CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021
Cassazione n. 40509/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]0,_ C Motivi della decisione 1. D'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Lecco il 18 ottobre 2019 in ordine al reato di cui all'art.189, commmi 1, 6 e 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Calolziocorte il 5 maggio 2014. L'esponente lamenta vizio della motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile. Nella sentenza impugnata è stata congruamente motivata la determinazione di non riconoscere all'imputato le attenuanti generiche condividendo gli argomenti espressi dal giudice di primo grado circa l'assenza di condotte positivamente valutabili a suo favore; si richiama, quanto all'onere motivazionale del giudice in punto determinazione della pena, il costante orientamento della Corte di legittimità (Sez. U. n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 24593101; Sez. 3 n. 35570 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27069401; Sez. 4 n. 48391 del 05/11/2015, Armuzzi, Rv. 26533201). Occorre inoltre ricordare, in merito alla determinazione della pena, che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede quante volte la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la sola scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il Presidente