenteLucia Esposito- 7 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A SOCIALE, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],2677ESTER [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 750/2023 della CORTE D’APPELLO diCATANIA, depositata il 04/07/2023 R.G.N. 711/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 2677/20261. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di CataNunmiearo, dii nra ccolta generale 24508/2026accoglimento del gravame dell’Inps, ha rigettato l’opposizionDeat a pubblicazione 06/08/2026proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito concui l’Istituto previdenziale le aveva intimato il pagamento deicontributi relativi al periodo da luglio del 2015 a dicembre del2016 da versare alla Gestione commercianti, alla quale era stataiscritta d’ufficio in virtù dell’attività lavorativa dalla medesimasvolta in maniera abituale e prevalente nell’ambito della Margòs.r.l., società della quale la stessa era anche socia.2. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione. L’Inps ha resistito mediantecontroricorso.3. All’esito della camera di consiglio del 27 maggio 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 1, comma 203, della l.n. 602 del 1996 e dell’art. 116 c.p.c., per avere Corte di meritoaffermato che la ricorrente partecipava al lavoro aziendale conabitualità e prevalenza.Nella censura si deduce che dalle dichiarazioni rese dai testiescussi in primo grado era emerso che la ricorrente era stataassunta mediante contratto di lavoro subordinato e si recavapresso il punto di ristorazione per lo svolgimento della propriamansione, come da direttive espresse dal legale rappresentantedella società.- 2 -Numero registro generale 24938/2023Si sostiene, inoltre, che non è comprensibile il ragionamentoN umero sezionale 2677/2026Numero di raccolta generale 24508/2026logico-giuridico che ha condotto la Corte d’appello a ritenerDeat a pubblicazione 06/08/2026legittima l’iscrizione di Lucifora alla Gestione commercianti,dal raffronto delle dichiarazioni testimoniali rese nonché dalladocumentazione versata in atti.Si evidenzia che la Corte d’appello ha violato i principi di dirittoche disciplinano il riparto dell’onere della prova, avendocapovolto la regola che attribuisce all’Inps l’onere di provare ifatti costitutivi della pretesa contributiva.2. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.2.1. La Corte d’appello ha richiamato pedissequamente lasentenza n. 272/2023, relativa ad una controversia concernentel’analoga posizione del fratello dell’odierna ricorrente, ritenendoche l’Inps avesse pienamente assolto all’onere della prova su diesso gravante. Ha asserito che le argomentazioni poste asostegno della citata sentenza potevano essere confermateanche con riferimento alla posizione della ricorrente, la qualeera il soggetto che esercitava il potere direttivo nei confronti deidipendenti e, benché denunciata part time, non rispettavaaffatto un orario definito, a conferma della piena responsabilitàcommerciale dell’impresa. A supporto di tale affermazione hamenzionato le dichiarazioni rese in sede ispettiva dalla madredella ricorrente, nonché di altri tre dipendenti, poi confermatein giudizio (cfr. paragrafo 3.3 della motivazione).2.2. Il motivo si palesa inammissibile nella parte in cui mira acontestare l’apprezzamento delle prove testimoniali operatodalla Corte territoriale e, quindi, l’accertamento fattuale che hacondotto la Corte ad affermare che è stata raggiunta la provadell’esistenza dei presupposti necessari per l’iscrizione diLucifora nella Gestione commercianti.- 3 -Il ricorrente per cassazione, infatti, non può rimetteNruem eroin re gistro generale 24938/2023Numero sezionale 2677/2026discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzaNummeeron dti ora ccolta generale 24508/2026in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi dDait a pubblicazione 06/08/2026valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacatodi legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa,ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale edella correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudicedi merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e di valutare le prove, controllarne attendibilitàe concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee adimostrare i fatti in discussione (v. Cass. n. 32505 del 2023).È dunque inammissibile il motivo di ricorso per cassazione concui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione dellavicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli attiprocessuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione,essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riportia un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suoinsieme (v. Cass. n. 10927 del 2024).Del resto, nella giurisprudenza di questa Corte è assolutamenteconsolidato il principio secondo cui l’esame dei documenti esibitie delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione deidocumenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudiziosull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece chedi altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, diquelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione,involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito,il quale, nel porre a fondamento della propria decisione unafonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limiteche quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza- 4 -essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confNuumtaerroe re gistro generale 24938/2023Numero sezionale 2677/2026tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitaNummeeron dti era ccolta generale 24508/2026disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionaDtait a pubblicazione 06/08/2026specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisioneadottata (v. Cass. n. 16056 del 2016; in senso conforme v.anche Cass. n. 19011 del 2017).2.3. La sentenza impugnata non è incorsa neppure nellaprospettata violazione dell’art. 2697 c.c.Premesso che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configurasoltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere dellaprova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovutogravare secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (v. exmultis Cass. n. 26739 del 2024 e Cass. n. 26796 del 2018),nella specie la Corte d’appello ha correttamente affermato chel’onere di provare i fatti controversi spettava all’Inps,soggiungendo peraltro che l’Istituto aveva assolto all’onere didimostrare la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizionedi [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione commercianti.Tale affermazione si pone pienamente in linea con lagiurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema diriscossione di contributi previdenziali, l’opposizione avverso lacartella esattoriale di pagamento (oggi avviso di addebito) dàluogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighiinerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull’enteprevidenziale l’onere di provare i fatti costitutivi della propriapretesa (v. Cass. n. 10583 del 2017; cfr. anche Cass. n. 29763del 2022, con specifico riferimento all’avviso di addebito).Sotto tale profilo, quindi, la doglianza in esame si riveladestituita di concreto fondamento.- 5 -3. Con il secondo motivo si lamenta l’omesso esame di unN ufmaetrtoo re gistro generale 24938/2023Numero sezionale 2677/2026decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionNeu mferrao dli era ccolta generale 24508/2026parti, per non avere la Corte d’appello motivato in ordine alDlaat a pubblicazione 06/08/2026circostanza che in maniera del tutto contraddittoria l’Inps, cheha emesso l’avviso di addebito per cui è causa, con nota del 18dicembre 2015 aveva comunicato la non iscrizione del ricorrentealla Gestione commercianti.4. Il motivo è inammissibile.4.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte il mancatoesame di un documento può essere denunciato per cassazionesolo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su unpunto decisivo della controversia e, segnatamente, quando ildocumento non esaminato offra la prova di circostanze di taleportata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di meraprobabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hannodeterminato il convincimento del giudice di merito, di modo chela ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (v. Cass.n. 16583 del 2024 e Cass. n. 16812 del 2018).4.2. Nella specie, la censura non reca l’indicazione delle ragioniper le quali il documento trascurato dalla Corte territorialesarebbe stato decisivo, sì da determinare, almeno in astratto,una valutazione diversa in ordine all’esistenza, nel casoconcreto, dei presupposti in base ai quali la Corte di merito haritenuto legittima la decisione dell’Ente previdenziale di iscrivered’ufficio Lucifora alla Gestione commercianti. In particolare, nonrisulta neppure allegato che la comunicazione dell’Inps sia stataresa in epoca successiva al verbale di accertamento da cui èscaturita la pretesa contributiva in oggetto, né tanto meno cheessa fosse basata su elementi idonei a contraddire in modoefficace e persuasivo le risultanze probatorie in forza delle qualila Corte di merito ha formato il proprio convincimento.- 6 -3. Alla luce delle esposte considerazioni, quindi, il riNcuomrersoo re gistro generale 24938/2023Numero sezionale 2677/2026dev’essere rigettato. Numero di raccolta generale 24508/20264. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenzDaat a pubblicazione 06/08/2026e vanno poste, pertanto, a carico della parte ricorrente. Laliquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sullascorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del2014 e del valore della causa.5. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti perl’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del2002. Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificarela debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 1.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltrerimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% eaccessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 maggio2026La PresidenteLucia Esposito- 7 -
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