CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 20020/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25576/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 47 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già SICILIA E – [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] n. 51 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Nonché [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato inROMA [OSCURATO:PERSONA] n. 29 presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. L.R. n.Divieto di assunzione Assorbimento domanda subordinata R.G.N.25576/2017 Cron. Rep. Ud.12/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza n. 297/2017della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 16/3/2017R.G. n. 77/2015 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Palermo ha confermato con diversa motivazione la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]–Servizi e dell’Inps, volto ad ottenere: l’accertamento della natura subordinata ed a tempo indeterminato del rapporto, formalmente qualificato di collaborazione coordinata a progetto, intercorso fra le parti con decorrenza dal 1° aprile 2010; la condanna della società alla riammissione in servizio ed al risarcimento dei danni, quantificati in misura pari all’importo delle retribuzioni che sarebbero spettate a far tempo dall’illegittima risoluzione del contratto; il pagamento delle differenze retributive maturate in pendenza del rapporto e, in via subordinata rispetto alla domanda principale di riammissione in servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso e del T.F.R. 2.La Corte territoriale ha premesso che il Tribunale aveva respinto tutte le domande rilevando che il contratto con il quale era stato affidato l’incarico di collaborazione autonoma definiva in termini sufficientemente specifici l’attività edil risultato finale da conseguire. Aveva escluso, poi, che la prestazione fosse stata resa in regime di subordinazione, della quale non erano emersi significativi indici all’esito della prova testimoniale. 3. Riassunti i motivi di gravame con i quali le domande erano state riproposte, il giudice d’appello ha osservato che, a prescindere dall’accertamento sulla natura del rapporto intercorso fra le parti, il ricorso non poteva trovare accoglimento, in quanto con l’art. 20 della L.R. n. 11/2010 la Regione [OSCURATO:SOCIETA] aveva imposto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di non procedere a nuove assunzioni di personale. Ha richiamato giurisprudenza di questa Corte sulle conseguenze dei provvedimenti legislativi che dispongono il «blocco» delle assunzioni ed ha evidenziato che il divieto di instaurazione di nuovi rapporti comporta l’impossibilità di conversione, perché dalla pronuncia giudiziale invocata deriverebbe un effetto vietato dalla legge. 4. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di due motivi, ai quali hanno opposto difese con controricorso la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] (nuova denominazione sociale della [OSCURATO:SOCIETA] s.p.a.) e l’INPS. 5. La Procura Generale ha concluso ex art. 23, comma 8 bis del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, per l’infondatezza del ricorso. 6. La causa, dapprima avviata alla trattazione camerale, è stata poi fissata in pubblica udienza in ragione dell’importanza delle questioni giuridiche coinvolte. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 10, della L.R. [OSCURATO:SOCIETA] n. 25/2008, dell’art. 20, comma 6, della L.R. [OSCURATO:SOCIETA] n. 11/2010, dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale e sostiene, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale nell’affermare che alla data di sottoscrizione del contratto, ossia al 1° aprile 2010, operasse per la [OSCURATO:SOCIETA] – Servizi il divieto di assunzione, ostativo all’accoglimento della domanda di accertamento dell’avvenuta instaurazione di un rapporto subordinato a tempo indeterminato. Rileva che la L.R. n. 25/2008 non contempla fra i destinatari del blocco delle assunzioni le cosiddette società partecipate e si riferisce solo agli enti espressamente indicati nell’art. 1, comma 10.Aggiunge che la L.R. n. 23/2010 è stata pubblicata sulla G.U. della Regione Siciliana il 14 maggio 2010, successivamente all’instaurazione del rapporto, e quindi la stessa non poteva essere applicata retroattivamente per affermare la nullità di un contratto già in essere. Rileva che l’art. 130 della stessa legge deve essere interpretato tenendo conto dei principi sanciti dalla