CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00720/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 107 OSSERVA Lette le conclusioni del difensore del ricorrente che contesta la declaratoria di inammissibilità e insiste per l'annullamento della sentenza impugnata; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere .doglianze in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti e privi di vizi logici rilevanti in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata sulla ritenuta responsabilità per il capo a)della rubrica; pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata sulla violenza esercitata dal ricorrente direttamente e deliberatamente sulla persona del pubblico ufficiale e sulla circostanza che altri colleghi di quest'ultimo si erano prima palesati identificandosi); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i