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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 46489/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Napoli ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, il 27 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 4 cod. pen., esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen., con la concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla residua circostanza aggravante ed alla recidiva qualificata, ritenendo la fattispecie tentata del reato ascritto all'imputata rideterminando la pena irrogata.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, nonché vizio di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla residua circostanza aggravante e sulla recidiva.

2.1. Con il secondo e terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'istituto di cui all'art. 62-bis cod. pen., non valorizzando la confessione ai fini di un più favorevole bilanciamento, nonché al trattamento sanzionatorio, non determinato nel minimo edittale e, comunque, deducendo l'illegittimità della motivazione sulla misura della pena, basata sul richiamo a mere formule di stile.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, posto che, quanto al primo e secondo motivo di ricorso, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico.

Né va taciuta l'esistenza del costante orientamento di questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148; Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv. 249549).

Orbene la motivazione della Corte territoriale si colloca a pieno titolo nel menzionato alveo giurisprudenziale, in quanto il rigetto della concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, si fonda proprio sui parametri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo state considerate le modalità spregiudicate dell'azione, il valore commerciale della merce sottratta, la personalità dell'imputata.

Del resto, risulta già considerata la confessione e non valorizzata dai giudici di secondo grado, ai fini invocati, in quanto reputata necessitata dallo stato di flagranza.

Sicché la decisione sul punto non può ritenersi né arbitraria, né illogica. 3.1.11 terzo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato tenuto conto che la complessiva motivazione rende conto, considerati i criteri di cui all'art.133 cod. pen., delle ragioni per le quali la sanzione si è discostata dal minimo edittale, anche se la Corte territoriale ha, comunque, ridimensionato in melius il trattamento sanzionatorio.

La censura, dunque, sfugge al sindacato di legittimità, in quanto investe un potere discrezionale del giudice di merito esercitato, nella specie, in aderenza ai principi fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.

Del resto la pena, come rideterminata non si discosta in modo consistente dal minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nucíforo, Rv. 230278, quest'ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.

Anzi, si reputa non necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulti contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale).

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi proposti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Napoli ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, il 27 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 4 cod. pen., esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen., con la concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla residua circostanza aggravante ed alla recidiva qualificata, ritenendo la fattispecie tentata del reato ascritto all'imputata rideterminando la pena irrogata. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, nonché vizio di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla residua circostanza aggravante e sulla recidiva. 2.1. Con il secondo e terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'istituto di cui all'art. 62-bis cod. pen., non valorizzando la confessione ai fini di un più favorevole bilanciamento, nonché al trattamento sanzionatorio, non determinato nel minimo edittale e, comunque, deducendo l'illegittimità della motivazione sulla misura della pena, basata sul richiamo a mere formule di stile. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, posto che, quanto al primo e secondo motivo di ricorso, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico. Né va taciuta l'esistenza del costante orientamento di questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148; Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv. 249549). Orbene la motivazione della Corte territoriale si colloca a pieno titolo nel menzionato alveo giurisprudenziale, in quanto il rigetto della concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, si fonda proprio sui parametri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo state considerate le modalità spregiudicate dell'azione, il valore commerciale della merce sottratta, la personalità dell'imputata. Del resto, risulta già considerata la confessione e non valorizzata dai giudici di secondo grado, ai fini invocati, in quanto reputata necessitata dallo stato di flagranza. Sicché la decisione sul punto non può ritenersi né arbitraria, né illogica. 3.1.11 terzo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato tenuto conto che la complessiva motivazione rende conto, considerati i criteri di cui all'art.133 cod. pen., delle ragioni per le quali la sanzione si è discostata dal minimo edittale, anche se la Corte territoriale ha, comunque, ridimensionato in melius il trattamento sanzionatorio. La censura, dunque, sfugge al sindacato di legittimità, in quanto investe un potere discrezionale del giudice di merito esercitato, nella specie, in aderenza ai principi fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. Del resto la pena, come rideterminata non si discosta in modo consistente dal minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nucíforo, Rv. 230278, quest'ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, si reputa non necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulti contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale). 4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi proposti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore I
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