C EDU e pertanto la norma, nella parte in cui fa decorrere l’applicazione della nuova normativa dal 1° gennaio 2010, è applicabile alle sole disposizioni compatibili con il principio dell’irretroattività della legge. Deduce altresì che alla [OSCURATO:SOCIETA] – Servizi non si applica l’art. 18, comma 2 bis, del d.l. n. 112/2008 in quanto la norma estende i divieti previsti dal d.lgs. n. 165/2001 alle sole società controllate da enti locali, ossia Comuni, Province e [OSCURATO:PERSONA]. Aggiunge, infine, che la s.p.a., costituita ai sensi della L.R. n. 6/2001, è divenuta società in housea totale partecipazione pubblica solo a seguito dell’uscita dalla compagine sociale del socio privato, avvenuta nel 2015, e rileva che, in ogni caso, l’inquadramento privatistico della società non consente di assimilarla alle pubbliche amministrazioni qua nto alla disciplina dei rapporti di lavoro. 2. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dei nn. 3 e 5dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 2099 e dell’art. 2126 cod.civ. nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e rileva, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale nel ritenere assorbente il divieto di conversione,atteso che erano state domandate anche le differenze retributive maturate in pendenza del rapporto e su questa domanda il giudice d’appello doveva in ogni caso provvedere, accertando, sia pure a detti limitati fini, se il rapporto potesse o no essere qualificato di natura subordinata. 3. E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa della s.p.a. controricorrente. Nello storico di lite si è evidenziato che il giudice d’appello ha ritenuto sufficiente, per escludere la fondatezza di tutte le domande formulate, la sussistenza di un divieto di assunzione a tempo indeterminato, imposto per legge, sicché ha deciso la controversia sulla base della ragione più liquida, senza esaminare i motivi di appello con i quali la pronuncia del Tribunale era stata censurata nella parte in cui aveva escluso sia l’assenza di uno specifico progetto, sia l’instaurazione fra le parti, in via di fatto, di un rapporto di lavoro subordinato. Su quei capi, quindi, espressamente censurati con l’atto di gravame (pag. 3 della motivazione della sentenza qui impugnata), non si è formato alcun giudicato interno e con il ricorso per cassazione la Taormina non era tenuta ariproporre le questioni assorbite atteso che, come già evidenziato da questa Corte, in caso di assorbimento, proprio o improprio, la partesoccombente può impugnare la decisione in relazione alla sola questione su cui la pronuncia si basa ed è superfluo «enunciare tutte le diverse ed ulteriori questioni assorbite, che non possono formare oggetto di delibazione e su cui non può formarsi alcungiudicato interno, poiché non esaminate nel precedente grado di merito» (Cass. n. 1583/2014). 3.1. Il ricorso è formulato nel rispetto degli oneri imposti dall’art.366 cod. proc. civ. ed entrambe le censure sono sviluppate con argomenti che illustrano esaurientemente le ragioni poste a fondamento della ritenuta violazione delle norme di legge richiamate nella rubrica. 4. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento, perché il dispositivo della sentenza impugnata, nella parte riferibile al rigetto della domanda di conversione, è conforme a diritto, sicché questa Corte, ai sensi dell’art. 384, comma 4, cod. proc. civ., deve limitarsi alla correzione della motivazione. Ha indubbiamente errato il giudice d’appello nell’applicare retroattivamente al rapporto del quale qui si discute, instaurato il 1° aprile 2010, l’art. 20, comma 6, della L.R. [OSCURATO:SOCIETA] 12 maggio 2010 n. 11, pubblicata sulla G.U. della Regione Siciliana il 14 maggio 2010, secondo cui È fatto divieto alle società a partecipazione total e o maggioritaria della Regione, con esclusione delle società affidatarie di servizi pubblici che operano in regime di concessione regolata dalla normativa nazionale, di procedere a nuove assunzioni di personale ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell’entrata in vigore della presente legge e fatte salve le società Terme di Sciacca e Terme di Acireale che svolgono attività stagionali e turistico- stagionali che, per la loro tipologia di attività di impresa, sono autorizzate esclusivamente ad assumere a tempo determinato in funzione dei maggiori fabbisogni legati alla stagionalità.L’irretroattività della disposizione in commento è stata già affermata da questa Corte con sentenza n. 5818/2021 così massimata:« L'art. 20, comma 6, della l.r. [OSCURATO:SOCIETA] n. 11 del 2010, che impedisce alle società a partecipazione regionale di assumere nuovo personale a tempo determinato o indeterminato, non è suscettibile di applicazione retroattiva, trattandosi di disposizione proibitiva di un determinato comportamento che, in mancanza di specifica previsione di segno contrario, soggiace al principio generale di cui all'art. 11 prel. c.c..». Al principio di diritto occorre dare continuità perché la motivazione della pronuncia, condivisa dal Collegio ed alla quale si rinvia ex art.118 disp. att. cod. proc. civ., fornisce risposta agli argomenti sui quali la difesa della controricorrente ha fatto leva nel reiterare la tesi dell’applicabilità alla fattispecie della L.R. sopra richiamata. La pronuncia citata si pone in linea con l’orientamento, da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in caso di successione di leggi non espressamente dichiarate retroattive, trova applicazione la regola generale dettata dall’art. 11 delle preleggi e, pertanto, quanto alla disciplina delle invalidità negoziali e delle conseguenze che ne derivano,occorre fare riferimento alla normativa vigente alla data della stipulazione del contratto e non a quella in vigore al momento della pronuncia, perché la conversione del rapporto si ricollega alvizio genetico del negozio e pertanto, sia ai fini della decisione sulla legittimità del contratto sia in relazione agli effetti che dall’illegittimità derivano, l’actum che rileva per individuare la legge applicabile è quello posto in essere dalle parti(cfr. fra le tante Cass. n. 19418/2020; Cass. 2508/2018;Cass. n. 24330/2009). 4.1. Peraltro dalla ritenuta inapplicabilità della L.R. n. 11/2010 non discende, come asserito dalla Taormina, la possibilità di accertare l’avvenuta instaurazione fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, valido e tuttora in essere, perché quell’effetto, sollecitato dalla ricorrente, è comunque impedito dall’analogo divieto contenuto nella L.R. [OSCURATO:SOCIETA] n. 25/2008, richiamata dalla controricorrente oltre che dal Pubblico Ministero nelle sue conclusioni. Occorrepremettere che la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA]Servizi, oggi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., è stata costituita sulla base della disciplina dettata dall’art. 78 della L.R. [OSCURATO:SOCIETA] n. 6/2001 che ha consentito alla Regione di «avvalersi di un’apposita struttura societaria anche in forma di gruppo societario, con unica ed esclusiva funzione di servizio per la Regione stessa, che opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Governo e secondo le direttive tecniche determinate dal Coordinamento dei sistemi informativi». Illegislatore ha precisato che la partecipazione azionaria doveva essere posseduta prevalentemente dalla Regione ed ha aggiunto che «L'organismo societario previsto dal presente comma è equiparato, per gli effetti di cui aldecreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, alle amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo medesimo». Sempre l’art. 78 ha disciplinato le modalità della costituzione stabilendo che «detto organismo societario….. è costituito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per la costituzione della predetta società è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni a carico del bilancio per l'esercizio in corso». Si tratta, quindi, di una società che presenta peculiarità rispetto alle altre società a controllo pubblico perché la legge istitutiva non si è limitata a riservare alla Regione [OSCURATO:SOCIETA] la partecipazione maggioritaria ed a porre a carico dell’Ente le somme necessarie per la costituzionee l’avvio dell’attività, ma ha anche espressamente affermato l’equiparazione alle [OSCURATO:PERSONA], richiamando l’art. 1 del d.lgs. n. 39/1993 secondo cui « Le disposizioni del presente decreto disciplinano la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, denominate amministrazioni ai fini del decreto medesimo.». Non a caso, quindi, in più parti della norma in commento il legislatore non ha utilizzato il termine «società» bensì la locuzione «organismo societario». 