CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00755/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 21318-2019, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (cf. MSJRTN74L1IZIOOX ), MUSAJ Kamer (cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 141/07/2019della Commissione tributaria regionale delPiemonte, depositata il 25 .0 1 .201 9 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 21 giugno 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che A seguito di un controllo di [OSCURATO:PERSONA] fu constatato che [OSCURATO:PERSONA] era alla guida dell’autovettura Audi Q5, con targa di nazionalità albanese. Da ulteriori accertamenti emerse che l’autovettura, già immatricolata in Dogane –Contrabbando - Confisca ex art. 301 TULDRGN 21318/2019 Consigliere rel. Federici Italia, era stata radiata dalla circolazione con esportazione definitiva in Albania, paese extra UE, ove risultava intestata a [OSCURATO:PERSONA], zio dell’[OSCURATO:PERSONA], il quale, titolare di permesso di soggiorno in Italia, ne disponeva da tempo sul territorio nazionale. Risultando dai fatti e dati acquisiti che la condotta fosse riconducibile al reato di contrabbando, ex art. 282 TULD, per essere stato introdotto in Italia un veicolo di provenienza extra UE, senza la corresponsione dei diritti di confine, l’Ufficio procedette alla notifica dell’avviso di pagamento dei tributi doganali, della contestazione della sanzione amministrativa, del provvedimento di confisca obbligatoria dell’autovettura. Seguì il contenzioso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Alessandria, che con sentenza n. 80/01/2018 confermò l’atto impositivo e quello di contestazione della sanzione amministrativa, ma annullò il provvedimento di confisca obbligatoria dell’autovettura. L’appello proposto dall’Agenzia delle dogane fu respinto dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte con sentenza n. 141/07/2019. Il giudice regionale ha ritenuto che la depenalizzazione del reato di contrabbando abbia riversato i suoi effetti sull’art. 301 TULD, che, nel prevedere la confisca obbligatoria del bene, presupponeva la rilevanza penale della condotta. Per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte, affidato ad un motivo. Gli intimati non hanno inteso difendersi. All’esito dell’adunanza camerale del 21 giugno 2023 la causa è stata riservata e decisa. Considerato che Con l’unico motivo l’Ufficio ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 295 bis e 301 d.P.R. 23 gennaio 1993, n. 43 (TULD), dell’art. 20 della l. 24 novembre 1981, n. 689, dell’art. 42 Reg. UE del 9 ottobre 2013, n. 952/2013 del Parlamento e del Consiglio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché il giudice regionale avrebbe erroneamente escluso la legittimità del provvedimento di confisca, ai sensi dell’art. 301 cit. ai casi di contrabbando depenalizzati. La questione afferisce alla legittimità della confisca disposta in relazione al reato di cui all’art. 282 del TULD, in seguito all’emanazione del decreto RGN 21318/2019 Consigliere rel. Federici legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che, in attuazione dell’art. 1, ha depenalizzato i reati puniti con la sola pena pecuniaria della multa e dell’ammenda e, tra questi, i reati di contrabbando cd. semplice. Si tratta di questione rimessa alle Sezioni unite con ordinanza interlocutoria del 21 luglio 2023, n. 21917, così che la presente controversia, in attesa del suddetto pronunciamento, va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. Rinvia la