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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 29295/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acireale il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R.

Seccia, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto applicativo del regime di sorveglianza particolare adottato a suo carico per la durata di tre mesi, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1, lett. a), legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), a seguito di rilevati comportamenti, ritenuti tali da compromettere la sicurezza interna e da turbare l'ordine dell'istituto penitenziario.

2. Giannetto ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia.

Nel motivo unico il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sotto plurimi e concorrenti profili.

Il ricorrente ricorda che il regime di sorveglianza particolare era stato applicato, per essere egli stato ritenuto responsabile di concorso in un'aggressione, sferrata il 21 maggio 2021, ai danni di altro detenuto, all'interno di una camera di pernottamento.

Senonché egli aveva, in tutte le sedi, inclusa la presente, sostenuto la propria totale estraneità all'accaduto.

L'ordinanza impugnata non si sarebbe fatta carico delle sue discolpe.

Per la pretesa aggressione il ricorrente era stato, peraltro, già sanzionato in via disciplinare.

La duplicazione di risposta sanzionatoria violerebbe il principio del ne bis in idem, sancito dall'art. 4, Protocollo 7, CEDU.

Il comportamento addebitato era inoltre isolato e non sarebbe allora dovuta scattare la previsione di cui all'art. 14-bis, comma 1, lett. a), cit., che presuppone la reiterazione delle condotte trasgressive, unicamente capace di compromettere in modo significativo la regolarità della vita penitenziaria.

Il Tribunale di sorveglianza avrebbe infine mancato di annullare le singole prescrizioni del provvedimento amministrativo pur reputate illegittime, sul non rilevante presupposto che il regime di sorveglianza particolare fosse ormai scaduto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre anzitutto rilevale la piena sussistenza dell'interesse del condannato alla decisione del presente ricorso, ancorché sia ormai decorso il termine finale di efficacia del decreto di sottoposizione a sorveglianza particolare, sia in funzione della garanzia, costituzionalmente e convenzionalmente apprestata, ad un controllo giurisdizionale pieno ed effettivo sulla legalità di misure incidenti sulla libertà personale, sia in vista del possibile effetto conformativo della decisione stessa in caso di riedizione del potere (in termini, sia pure a proposito del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis: Sez. 1, n. 20221 del 19/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256187-01; Sez. 1, n. 2660 del 10/01/2005, Lombardo, Rv. 230550-01; Sez. 1, n. 4599 del 26/01/2004, Zara, Rv. 228049-01).

2. Ciò posto, il ricorso è infondato, rispetto alla seconda e terza prospettazione sopra sintetizzate.

2.1. Quanto alla pretesa violazione del ne bis in idem, basti osservare che, in base alla consolidata giurisprudenza della Corte EDU (tra le più recenti, GC, 8 luglio 2019, Mihalace contro [OSCURATO:PERSONA]), quel che rileva ai fini dell'applicazione del principio è la natura «penale» dei procedimenti duplicati, incidenti sul medesimo fatto, ricavabile in base ai c.d.

Engel criteria, ossia non solo dalla qualificazione di diritto interno (in sé non vincolante), ma dalla struttura delle fattispecie illecite e dalla funzione repressiva che esse assolvono, nonché dalla gravità delle rispettive sanzioni.

E', alla luce di ciò, inapplicabile il principio in discorso nei rapporti tra il procedimento disciplinare, instaurato a carico di un detenuto autore di infrazioni comportamentali, e il procedimento di sorveglianza particolare che in connessione prenda le mosse, poiché solo il primo è diretto a sanzionare l'illecito commesso, mentre la ragione che anima il secondo è propriamente quella di fronteggiare la condizione personale di pericolosità per la vita interna dell'istituto, che l'illecito eventualmente disveli.

E' la natura eminentemente preventiva delle misure ex art. 14-bis Ord. pen., che le distacca dal regime e dallo statuto delle misure punitive di ordine disciplinare, impedendo, quanto al loro concorso, ogni possibile violazione della fonte sovranazionale.

2.2. A base del provvedimento di sorveglianza particolare può essere posta, poi, anche una sola condotta riconducibile al paradigma legale del menzionato art. 14-bis, comma 1, lett. a), Ord. pen.

Il riferimento ai «comportamenti [che] compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti», che compare nel testo, ha infatti valore descrittivo di genere e non eleva a necessario presupposto l'emersione di manifestazioni di pericolosità di ordine plurimo.

3. Il ricorso è fondato nel resto.

Il sindacato giudiziale, in materia, è diretto a verificare se, dalla motivazione del provvedimento impositivo del regime di sorveglianza particolare, quest'ultima trovi giustificazione in una o più condotte ascritte al detenuto, plausibilmente rilevate, ragionevolmente predittive di rischi per l'ordine e la sicurezza interni.A tale verifica deve poi aggiungersi quella volta a riscontrare l'assenza di restrizioni vietate a norma dell'art. 14-quater, comma 4, Ord. pen., o che comunque inaspriscano il regime carcerario al punto da ledere diritti essenziali della persona umana, costituzionalmente garantiti, o da tradursi in trattamenti contrari al senso di umanità.

L'ordinanza impugnata è viziata per l'uno e l'altro aspetto.

Da un lato, essa appare totalmente silente quanto all'effettiva riconducibilità al reclamante della condotta aggressiva di causa, fin dall'origine da lui contestata.

Limitandosi a registrare, senza ulteriore aggiunta o precisazione, l'assenza di registrazioni audio-video utilmente visionabili, il giudice a quo ha in realtà mancato di rivalutare, pur nei limiti del controllo esterno di sua spettanza, la sussistenza del presupposto comportamentale fondamentale per l'adozione della misura di rigore.

D'altra parte, la decisione giudiziale risulta intimamente contraddittoria nella parte in cui, nonostante abbia ritenuto espressamente ingiustificate talune limitazioni, non è intervenuto a cassarle, trincerandosi dietro la scadenza (peraltro, al tempo, imminente, ma non ancora intervenuta) del regime di sorveglianza particolare, che non costituisce ragione rilevante di non liquet.

4. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con riferimento alle censure accolte, con rinvio per nuovo giudizio al riguardo al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acireale il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto applicativo del regime di sorveglianza particolare adottato a suo carico per la durata di tre mesi, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1, lett. a), legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), a seguito di rilevati comportamenti, ritenuti tali da compromettere la sicurezza interna e da turbare l'ordine dell'istituto penitenziario. 2. Giannetto ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia. Nel motivo unico il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sotto plurimi e concorrenti profili. Il ricorrente ricorda che il regime di sorveglianza particolare era stato applicato, per essere egli stato ritenuto responsabile di concorso in un'aggressione, sferrata il 21 maggio 2021, ai danni di altro detenuto, all'interno di una camera di pernottamento. Senonché egli aveva, in tutte le sedi, inclusa la presente, sostenuto la propria totale estraneità all'accaduto. L'ordinanza impugnata non si sarebbe fatta carico delle sue discolpe. Per la pretesa aggressione il ricorrente era stato, peraltro, già sanzionato in via disciplinare. La duplicazione di risposta sanzionatoria violerebbe il principio del ne bis in idem, sancito dall'art. 4, Protocollo 7, CEDU. Il comportamento addebitato era inoltre isolato e non sarebbe allora dovuta scattare la previsione di cui all'art. 14-bis, comma 1, lett. a), cit., che presuppone la reiterazione delle condotte trasgressive, unicamente capace di compromettere in modo significativo la regolarità della vita penitenziaria. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe infine mancato di annullare le singole prescrizioni del provvedimento amministrativo pur reputate illegittime, sul non rilevante presupposto che il regime di sorveglianza particolare fosse ormai scaduto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre anzitutto rilevale la piena sussistenza dell'interesse del condannato alla decisione del presente ricorso, ancorché sia ormai decorso il termine finale di efficacia del decreto di sottoposizione a sorveglianza particolare, sia in funzione della garanzia, costituzionalmente e convenzionalmente apprestata, ad un controllo giurisdizionale pieno ed effettivo sulla legalità di misure incidenti sulla libertà personale, sia in vista del possibile effetto conformativo della decisione stessa in caso di riedizione del potere (in termini, sia pure a proposito del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis: Sez. 1, n. 20221 del 19/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256187-01; Sez. 1, n. 2660 del 10/01/2005, Lombardo, Rv. 230550-01; Sez. 1, n. 4599 del 26/01/2004, Zara, Rv. 228049-01). 2. Ciò posto, il ricorso è infondato, rispetto alla seconda e terza prospettazione sopra sintetizzate. 2.1. Quanto alla pretesa violazione del ne bis in idem, basti osservare che, in base alla consolidata giurisprudenza della Corte EDU (tra le più recenti, GC, 8 luglio 2019, Mihalace contro [OSCURATO:PERSONA]), quel che rileva ai fini dell'applicazione del principio è la natura «penale» dei procedimenti duplicati, incidenti sul medesimo fatto, ricavabile in base ai c.d. Engel criteria, ossia non solo dalla qualificazione di diritto interno (in sé non vincolante), ma dalla struttura delle fattispecie illecite e dalla funzione repressiva che esse assolvono, nonché dalla gravità delle rispettive sanzioni. E', alla luce di ciò, inapplicabile il principio in discorso nei rapporti tra il procedimento disciplinare, instaurato a carico di un detenuto autore di infrazioni comportamentali, e il procedimento di sorveglianza particolare che in connessione prenda le mosse, poiché solo il primo è diretto a sanzionare l'illecito commesso, mentre la ragione che anima il secondo è propriamente quella di fronteggiare la condizione personale di pericolosità per la vita interna dell'istituto, che l'illecito eventualmente disveli. E' la natura eminentemente preventiva delle misure ex art. 14-bis Ord. pen., che le distacca dal regime e dallo statuto delle misure punitive di ordine disciplinare, impedendo, quanto al loro concorso, ogni possibile violazione della fonte sovranazionale. 2.2. A base del provvedimento di sorveglianza particolare può essere posta, poi, anche una sola condotta riconducibile al paradigma legale del menzionato art. 14-bis, comma 1, lett. a), Ord. pen. Il riferimento ai «comportamenti [che] compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti», che compare nel testo, ha infatti valore descrittivo di genere e non eleva a necessario presupposto l'emersione di manifestazioni di pericolosità di ordine plurimo. 3. Il ricorso è fondato nel resto. Il sindacato giudiziale, in materia, è diretto a verificare se, dalla motivazione del provvedimento impositivo del regime di sorveglianza particolare, quest'ultima trovi giustificazione in una o più condotte ascritte al detenuto, plausibilmente rilevate, ragionevolmente predittive di rischi per l'ordine e la sicurezza interni.A tale verifica deve poi aggiungersi quella volta a riscontrare l'assenza di restrizioni vietate a norma dell'art. 14-quater, comma 4, Ord. pen., o che comunque inaspriscano il regime carcerario al punto da ledere diritti essenziali della persona umana, costituzionalmente garantiti, o da tradursi in trattamenti contrari al senso di umanità. L'ordinanza impugnata è viziata per l'uno e l'altro aspetto. Da un lato, essa appare totalmente silente quanto all'effettiva riconducibilità al reclamante della condotta aggressiva di causa, fin dall'origine da lui contestata. Limitandosi a registrare, senza ulteriore aggiunta o precisazione, l'assenza di registrazioni audio-video utilmente visionabili, il giudice a quo ha in realtà mancato di rivalutare, pur nei limiti del controllo esterno di sua spettanza, la sussistenza del presupposto comportamentale fondamentale per l'adozione della misura di rigore. D'altra parte, la decisione giudiziale risulta intimamente contraddittoria nella parte in cui, nonostante abbia ritenuto espressamente ingiustificate talune limitazioni, non è intervenuto a cassarle, trincerandosi dietro la scadenza (peraltro, al tempo, imminente, ma non ancora intervenuta) del regime di sorveglianza particolare, che non costituisce ragione rilevante di non liquet. 4. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con riferimento alle censure accolte, con rinvio per nuovo giudizio al riguardo al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia p
Decreto Cassazione n. 29295/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris