Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13532/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e il vizio di motivazione, meramente ripetitivo di profilo di censure già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici dal giudice del merito, è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.

Correttamente la sentenza impugnata ha escluso il riconoscimento del fatto di lieve entità dando rilievo al dato organizzativo e della reiterazione dell'attività illecita, il dato ponderale (grammi 40 di cocaina da cui erano ricavabili circa 100 dosi singole) e la contestuale detenzione di sostanze di diversa tipologia (crack e cocaina), la capacità diffusiva occupando una vera e propria "piazza di spaccio" (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529 - 01).

Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione sull'affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 385 cod.pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito.

Al contrario la sentenza impugnata ha offerto congrua motivazione sull'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari (cfr. 3) non sindacabile in questa sede in presenza di congrua motivazione.

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso in punto trattamento sanzionatorio è privo di specificità perché non ci confronta con la motivazione della sentenza che ha riproduttivo di profilo di censure già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici dal giudice del merito che ha ritenuto di non ridurre l'entità della pena, anche quella pecuniaria in relazione alle condizioni economiche dell'imputato, con motivazione congrua e rispettosa dell'indirizzo consolidato della giurisprudenza, secondo cui allorchè la misura della pena irrogata è stata esplicitamente applicata in misura media, deve ritenersi adeguata la motivazione mediante richiamo ad espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravita del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv 256197; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e il vizio di motivazione, meramente ripetitivo di profilo di censure già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici dal giudice del merito, è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Correttamente la sentenza impugnata ha escluso il riconoscimento del fatto di lieve entità dando rilievo al dato organizzativo e della reiterazione dell'attività illecita, il dato ponderale (grammi 40 di cocaina da cui erano ricavabili circa 100 dosi singole) e la contestuale detenzione di sostanze di diversa tipologia (crack e cocaina), la capacità diffusiva occupando una vera e propria "piazza di spaccio" (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529 - 01). Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione sull'affermazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 385 cod.pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito. Al contrario la sentenza impugnata ha offerto congrua motivazione sull'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari (cfr. 3) non sindacabile in questa sede in presenza di congrua motivazione. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso in punto trattamento sanzionatorio è privo di specificità perché non ci confronta con la motivazione della sentenza che ha riproduttivo di profilo di censure già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici dal giudice del merito che ha ritenuto di non ridurre l'entità della pena, anche quella pecuniaria in relazione alle condizioni economiche dell'imputato, con motivazione congrua e rispettosa dell'indirizzo consolidato della giurisprudenza, secondo cui allorchè la misura della pena irrogata è stata esplicitamente applicata in misura media, deve ritenersi adeguata la motivazione mediante richiamo ad espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravita del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv 256197; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa dell
Sentenza Cassazione n. 13532/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris