CassazionedecretoSezione LDecisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20222/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ausa svolta nella camera di consiglio del19/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 426/2020 il Tribunale di Firenze,all’esito di istruttoria a mezzo di testi e C.T.U. contabile, avevaNumero registro generale 4972/2023respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confrontNi umero sezionale 2463/2026Numero di raccolta generale 20222/2026della [OSCURATO:SOCIETA]., con il quale aveva chiesto la condanna dDait a pubblicazione 16/06/2026quest’ultima società quale ex datrice di lavoro al pagamento insuo favore della somma di € 246.664,28 a titolo di differenzeretributive per il lavoro straordinario svolto, con incidenza sulTFR, nel periodo dall’aprile 2009 al 31 marzo 2014, quando siera dimesso, oltre al risarcimento del danno per stress dalavoro.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Firenze, all’esito di ulteriore CTU contabile, respingeval’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] contro la suddetta sentenza diprimo grado, che confermava; condannava l’appellante arimborsare all’appellata le spese del secondo grado di giudizio,come liquidate; poneva definitivamente a suo carico le spese diCTU, come liquidate da separato decreto e dichiarava che acarico dell’appellante sussistevano i presupposti processuali dicui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, introdottodall’art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, per l’obbligo di versareun ulteriore importo a titolo di contributo unificato.3. Per quanto qui interessa, la Corte di merito premetteva:a) quanto considerato e deciso dal primo giudice; b) che illavoratore in grado d’appello aveva rinunciato alla domandarisarcitoria (respinta dal Tribunale) ed aveva insistito nelladomanda di condanna della società al pagamento della sommadi € 246.664,28 a titolo di differenze retributive per lavorostraordinario o della diversa somma accertata in giudizio, amezzo di sei motivi; c) che la Corte, valutate le prove per testiassunte in primo grado e le complessive risultanze istruttorie,aveva ritenuto provato un orario lavorativo più ampio di quelloriconosciuto dal primo giudice, ovvero sino alle ore 20.00, edNumero registro generale 4972/2023aveva quindi disposto CTU per calcolare le eventuali differenzeN umero sezionale 2463/2026Numero di raccolta generale 20222/2026retributive spettanti al lavoratore in base all’orario 6/12,30D-ata pubblicazione 16/06/202614/20, fermi tutti gli altri parametri già considerati dallaconsulenza di primo grado, compresa la detrazione degli importiriconosciuti a titolo di superminimo e straordinario forfettizzato;d) gli esiti di tale nuova C.T.U.4. Tanto premesso, la Corte giudicava parzialmentefondato solo il primo motivo d’appello circa l’accertamentodell’orario di lavoro.4.1. Infatti riteneva: I) che il secondo motivo fosseinfondato e comunque superato in base alla nuova CTU svoltain secondo grado, che aveva calcolato le ore di lavoro comerisultanti dalle schede di rilevazione delle presenze (senzacontestazioni in proposito) e laddove mancanti sulla base delleindicazioni della Corte circa l’orario svolto; II) che il terzomotivo, riguardante la prescrizione, era del tutto ultroneo, datoche l’eccezione proposta dalla società datrice era stata respinta,con decisione non impugnata e quindi passata in giudicato; III)che il quarto motivo era infondato per quanto già detto inprecedenza; IV) che era infondato il quinto motivo, secondo cuila sentenza allora impugnata avrebbe operato unacompensazione mai richiesta dalla controparte, tra quantopercepito a titolo di superminimo e quanto dovuto a titolo diretribuzione straordinaria, dato che non si era trattato di unacompensazione in senso tecnico, ma di una detrazione disomme percepite rispetto al “dovuto” in applicazione delprincipio dell’assorbimento; V) di disattendere i vari profili in cuisi articolava il sesto motivo d’appello.Numero registro generale 4972/20235. