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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25645/2022

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- 5 LUG 2022 SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA] Carmela, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5) PAOLETTI Pietro, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6) SORRENTINO Angelo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7) SQUILLANTE Francesco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 06/09/2021 dal G.i.p. del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità degli altri ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Salerno - per quanto qui rileva - ha applicato a CANNAVACCIOLO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Carmela, PAOLETTI Pietro, SORRENTINO Angelo e SQULLLANTE Carmelo, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena da costoro concordata con il Pubblico Ministero in relazione ai delitti di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in tema di stupefacenti, nonché dei delitti dì illecita detenzione e cessione dì sostanze stupefacenti, come meglio rispettivamente specificato nei capi dì accusa (previa derubricazione, ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, dei reati associativi ascritti al capo 1 quanto al PAOLETTI e al SORRENTINO, e al capo 2 quanto agli altri ricorrenti).

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, alla qualificazione giuridica dei fatti e al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della confisca del danaro.

4. Ricorrono personalmente per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], il PAOLETTI, il SORRENTINO e lo SQUILLANTE, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti personalmente e di quello di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nonchè il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

4. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA], del PAOLETTI, del SORRENTINO e dello SQUILLANTE insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Per ciò che riguarda le impugnazioni degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PAOLETTI, SORRENTINO e SQUILLANTE, assume rilievo assorbente il fatto che i ricorsi sono stati proposti personalmente.

Deve invero qui ribadirsi il principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte e ormai del tutto consolidato, secondo cui «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte dì 2 cassazione» (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01).

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è radicalmente inammissibile, perché del tutto generico, anzitutto, quanto alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti, che il ricorrente si limita a definire "eccessivamente grave" ma che in realtà è censurabile, in caso di patteggiamento, nei rigorosi limiti fissati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01, secondo la quale «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione»).

Considerazioni analoghe devono essere svolte con riferimento alle censure sulla misura della pena, qui censurabile, in caso di patteggiamento, solo in caso di illegalità della stessa (ipotesi nemmeno prospettata dal ricorrente, e che certamente non ricorre nel caso di specie).

4. Con riguardo, infine, al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al difetto motivazionale della sentenza quanto alla confisca, deve osservarsi - in linea con quanto evidenziato nella requisitoria del Procuratore Generale - che il generalizzato riferimento alla necessità di disporre la confisca di quanto in sequestro, contenuto a pag. 144 della sentenza impugnata, deve essere integrato con il passaggio motivazionale specificamente dedicato alla ricorrente (cfr. pag. 139), nel quale si chiarisce che la [OSCURATO:PERSONA] era stata trovata in possesso della somma di Euro 70, poco prima ricevuta dall'acquirente della sostanza, e che la somma era corrispondente all'importo precedentemente pattuito al telefono).

Risulta quindi adeguatamente illustrata, alla luce delle complessive considerazioni svolte in sentenza, le ragioni alla base della confisca del profitto del reato.

5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- 5 LUG 2022 SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA] Carmela, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5) PAOLETTI Pietro, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6) SORRENTINO Angelo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7) SQUILLANTE Francesco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 06/09/2021 dal G.i.p. del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità degli altri ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Salerno - per quanto qui rileva - ha applicato a CANNAVACCIOLO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Carmela, PAOLETTI Pietro, SORRENTINO Angelo e SQULLLANTE Carmelo, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena da costoro concordata con il Pubblico Ministero in relazione ai delitti di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in tema di stupefacenti, nonché dei delitti dì illecita detenzione e cessione dì sostanze stupefacenti, come meglio rispettivamente specificato nei capi dì accusa (previa derubricazione, ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, dei reati associativi ascritti al capo 1 quanto al PAOLETTI e al SORRENTINO, e al capo 2 quanto agli altri ricorrenti). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla misura del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, alla qualificazione giuridica dei fatti e al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della confisca del danaro. 4. Ricorrono personalmente per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], il PAOLETTI, il SORRENTINO e lo SQUILLANTE, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti personalmente e di quello di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nonchè il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA], del PAOLETTI, del SORRENTINO e dello SQUILLANTE insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Per ciò che riguarda le impugnazioni degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PAOLETTI, SORRENTINO e SQUILLANTE, assume rilievo assorbente il fatto che i ricorsi sono stati proposti personalmente. Deve invero qui ribadirsi il principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte e ormai del tutto consolidato, secondo cui «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte dì 2 cassazione» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01). 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è radicalmente inammissibile, perché del tutto generico, anzitutto, quanto alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti, che il ricorrente si limita a definire "eccessivamente grave" ma che in realtà è censurabile, in caso di patteggiamento, nei rigorosi limiti fissati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01, secondo la quale «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione»). Considerazioni analoghe devono essere svolte con riferimento alle censure sulla misura della pena, qui censurabile, in caso di patteggiamento, solo in caso di illegalità della stessa (ipotesi nemmeno prospettata dal ricorrente, e che certamente non ricorre nel caso di specie). 4. Con riguardo, infine, al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in ordine al difetto motivazionale della sentenza quanto alla confisca, deve osservarsi - in linea con quanto evidenziato nella requisitoria del Procuratore Generale - che il generalizzato riferimento alla necessità di disporre la confisca di quanto in sequestro, contenuto a pag. 144 della sentenza impugnata, deve essere integrato con il passaggio motivazionale specificamente dedicato alla ricorrente (cfr. pag. 139), nel quale si chiarisce che la [OSCURATO:PERSONA] era stata trovata in possesso della somma di Euro 70, poco prima ricevuta dall'acquirente della sostanza, e che la somma era corrispondente all'importo precedentemente pattuito al telefono). Risulta quindi adeguatamente illustrata, alla luce delle complessive considerazioni svolte in sentenza, le ragioni alla base della confisca del profitto del reato. 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Co