4.2.La L.R. [OSCURATO:SOCIETA] 29.12.2008 n. 25, emanata al fine di contenere la spesa pubblica regionale, all’art. 1, comma 10, ha disposto « È fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.». L’ampia dizione utilizzata dal legislatore, che significativamente impiegail termine atecnico organismo, che è lo stesso che compare nella legge istitutiva della [OSCURATO:SOCIETA], è tale da attrarre nella sfera di applicazione della disposizione ogni tipologia di ente che, quanto al capitale, sia da ricondurre alla Regione, atteso che l’obiettivo di assicurare il risanamento finanziario dell’ente territoriale sarebbe frustrato qualora a quel risanamento non concorressero anche tuttele persone giuridiche che, al di là della forma costitutiva utilizzata, quel capitale impiegano per la realizzazione di fini ritenuti di interesse pubblico. Non è, quindi, sufficiente, per escludere l’applicazione della norma in commento, fare leva sulla sola natura privatistica della società, in assoluto perché la norma, per come formulata, valorizza più che la natura delle persone giuridiche ricomprese nell’elenco (che si conclude con la locuzione «organismi ed enti regionali comunque denominati»), la circostanza del trasferimento diretto di risorse da parte della Regione. In particolare, poi, per la società che qui viene in rilievo valgono le considerazioni già espresse nel commentare la legge istitutiva, che equipara l’organismo alle [OSCURATO:PERSONA], sia pure ai fini dell’applicazione del d.lgs. n. 39/1993, e ne sottolinea il ruolo strumentale rispetto alle esigenze regionali, lì dove ne individua l’unica ed esclusiva funzione nel servizio da rendere in favore della Regione [OSCURATO:SOCIETA]. 4.3. Ne discende che, sia pure in relazione ad una disposizione legislativa diversa da quella richiamata nella sentenza impugnata, quest’ultima è corretta nella parte in cui ha escluso che potesse essere validamente sorto fra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Da tempo questa Corte ha affermato che, anche a fronte di rapporti non qualificabili di impiego pubblico, ed ai quali non si applica l’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 (e le analoghe disposizioni contenute nei decreti legislativi della prima e della seconda fase della contrattualizzazione) il divieto di assunzione imposto per legge impedisce la conversione perché quei rapporti, affetti da nullità, vanno considerati di mero fatto ai limitati fini previsti dall’art. 2126 cod. civ.. Il principio, già enunciato in arresti risalenti nel tempo richiamati dalla Corte territoriale (Cass. n. 7745/1991; Cass. n. 10376/2001) è stato ripreso e sviluppato in pronunce più recenti (si vedano sul punto, fra le altre, Cass. n. 1628/2019; Cass. n. 274/2019; Cass. n. 22981/2020; Cass. n. 38657/2021) con le quali la conversione è stata esclusa a fronte di un sistema preclusivo disegnato dal legislatore, anche regionale (cfr. anche Cass. S.U. n. 3671/2015 e Cass. S.U. n. 26939/2014). Si tratta di conclusioni che hanno valorizzato il principio, di carattere generale, enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26724/2007, che nel delimitare l’ambito delle cosiddette nullità virtuali, ha osservato che le norme che incidono sulla validità del contratto non sono solo quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale ma anche quelle che «in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto: come è il caso dei contratti conclusi in assenza di una particolare autorizzazione al riguardo richiesta dalla legge, o in mancanza dell’iscrizione di uno dei contraenti in albi o registri cui la legge eventualmente condiziona la loro legittimazione a stipulare quel genere di contratto, e simili. Se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa; e non par dubbio che ne discenda la nullità dell’atto per ragioni - se così può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell’atto medesimo”. 4.4. Il divieto di assunzioni imposto dalla richiamata L.R. n. 25/2008 è, quindi, assorbente e ciò esime dall’affrontare l’ulteriore questione, prospettata dal Pubblico Ministero nelle sue conclusioni, dell’applicabilità alla fattispecie dell’art. 18 del d.l. n. 112/2008 e dell’orientamento espresso da questa Corte a partire da Cass. n. 3621/2018. 5. E’, invece, fondato il secondo motivo. Occorre rilevare in premessa che si è in presenza di un assorbimento improprio allorquando, come nella fattispecie, il giudice del merito, chiamato a pronunciare su una pluralità di domande formulate, rispettivamente, in via principale ed in via subordinata, statuisca solo sulla prima e la rigetti sulla base di un argomento «preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra considerazione», ritenuto idoneo a giustificare anche il rigetto della subordinata. L’assorbimento improprio o per implicazione ricorre, infatti, qualora la statuizione sulla questione assorbente si estende anche a quella assorbita, implicata nella prima, nel senso che la decisione resa o esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni ovvero ne comporta il rigetto. Viceversa l’assorbimento proprio o per esclusione è configurabile nel caso in cui la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno (cfr. fra le tante Cass. n. 13534/2018; Cass. n. 28995/2018; Cass. n. 12193/2020). 5.1. Sulla qualificazione del vizio che si verifica allorquando il giudice incorra in errore nel ritenere assorbita una questione sulla quale, invece, era tenuto a statuire, questa Corte ha espresso orientamenti difformi. All’indirizzo che ritiene in tal caso configurabile un’omessa pronuncia, da denunciare, in quanto tale, nei modi e nelle forme richieste da Cass. S.U. n. 17931/2013 (cfr. fra le più recenti Cass. n. 12193/2020 e Cass. n. 11459/2019), si contrappone quello, maggioritario, che esclude la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.sul rilievo che la stessa è ravvisabile solo qualora risulti completamenteomesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto (cfr. fra le tante Cass. n. 8106/2022; Cass. n. 28864/2020; Cass. n. 2334/2020; Cass. n. 28995/2018). 5.2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover dare continuità a quest’ultimo orientamento, non al primo, perché in caso di assorbimento la pronuncia non è omessa, se non in senso formale, ma deriva implicitamente dalla decisione di assorbimento, né è resa in assenza di motivazione, in quanto la ragione del decisum sta, appunto, nell’affermazione del carattere assorbente della questione esaminata, affermazione alla quale, se l’assorbimento è correttamente dichiarato, non occorre aggiungere null’altro per assolvere agli oneri motivazionali imposti dall’art. 132 cod. proc. civ.. Escluso,quindi, che il vizio di motivazione possa riguardare in sé la decisione di assorbimento, va detto che un problema motivazionale si può porre solo qualorasi riveli fondata la censura proposta avverso la decisione di assorbimento, ma quella censura non puòessere proposta denunciando ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., perché la carenza motivazionale scaturisce solo dalla preliminare verifica dell’assenza di implicazione fra la questione assorbente e quella assorbita, assenza che si risolve nella violazione delle norme di legge dalle quali vanno desunti gli elementi costitutivi dei diritti fatti valere in via principale ed in via subordinata. Emblematico è proprio il caso che qui viene in rilievo perché l’affermazione che si legge nella sentenza impugnata, secondo cui il divieto di assunzione a tempo indeterminato sarebbe sufficiente per respingere tutte le domande formulate dalla ricorrente, rendendo non necessario l’accertamento della subordinazione, sottende una violazione dell’art. 2126 cod. civ., norma della quale la Corte territoriale non ha tenuto conto e che la ricorrente correttamente ha invocato nel secondo motivo. 5.3. La censura, quindi, è ammissibile e fondata perché il divieto di assunzione può paralizzare la domanda principale di accertamento dell’avvenuta costituzione fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e le pronunce conseguenti, ma non giustifica anche il rigetto della domanda subordinata di condanna al pagamento delle differenze retributive per il periodo in cui il rapporto, asseritamente subordinato, ha avuto esecuzione. A questi limitati fini, pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto statuire sui motivi di appello proposti dalla Taormina e riassunti nello storico di lite. Questa Corte, infatti, ha affermato, ed al principio va data continuità, che proposta domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e chiesta la condanna del preteso datore di lavoro, anche pubblico, al pagamento delle differenze retributive ed al risarcimento del danno non rileva la mancata espressa invocazione dell’art. 2126 cod. civ.,che il giudice può e deve porre a fondamento della decisione anche d’ufficio, nell’esercizio del suo potere di qualificazione giuridica dei fatti allorquando la pretesa originariamente esercitata,fondata sui medesimi fatti costitutivi, sia esclusa per ragioni di nullità o per divieti imposti da norme imperative (Cass. n. 25169/2019).6. In via conclusiva merita accoglimento il secondo motivo di ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassata, limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto di cui al punto 5 e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.n. 115/2002, come modificato da