CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25864/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona in data 7/12/2017 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con la diminuente del rito, alla pena di 10 mesi di reclusione, inflitta per i reati di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 (per avere contravvenuto agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e, segnatamente, al divieto di rincasare più tardi delle 22:30) e all'art. 337 cod. pen., per avere usato violenza nei confronti di alcuni militari in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Corinaldo, strattonandoli mentre cercavano di identificarlo e accompagnarlo in caserma; fatti accertati in Corinaldo il 18/5/2017. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso eccepisce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità assoluta della sentenza in considerazione della mancanza dell'avviso di udienza all'avv. [OSCURATO:PERSONA] nonché in relazione alla prospettata opportunità di astenersi in capo al magistrato [OSCURATO:PERSONA], ex art. 36 cod. proc. pen., avendo egli composto il Collegio nel procedimento penale n. 1585/2019 R.G. a carico di [OSCURATO:PERSONA], sulla quale avrebbe deciso la Corte territoriale in luogo del Presidente della Corte di appello. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato, affermata in violazione della presunzione d'innocenza, ovvero in mancanza di elementi di prova sufficienti, idonei, certi, univoci, convergenti. In particolare, quanto all'elemento soggettivo del reato previsto all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, i Giudici di merito non avrebbero fornito alcuna spiegazione in relazione alla possibile configurabilità di una mera dimenticanza, tale da escludere il dolo generico. Vago e indeterminato sarebbe il giudizio di verosimiglianza circa la condotta di strattonamento ascritta a [OSCURATO:PERSONA] al capo sub B). 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'applicazione del minimo della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, fondato su precedenti penali assai datati nel tempo. Infine, la difesa lamenta la mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Muovendo dall'analisi del primo motivo, osserva il Collegio che la Corte territoriale ha correttamente rigettato l'eccezione di omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di citazione a giudizio in data 5 novembre 2019, atteso che il difensore era stato nominato il 28 novembre 2019 e, quindi, successivamente all'emissione del decreto. Rispetto a tale condivisibile valutazione, il ricorso non ha fornito alcun elemento ulteriore, in grado di inficiare il relativo giudizio. Quanto, poi, alla questione relativa alla presunta incompatibilità del dott. [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha evidenziato come egli fosse stato l'estensore di altra sentenza relativa al medesimo imputato, ma concernente un episodio assolutamente distinto. Deve, pertanto, escludersi ogni profilo di dubbio di prevenzione o parzialità del Giudice di merito. Fermo restando che la sussistenza delle «gravi ragioni di convenienza» di cui all'art. 36, comma 1, lett. h), cod. proc. pen. configura, al più, un obbligo di astensione, la cui inosservanza non costituisce motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., e la cui violazione non comporta una nullità generale e assoluta della sentenza, non incidendo sulla capacità del giudice (Sez. 1, n. 30033 del 11/9/2020, Bilancia, Rv. 279732 - 01). 3. Quanto, poi, al secondo motivo di doglianza, rileva il Collegio che l'accertamento di penale responsabilità dell'imputato è stato fondato sulla riscontrata e non controversa assenza del medesimo dalla propria abitazione, presso la quale egli avrebbe dovuto trovarsi in base alle prescrizioni della sorveglianza speciale. E che detta assenza non potesse in alcun modo giustificarsi è stato logicamente inferito a partire dal successivo rinvenimento del soggetto presso un bar distante un paio di chilometri dalla casa del sorvegliato, quando l'orario di rientro era trascorso da un'ora, senza che egli fosse stato rinvenuto nell'atto di farvi rientro o di prepararsi al ritorno. Quanto al delitto di resistenza, esso è stato correttamente ritenuto configurabile a partire dal fatto che, all'atto dell'arresto, l'imputato si era divincolato strattonando gli operanti e cercando di scappare, tenendo finanche una condotta plateale e minacciosa, condita da espressioni ingiuriose e finalizzata a opporsi ai legittimi atti degli operanti, i quali intendevano procedere all'arresto in flagranza per la violazione della misura di prevenzione. 4. Venendo, infine, al terzo motivo, la mancata applicazione delle attenuanti generiche è stata giustificata, in maniera niente affatto illogica e in ogni caso con motivazione del tutto congrua, alla stregua dei numerosi precedenti penali, ancorché risalenti nel tempo, e, in ogni caso, in ragione della mancanza di elementi di meritevolezza, sostanziale o processuale, differenti da quelli deducibili dalla biografia penale dell'imputato. Con riferimento, poi, alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., la sentenza impugnata ha evidenziato come il fatto contestato non potesse considerarsi tenue, sia in quanto in un unico episodio l'imputato aveva commesso ben due reati, sia in quanto la violazione dell'obbligo di rientro nell'abitazione in orario serale si era protratta per un non modesto arco temporale. Una valutazione fattuale, quella testé riassunta, che pertiene a un ambito riservato al prudente apprezzamento del Giudice di merito e che, quando adeguatamente motivata, come avvenuto nella specie, si sottrae a ogni possibile censura in sede di legittimità. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a