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoN umero sezionale 2463/2026Numero di raccolta generale 20222/2026ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. Data pubblicazione 16/06/20266. Resiste l’intimata con controricorso e successivamemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente “Sul punto in cui la Cortedi Appello afferma che quanto erogato a titolo di superminimofosse a compensazione delle ore di straordinario. Ai sensidell’art. 360 n. 3, per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,nonché ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell’art.115 c.p.c.”, censura la sentenza impugnata nella parte in cuiafferma: “L’appellante sostiene di non avere mai sostenuto chequanto percepito a titolo di superminimo compensasse le ore distraordinario e che la sentenza fraintende una frase riportata inricorso, ma la frase (sopra riportata) è invece univoca e chiara.Sostiene che serviva a compensare le mansioni ulteriori svolte(responsabile contabile dei movimenti materie prime,ritiro/consegna materiali da laboratori esterni, ritiro capi dallestirerie, autista per accompagnare il personale), ma nessunaprova ha fornito in proposito”.1.1. Secondo il ricorrente, “Il passaggio appena trascrittoappare errato per i denunziati motivi poiché la Corte è incorsain un errore di percezione sul contenuto oggettivo delle proveacquisite in primo grado. Essa afferma che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] nonha fornito prove, quando quest’ultime sono plurime edunivoche”.2. Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 4972/20233. Il passaggio motivazionale che trascrive il ricorrente (traN umero sezionale 2463/2026Numero di raccolta generale 20222/2026la pag. 4 e la pag. 5 del ricorso) è quello in cui la Corte hDaat a pubblicazione 16/06/2026giudicato infondato il quarto motivo d’appello anzitutto “perquanto già detto” (v. pag. 6 dell’impugnata sentenza).In precedenza, difatti, la Corte, nel considerare lerisultanze della nuova CTU disposta in secondo grado, che aveva“detratto quanto corrisposto” al lavoratore “a titolo disuperminimo a partire da aprile 2009 (circa euro 1500/1600 almese) e a titolo di straordinario forfettizzato a partire da ottobre2012 (euro 250 al mese)”, aveva considerato: corretta dettadetrazione, contestata dall’appellante quanto al superminimo,per le motivazioni già espresse dal primo giudice sopratrascritte. Infatti si tratta di somme corrisposte per remunerareil lavoro straordinario, anche l’importo riconosciuto in bustapaga come superminimo, come espressamente dedotto daMaestrelli nel ricorso di primo grado (ove a pag. 4-5 si dice che“le ore straordinarie svolte dal ricorrente dal lunedì al venerdìvenivano retribuite in busta paga per sole 21 ore mensili,l’eccedenza, ben più consistente, veniva convertita nella voce“superminimo”) (così alla pag. 5 della sua sentenza).La Corte, quindi, quando ha esaminato il quarto motivod’appello, a fronte del fraintendimento della frase su riportatasentenza impugnata dove si riferisce quanto ritenuto dalTribunale “secondo le stesse deduzioni del lavoratore inricorso”), in primo luogo ha giudicato la stessa frase “inveceunivoca e chiara”.3.1. Rispetto a questa interpretazione del significato delpasso su riportato del ricorso introduttivo del giudizio di primogrado, il ricorrente si limita ora ad assumere di “aver tolto unequivoco già dedotto con l’atto di appello. Il ricorrente noNnum herao r egistro generale 4972/2023Numero sezionale 2463/2026sostenuto e non ha mai inteso affermare che quanto peNrucmeerpo idti ora ccolta generale 20222/2026a titolo di superminimo compensasse le ore di lavorDoat a pubblicazione 16/06/2026straordinario. La circostanza emerge chiaramente da una letturacomplessiva del ricorso introduttivo e di tutti gli scritti difensiviche vi hanno fatto seguito” (così a pag. 5 del ricorso percassazione).3.2. Ebbene, com’è noto, in tema d’interpretazione degligiudice di merito ad un atto del giudizio deve dedurre la specificaviolazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt.1362 e ss. c.c., la cui portata è infatti generale, o il vizio dimotivazione sulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso,a pena d’inammissibilità, le considerazioni del giudice incontrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell’atto oggetto dierronea interpretazione (Cass., sez. 2, Ordinanza n. 2360 del31/01/2025; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16057 del 02/08/2016;Cass., Sez. lav., 18/03/2014, n. 6226).Il ricorrente, invece, nella doglianza in esame non deducela violazione di nessuno dei canoni ermeneutici legali, néanomalie motivazionali in proposito, e, piuttosto, torna adedurre in termini generici quanto assertivi il medesimo assuntogià disatteso dai giudici di secondo grado circa il significato dagiudizio.4. Come si è visto, sempre nel disattendere il quarto motivod’appello, la Corte ha ritenuto, altresì, che il ricorrente “nessunaprova ha fornito” del proprio assunto per il quale quantopercepito a titolo di superminimo servisse “invece a compensarele mansioni ulteriori svolte (responsabile contabile deiNumero registro generale 4972/2023movimenti materie prime, ritiro/consegna materiali daN umero sezionale 2463/2026Numero di raccolta generale 20222/2026laboratori esterni, ritiro capi dalle stirerie, autista peDrat a pubblicazione 16/06/2026accompagnare il personale)”.4.1. Il ricorrente, per contro, a riguardo sostiene che laCorte sarebbe “incorsa in un errore di percezione sul contenutooggettivo delle prove acquisite in primo grado”.4.2. In proposito, occorre evidenziare che la Corteterritoriale ha proceduto ad un completo riesame dellerisultanze processuali, sia delle prove testimoniali che di quelledocumentali, e, segnatamente, delle “schede di rilevazione dellepresenze mensili” (cfr. in extenso pagg. 4-5 della suasentenza); ed ha ritenuto, tra l’altro, circa la “funzione” delsuperminimo, compensativa del lavoro straordinario - secondo igiudici del doppio grado di merito, “ammessa” nei termini giàvisti dallo stesso ricorrente nel passo alle pagg. 4-5 dell’attointroduttivo di cui s’è già detto -, che: “Analogo trattamentoveniva riconosciuto anche agli altri dipendenti, come confermatoda tutti i testi, che hanno riferito di ricevere un superminimo percompensare il lavoro straordinario svolto (così Giannini, Bartoli,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato che tutti gli impiegatiricevevano un superminimo per l’orario svolto oltre quellonormale, diverso a seconda delle mansioni, per il ricorrente dicirca euro 1.500 mensili)”, ribadendo tale conclusione nelrespingere il quarto motivo d’appello (v. pag. 6 della sentenza).4.3. Orbene, di recente, le Sezioni Unite di questa Cortehanno insegnato che: “Il travisamento del contenuto oggettivodella prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fattoprobatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilitàdell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suoistituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione perNumero registro generale 4972/2023errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articoloN umero sezionale 2463/2026Numero di raccolta generale 20222/2026395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituitDoat a pubblicazione 16/06/2026un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare,e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorioprospettata da una delle parti, il vizio fatto valere, in concorsodei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5,c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale” (cosìCass., sez. un., 5.3.2024, n. 5792).4.4. Come emerge chiaramente dallo sviluppo del primomotivo (v. pagg. 5-8 del ricorso in esame), però, il ricorrente inrealtà propone una propria rilettura essenzialmente delledeposizioni testimoniali; il che non è consentito in questa sededi legittimità.5. Il secondo motivo verte “Sulla mancata condanna alpagamento delle differenze retributive richieste dal Sig.[OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3 per violazionedell’art. 2018 c.c., degli artt. 36 e 37 CCNL Abbigliamentoindustria, nonché dell’art. 5 D.Lgs. 66/2003 commi 1 e 3 unprimo profilo, nonché ai sensi dell’art. 360 n. 4 per assolutacarenza di motivazione”. Trascritta la parte dell’impugnatasentenza in cui la Corte ha dato conto del sesto motivod’appello, il ricorrente deduce che “la sentenza impugnatariporta la tesi del Sig. [OSCURATO:PERSONA]”, ma “omette totalmente dipronunciarsi sul motivo di appello e pertanto è meritevole dicensura ai sensi del motivo richiamato”.5. Anche questo motivo è inammissibile.6. In disparte la commistione nel medesimo motivo dimezzi di ricorso per cassazione eterogenei, quali quelli di cui aln. 3) e al n. 4) dell’art. 360, comma primo, c.p.c., il ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4972/2023in un primo momento profila una “assoluta carenza dNi umero sezionale 2463/2026Numero di raccolta generale 20222/2026motivazione” (a pag. 9 del ricorso), mentre poco dopo (a pagDa.t a pubblicazione 16/06/202610) denuncia il diverso vizio di omessa pronuncia quandoassume che la sentenza impugnata “omette totalmente dipronunciarsi sul” sesto motivo d’appello, senza tuttavia dedurrela violazione dell’art. 112 c.p.c. e la nullità della sentenza pertale error in procedendo.7. Inoltre, anche ai fini della violazione di norme di dirittocontestualmente dedotta nel medesimo secondo motivo, nonsembra considerare il ricorrente che la Corte distrettuale, nelpronunciarsi sul sesto motivo d’appello (in cui l’appellante, perla Corte, contestava “il riconoscimento del superminimo qualecompenso diretto a remunerare il lavoro straordinario per profilidi diritto, invero sviluppati la prima volta in questo grado digiudizio”), in ordine ad un primo profilo di tale doglianza avevaconsiderato che l’allora appellante non citava “però alcunadisposizione del Ccnl, né altra norma alla base degli assunti,mentre la giurisprudenza richiamata si riferisce alla diversaquestione della irriducibilità della retribuzione”.Ha, inoltre, considerato la Corte che l’allora appellante: Insecondo luogo, contesta che il superminimo potesse esseredetratto poiché la somma sarebbe stata formalizzata dalle parti“per far raggiungere al lavoratore la RAL di euro 42.000 lordi edera dunque legata alla retribuzione ordinaria e nonstraordinaria”, come da doc. 4 prodotto, che però si limita ariconoscere uno stipendio di tale importo complessivo e aprecisare che il superminimo sarà assorbibile a fronte di futuriaumenti contrattuali.Insiste ancora nella tesi che il superminimo era previsto perremunerare le mansioni aggiuntive, di cui si è già detto,Numero registro generale 4972/2023ribadendosi che lo stesso ricorrente ha riconosciuto che iNl umero sezionale 2463/2026Numero di raccolta generale 20222/2026superminimo andava a compensare lo straordinario, quindDait a pubblicazione 16/06/2026l’esistenza di un accordo in tal senso, e non ha viceversa provatoche ricompensasse di per sé le mansioni aggiuntive .La Corte d’appello, infine, si è anche pronunciata sulle“censure di invalidità di un tale accordo”, richiamando inproposito una serie di pronunce di legittimità (v. pag. 7 dellasua sentenza).7.1. Ebbene, le risposte così ottenute dalla Corte territorialesono praticamente ignorate dal ricorrente.Invero, quest’ultimo, facendo peraltro riferimento ad una“contrattazione individuale” e a “documenti contabili” nonmeglio specificati, ma anche al proprio doc. 4, torna a sostenereche la somma pattuita “a titolo di superminimo” “venivaformalizzata dalle parti per far raggiungere al lavoratore la RALdi euro 42.000,00 lordi e dunque era legata alla retribuzioneordinaria, non a quella straordinaria” (così a pag. 10 delricorso), senza tener conto che la Corte, come si è visto, avevaritenuto che il doc. 4 si limitava “a riconoscere uno stipendio ditale importo complessivo e a precisare che il superminimo saràassorbibile a fronte dei futuri aumenti contrattuali”.Deduce ora che “la sentenza è errata poiché l’accordo cheessa erroneamente scorge – ma che di fatto non esiste –sarebbe comunque nullo in quanto non sono riconosciuti i dirittiinderogabili del lavoratore e comunque non viene specificatoquale sia il compenso per il lavoro ordinario e quale quello perlo straordinario, o per altre voci”. Così non considera il ricorrenteche, come si è visto, la Corte d’appello ha accertato in fatto che“lo stesso ricorrente ha riconosciuto che il superminimo andavaNumero registro generale 4972/2023a compensare lo straordinario, quindi l’esistenza di un accordoN umero sezionale 2463/2026Numero di raccolta generale 20222/2026in tal senso, …”, e che, inoltre, la Corte si è pronunciata “QuantDoat a pubblicazione 16/06/2026alle censure di invalidità di tale accordo”, vale a dire, su censuredell’allora appellante che presupponevano l’esistenza dellostesso accordo, ma ne sostenevano un’invalidità che la Corte hapoi escluso in base al richiamo di una serie di precedenti dilegittimità.Sostiene, ancora, il ricorrente che: “Definire il superminimoin questione assorbibile o non assorbibile non” cambierebbe “lasostanza” (v. pag. 11 del ricorso), salvo poco dopo sostenereche: Ugualmente la sentenza non appare condivisibile doveopera una compensazione tra le ore di straordinario e quantocorrisposto a titolo di superminimo espressamente dichiarato“non assorbibile” (così a pag. 12), senza indicare da quale attodel processo risulti che il superminimo in questione era statodichiarato “non assorbibile”, per giunta, “espressamente”, e,comunque, senza tener conto che la Corte, sempre dal già cit.doc. 4, ha desunto che “il superminimo sarà assorbibile a frontedi futuri aumenti contrattuali”.8. Con il terzo motivo il ricorrente “Sulla mancata condannaal pagamento delle differenze retributive richieste dal Sig.[OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 360 n. 3 per violazione dell’art. 2018c.c., degli artt. 36 e 37 CCNL Abbigliamento industria, nonchédell’art. 5 D.Lgs. 66/2003 commi 1 e 3”, deduce che: “Come giàevidenziato, la Corte respinge la domanda del Sig. [OSCURATO:PERSONA] che quest’ultimo, nelle proprie difese non hariportato alcuna disposizione del CCNL atta a sostenere che lostraordinario forfettizzato non potesse essere detratto. Inverità, in atti, l’odierno ricorrente ha dedotto espressamente cheil compenso forfettario di €. 250,00, oltre ad essere comunqueNumero registro generale 4972/2023inadeguato nell’ammontare in riferimento alle oreN umero sezionale 2463/2026Numero di raccolta generale 20222/2026effettivamente lavorate dal Sig. [OSCURATO:PERSONA], non risulta esserDeat a pubblicazione 16/06/2026stato oggetto di pattuizione con il lavoratore in sede protetta eviola anche l’art. 36 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] e, quindi,doveva essere correttamente sommato alla retribuzioneordinaria”.9. Anche il terzo motivo è inammissibile.10. Il ricorrente non precisa in quale atto del processoavrebbe svolto “espressamente” le deduzioni circa il “compensoforfettario di € 250,00”.Inoltre, non solo non ha depositato copia integrale del CCNLAbbigliamento Industria (di cui dichiara di aver depositato unmero “Estratto”: v. pag. 17 del ricorso), ma non trascrive inricorso sia pure in parte il testo dell’art. 36 di detto CCNL, etrascrive solo parzialmente quello dell’art. 37 del medesimoCCNL.Più in generale, propone una propria rilettura della “vicendalavorativa del Sig. [OSCURATO:PERSONA]”, muovendo da” fatti che dà per“pacifici” (v. in particolare pag. 13 del ricorso), e svolge talunirilievi sulle “CTU svolte” (v. pag. 14 del ricorso); deduzioni,queste, che, da un lato, non collimano con l’accertamentofattuale operato dai giudici del doppio grado di merito, e,dall’altro, implicano il richiamo a documenti dei quali non èspecificata la collocazione nei fascicoli del processo.11. Con il quarto motivo il ricorrente “Sulla omessa, carentee contraddittoria motivazione sul punto delle ore di straordinarioeffettivamente svolte dall’odierno ricorrente. Ai sensi dell’art.360 primo comma n. 4 per motivazione omessa, carente econtraddittoria”, deduce che: “è opportuno sottolineare come laNumero registro generale 4972/2023sentenza gravata non sia coerente nell’enucleazione dell’orarioN umero sezionale 2463/2026Numero di raccolta generale 20222/2026lavorativo svolto dal Sig. [OSCURATO:PERSONA], nei suoi anni di serviziDoat a pubblicazione 16/06/2026presso la [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto – da un lato – conclude che allavoratore non spetti alcun importo sulla base della periziaeffettuata in base all’orario 06.00-12.30 e 14.00-20.00 percinque giorni lavorativi, mentre - dall’altro – ammette cherisulta chiaramente provato come il ridotto orario fosse soltantol’orario medio, mentre nei periodi di campionario – cheriguardano la maggior parte dell’anno lavorativo ammontando acomplessive sette mensilità – ha accertato che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] ben oltre le ore 20.00 e che spetto dovesse lavorareanche il sabato o dovesse svolgere trasferte a Milano ed aModena”.12. Il motivo è infondato.13. Nell’esaminare il primo motivo d’appello, la Corte dimerito ha confermato di ritenere “provato sulla base dellerisultanze istruttorie un orario di lavoro 6/12,30-14/20 percinque giorni la settimana, in particolare provata la duratadell’orario sino alle ore 20” (così a pag. 4).Dopo aver riesaminato le risultanze documentali e orali (v.tra la pag. 4 e la pag. 5), e sulla base dei relativi “dati”, haribadito di ritenere “provato che il ricorrente lavorasse sino alleore 20,00 in media, considerati i periodi di campionario (7 mesi)nei quali gli orari erano anche maggiori e gli veniva chiesto dilavorare anche il sabato, nonché gli orari per i viaggi fuori sedea Milano e Modena. Orario che trova conferma, in viaquantomeno presuntiva, nelle schede di rilevazione dellepresenze prodotte in atti, che spesso riportano orari serali moltoprolungati”.Numero registro generale 4972/2023Pertanto, ha concluso che: “anche con tale orario, in baseN umero sezionale 2463/2026Numero di raccolta generale 20222/2026alla CTU non residua alcun credito a favore del lavoratore unDaat a pubblicazione 16/06/2026volta detratto quanto corrispostogli a titolo di superminimo apartire da aprile 2009 (circa 1.500/1.600 al mese) e a titolo distraordinario forfettizzato a partire da ottobre 2012 (euro 250al mese)”.14. In tali passaggi motivazionali non si riscontra “alcuncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” (v. anzituttoSez. un. n. 8053/2014), perché la Corte ha ritenuto dimostratoun orario lavorativo “sino alle ore 20.00 in media”, includendo,cioè, in tale media gli specificati periodi nei quali le prestazionisi protraevano oltre le ore 20,00.15. Con il quinto motivo “Sulla condanna alla sanzione diun ulteriore contributo unificato. Ai sensi dell’art. 360 primocomma n. 3) c.p.c. per violazione dell’art. 13 co. 1 quater D.P.R.20 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1 co. 17 l. n. 24dicembre 2012 n. 228”, il ricorrente deduce che: “Nel caso checi occupa l’impugnazione non è stata né respinta integralmente,in quanto la Corte ha accolto parzialmente il primo motivo diricorso formato dall’odierno ricorrente, né tantomeno dichiaratainammissibile o improcedibile”.16. Tale motivo è privo di fondamento.17. Contrariamente a quanto deduce il ricorrente, il suoappello era stato complessivamente rigettato. Tanto è benspecificato anzitutto nel dispositivo dell’impugnata sentenza, incui si legge: “- respinge l’appello, confermando la sentenzaimpugnata”.Numero registro generale 4972/2023Ma di tanto si trae conferma anche dalla motivazione lettaN umero sezionale 2463/2026Numero di raccolta generale 20222/2026con attenzione nella sua interezza. Data pubblicazione 16/06/2026In particolare, la Corte ha scritto: “L’appello è parzialmentefondato quanto al primo motivo, infondato per il resto, conconseguente rigetto della domanda di differenze retributive perlavoro straordinario proposta dal lavoratore e conferma dellasentenza di primo grado” (così a pag. 4).Ebbene, con il primo motivo della sua impugnazione illavoratore appellante aveva dedotto “l’errata valutazione delleprove quanto all’accertamento dell’orario di lavoro” (v. pag. 3dell’impugnata sentenza) da parte del primo giudice; il qualeaveva ritenuto “le dichiarazioni dei testi frammentarie, lacunosee generiche, utili solo a dimostrare un orario protratto sino alleore 18.00” (v. pag. 2 della sentenza), laddove, come si è visto,la Corte d’appello ha giudicato provato un orario lavorativo, siapure in media, “sino alle ore 20.00”.Tuttavia, il parziale dissenso dei giudici di secondo gradorispetto al Tribunale su questo punto è rimasto, secondo il nuovoaccertamento contabile disposto dalla Corte distrettuale,improduttivo di differenze retributive in favore del lavoratore.18. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo; inoltre, è tenuto al versamento di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso, ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrentNeum earol r egistro generale 4972/2023Numero sezionale 2463/2026pagamento in favore della controricorrente delle speNsumee rod dei ral ccolta generale 20222/2026giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed D€at a pubblicazione 16/06/20265.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come perlegge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]