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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 31693/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-le gge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso ; - le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dellè.imputato, ha insistito per l'acco glimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 gennaio 2022 la Corte di appello di Lecce, a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 24 novembre 2015, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Lecce all'esito di giudizio abbreviato aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per i delitti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e 455 cod. pen., commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, e lo aveva condannato alla pena di due anni di reclusione, cori i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, oltre al pagamento delle spese processuali e con le conseguente statuizioni sui beni in sequestro.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, cit., cui la Corte di appello sarebbe pervenuta - in contrasto con il disposto della Costituzione e della Direttiva 2016/343/UE nonché dei principi posti dalla giurisprudenza, anche della Corte E.D.U. - attribuendo rilievo al silenzio serbato dall'imputato nonostante l'onere della prova incomba sul Pubblico ministero e le emergenze processuali prospettate già con l'atto di appello (in particolare, il rinvenimento di una sola dose sulla persona del ricorrente, la quantità della sostanza, il difetto di strumenti utili al frazionameni:o e al confezionamento), che aveva rimarcato pure la lacunosità delle indagini e il difetto di elementi univoci e significativi nel senso della detenzione a fine di spaccio dello stupefacente (potendosi anzi ipotizzare che nella specie l'imputato avesse voluto garantirsi una scorta per le ferie ed anzi non potendosi attribuire a lui con certezza la detenzione della parte di sostanza vietata trovata non sulla sua persona ma all'interno di una tenda dove è stato rinvenuto pure il suo documento, poiché è possibile che egli abbia chiesto ad altri di custodirlo lì).

2.2. Con il secondo motivo sono stati addotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 455 cod. pen.: rappresentando l'evidente falsità della banconote in imputazione - palesatasi a chiunque le abbia esaminate (esame che la Corte territoriale non ha dato atto di aver compiuto) - rilevata pure dal primo Giudice; soggiungendo che la circostanza che i biglietti recassero lo stesso numero di serie non costituirebbe prova certa dell'elemento psicologico del reato, data la bassa scolarizzazione dell'imputato, e che la sentenza impugnata avrebbe fatto riferimento all'ora notturna di spendita delle banconote in maniera illogica facendo «credere che una zona cassa di una discoteca sia priva di adeguata illuminazione».

2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, fondata sulla mancata sottoposizione ad interrogatorio dell'imputato, ossia sull'esercizio del 2 él v diritto al silenzio, e «assolutamente sperequata rispetto alla reale portata dei fatti [...] e alla età dell'imputato». [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso è privo della necessaria specificità, manifestamente infondato e versato in fatto.

La Corte di appello non è pervenuta all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, cit. in forza di un'inversione dell'onere della prova (segnatamente in ragione dell'esercizio da parte sua del diritto al silenzio), ma ha evidenziato gli elementi emersi nella specie (dato ponderale della sostanza e la quantità di dosi ricavabili, la contestuale detenzione di sostanza da tagli, il possesso dello stupefacente al momento dell'accesso in una discoteca, ossia di un luogo dove rinvenire acquirenti), in ordine ai quali non è stato neppure dedotto un travisamento della prova, dai quali ha tratto la destinazione all'illecita cessione della sostanza nella disponibilità del ricorrente, dando conto del difetto di documentazione relativo allo stato di tossicodipendenza del Moundi e della mancanza di giustificazione da parte sua sulla detenzione dello stupefacente e della sostanza da taglio al fine di evidenziare come la prospettazione avanzata con il gravame fosse sfornita di qualunque elemento a sostegno (richiamando la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, «in tema di valutazione della prova, l'omessa prospettazione dia parte dell'imputato di una ricostruzione alternativa e plausibile dai fatti in addebito, pur non potendo essere valutata come prova a carico, ben può essere valorizzata dal giudice come argomento di supporto della assenza di ipotesi suscettibili di minare il giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio già espresso sulla base delle prove acquisite»: Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019, Erario, Rv. 277682 - 01).

Si tratta di un'argomentazione congrua, logica e conforme al diritto con cui il motivo in esame non si è confrontato compiutamente, finendo col prospettare a questa Corte - pure per il tramite di assunti ipotetici - un diverso apprezzamento degli elementi fatto, non consentito in questa sede (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).

