CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 dicembre 1981
Cassazione n. 48679/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/12/1981 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che con il ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] denuncia il vizio di motivazione rispetto al giudizio di equivalenza tra le circostanze generiche e le aggravanti contestate (compresa la recidiva) ed all'aumento di pena per la continuazione; Rilevato che non sussiste il lamentato vizio di motivazione atteso che il giudizio di comparazione tra circostanze involge l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione tenuto conto della condotta serbata dall'imputato il quale aveva dichiarato le proprie vere generalità soltanto dopo il suo foto segnalamento; Considerato poi che, quanto all'aumento per la continuazione (fissato in mesi tre di reclusione per il reato di cui all'art.495 cod. pen. sub A), la Corte di appello ha fatto proprie le motivazioni del primo giudice ritenendolo adeguato per la gravità del fatto e della complessiva condotta dell'imputato ottemperando, così, al relativo obbligo nnotivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. ; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 novembre