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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 33328/2021

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lla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella

1. 197/16; ritenuto che sulle spese non si debba provvedere, stante la mancanza di attività difensiva dell'intimata P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO !N CANCF.U.MA oggi, 1I NOV

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. come modificato dal d.l. 68 del 2016, convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non si debba provvedere, stante la mancanza di attività difensiva dell'intimata P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO !N CANCF.U.MA oggi, 1I NOV
Decreto Cassazione n. 33328/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris