CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2022
Cassazione n. 08015/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2019 del TRIBUNALE di FERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Fermo ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro cinquecento di ammenda ciascuno, con il beneficio della sospensione condizionale della pena per entrambi, all'esito di rito ordinario. 2. Ritenuto che il motivo dedotto (inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, in relazione all'art. 660 cod. pen. e correlato vizio di motivazione) devolve censura non consentita in sede di legittimità perché non scandita da necessaria critica rispetto alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e, comunque, riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati con corrette e logiche argomentazioni, dal giudice di merito (cfr. pag. 1 e ss. della sentenza), quanto alla reciprocità delle offese, all'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese ed alla pubblicità del luogo, pubblico o aperto al pubblico ove è stata attuata la molestia. 2.1.Rilevato, sotto tale ultimo profilo che, il ricorso non si confronta con la motivazione nel complesso resa, che valorizza le plurime condotte, poste in essere unilateralmente dagli imputati nei confronti delle parti lese, consistite, peraltro, anche in continue citofonate, attraverso le quali venivano profferite anche minacce ed ingiurie, oltre che problemi, poi rivelatisi insussistenti anche attraverso l'intervento dei Carabinieri, circa infiltrazioni di acqua asseritamente provenienti dall'appartamento del piano superiore condotto in locazione dalle persone offese (cfr. Sez. 1, n. 28853 del 16/06/2009, Leonini, Rv. 244301 nel senso che, ai fini della configurabilità del reato di molestia o disturbo alle persone, si intende aperto al pubblico il luogo cui ciascuno può accedere in determinati momenti ovvero il luogo al quale può accedere una categoria di persone che abbia determinati requisiti, tanto da reputare luoghi aperti al pubblico l'androne di un palazzo e la scala comune a più abitazioni : fattispecie relativa a una pluralità di episodi accaduti all'interno di un edificio condominiale). 2.2. Ritenuto, infine, quanto all'eccepita inattendibilità delle persone offese, che questa risulta censura inibita in sede di legittimità, posto che in tema di valutazione della prova dichiarativa, l'attendibilità della persona offesa è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale non è consentita la rivalutazione in :sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni non riscontrate nel caso al vaglio (tra le altre, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). 3. Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. , /-1 P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2022 Il Consigliere es