2. In relazione al secondo motivo deve osservarsi che la motivazione della sentenza impugnata, quanto alla grossolanità del falso, non solo ha rilevato che già l'atto di appello non aveva censurato quanto esposto al riguardo dal primo Giudice (nella 'arte in cui aveva negato la grossolanità della contraffazione), ma ha pure osservato come copristi in atti che una delle banconote era stata spesa al botteghino di una discoteca in ora notturna, in un luogo che non avrebbe consentito di apprezzarne con evidenza la falsità tanto che gli addetti al locale avevano espresso solo un sospetto sull'autenticità (richiamando il principio secondo cui «in tema di falso nummario, la grossolanità della contraffazione che dà luogo al reato impossibile si verifica solo quando il falso sia riconoscibile ictu ocull da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza, tenendo conto non solo delle caratteristiche oggettive della banconota, ma altresì del suo normale uso e delle modalità e circostanze del suo scambio»: Sez. 5, n. 15122 del 18/02/2020, Angius, Rv. 279153 — 01); e, quanto all'elemento soggettivo, ha evidenziato che sei delle banconote nella disponibilità del Moundi avevano lo stesso numero di serie.

Si tratta di un'argomentazione congrua, alla luce delle doglianze sollevate con l'atto di appello, e conforme al diritto; il che esclude con evidenza che ricorra un vizio di motivazione qui sindacabile (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.).

E il ricorso, lungi dal muovere compiute censure di legittimità a tale iter, ha finito col dedurre irritualmente, anche per il tramite di enunciati assertivi, un erroneo apprezzamento da parte dei Giudici di merito, senza denunciare il travisamento della prova e reiterando pure quanto già rassegnato alla Corte territoriale (riproducendo in ampia parte l'atto di appello).

3. Il terzo motivo è inammissibile perché non si è confrontato effettivamente con la motivazione resa dalla Corte distrettuale, che ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione del difetto di elementi positivamente apprezzabili, escludendo in particolare che ricorresse l'asserito positivo atteggiamento processuale del Moundi (e solo sotto questo profilo evidenziando che egli non si è sottoposto ad interrogatorio), correttamente osservando come, ai sensi dell'art. 62 -bis, comma 3, cod. pen., non possa ex se rilevare la sua incensuratezza.

Dunque, la decisione non si è fondata sull'apprezzamento deteriore dell'esercizio delle facoltà processuali da parte del Moundi (cfr. Sez. 5, n. 32422 del 24/09/2020, Barzaghi, Rv. 279778 - 01; Sez. 3, n. 3396 del 23/11/2016 - dep. 2017, Caliendo, Rv. 268927 - 01).

E il ricorso nel resto ha perorato, peraltro con assunti apodittici, un diverso apprezzamento di fatto.

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-le gge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso ; - le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dellè.imputato, ha insistito per l'acco glimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 gennaio 2022 la Corte di appello di Lecce, a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 24 novembre 2015, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Lecce all'esito di giudizio abbreviato aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per i delitti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e 455 cod. pen., commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, e lo aveva condannato alla pena di due anni di reclusione, cori i benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, oltre al pagamento delle spese processuali e con le conseguente statuizioni sui beni in sequestro. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, cit., cui la Corte di appello sarebbe pervenuta - in contrasto con il disposto della Costituzione e della Direttiva 2016/343/UE nonché dei principi posti dalla giurisprudenza, anche della Corte E.D.U. - attribuendo rilievo al silenzio serbato dall'imputato nonostante l'onere della prova incomba sul Pubblico ministero e le emergenze processuali prospettate già con l'atto di appello (in particolare, il rinvenimento di una sola dose sulla persona del ricorrente, la quantità della sostanza, il difetto di strumenti utili al frazionameni:o e al confezionamento), che aveva rimarcato pure la lacunosità delle indagini e il difetto di elementi univoci e significativi nel senso della detenzione a fine di spaccio dello stupefacente (potendosi anzi ipotizzare che nella specie l'imputato avesse voluto garantirsi una scorta per le ferie ed anzi non potendosi attribuire a lui con certezza la detenzione della parte di sostanza vietata trovata non sulla sua persona ma all'interno di una tenda dove è stato rinvenuto pure il suo documento, poiché è possibile che egli abbia chiesto ad altri di custodirlo lì). 2.2. Con il secondo motivo sono stati addotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 455 cod. pen.: rappresentando l'evidente falsità della banconote in imputazione - palesatasi a chiunque le abbia esaminate (esame che la Corte territoriale non ha dato atto di aver compiuto) - rilevata pure dal primo Giudice; soggiungendo che la circostanza che i biglietti recassero lo stesso numero di serie non costituirebbe prova certa dell'elemento psicologico del reato, data la bassa scolarizzazione dell'imputato, e che la sentenza impugnata avrebbe fatto riferimento all'ora notturna di spendita delle banconote in maniera illogica facendo «credere che una zona cassa di una discoteca sia priva di adeguata illuminazione». 2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, fondata sulla mancata sottoposizione ad interrogatorio dell'imputato, ossia sull'esercizio del 2 él v diritto al silenzio, e «assolutamente sperequata rispetto alla reale portata dei fatti [...] e alla età dell'imputato». [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso è privo della necessaria specificità, manifestamente infondato e versato in fatto. La Corte di appello non è pervenuta all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, cit. in forza di un'inversione dell'onere della prova (segnatamente in ragione dell'esercizio da parte sua del diritto al silenzio), ma ha evidenziato gli elementi emersi nella specie (dato ponderale della sostanza e la quantità di dosi ricavabili, la contestuale detenzione di sostanza da tagli, il possesso dello stupefacente al momento dell'accesso in una discoteca, ossia di un luogo dove rinvenire acquirenti), in ordine ai quali non è stato neppure dedotto un travisamento della prova, dai quali ha tratto la destinazione all'illecita cessione della sostanza nella disponibilità del ricorrente, dando conto del difetto di documentazione relativo allo stato di tossicodipendenza del Moundi e della mancanza di giustificazione da parte sua sulla detenzione dello stupefacente e della sostanza da taglio al fine di evidenziare come la prospettazione avanzata con il gravame fosse sfornita di qualunque elemento a sostegno (richiamando la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, «in tema di valutazione della prova, l'omessa prospettazione dia parte dell'imputato di una ricostruzione alternativa e plausibile dai fatti in addebito, pur non potendo essere valutata come prova a carico, ben può essere valorizzata dal giudice come argomento di supporto della assenza di ipotesi suscettibili di minare il giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio già espresso sulla base delle prove acquisite»: Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019, Erario, Rv. 277682 - 01). Si tratta di un'argomentazione congrua, logica e conforme al diritto con cui il motivo in esame non si è confrontato compiutamente, finendo col prospettare a questa Corte - pure per il tramite di assunti ipotetici - un diverso apprezzamento degli elementi fatto, non consentito in questa sede (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). 2. In relazione al secondo motivo deve osservarsi che la motivazione della sentenza impugnata, quanto alla grossolanità del falso, non solo ha rilevato che già l'atto di appello non aveva censurato quanto esposto al riguardo dal primo Giudice (nella 'arte in cui aveva negato la grossolanità della contraffazione), ma ha pure osservato come copristi in atti che una delle banconote era stata spesa al botteghino di una discoteca in ora notturna, in un luogo che non avrebbe consentito di apprezzarne con evidenza la falsità tanto che gli addetti al locale avevano espresso solo un sospetto sull'autenticità (richiamando il principio secondo cui «in tema di falso nummario, la grossolanità della contraffazione che dà luogo al reato impossibile si verifica solo quando il falso sia riconoscibile ictu ocull da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza, tenendo conto non solo delle caratteristiche oggettive della banconota, ma altresì del suo normale uso e delle modalità e circostanze del suo scambio»: Sez. 5, n. 15122 del 18/02/2020, Angius, Rv. 279153 — 01); e, quanto all'elemento soggettivo, ha evidenziato che sei delle banconote nella disponibilità del Moundi avevano lo stesso numero di serie. Si tratta di un'argomentazione congrua, alla luce delle doglianze sollevate con l'atto di appello, e conforme al diritto; il che esclude con evidenza che ricorra un vizio di motivazione qui sindacabile (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.). E il ricorso, lungi dal muovere compiute censure di legittimità a tale iter, ha finito col dedurre irritualmente, anche per il tramite di enunciati assertivi, un erroneo apprezzamento da parte dei Giudici di merito, senza denunciare il travisamento della prova e reiterando pure quanto già rassegnato alla Corte territoriale (riproducendo in ampia parte l'atto di appello). 3. Il terzo motivo è inammissibile perché non si è confrontato effettivamente con la motivazione resa dalla Corte distrettuale, che ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione del difetto di elementi positivamente apprezzabili, escludendo in particolare che ricorresse l'asserito positivo atteggiamento processuale del Moundi (e solo sotto questo profilo evidenziando che egli non si è sottoposto ad interrogatorio), correttamente osservando come, ai sensi dell'art. 62 -bis, comma 3, cod. pen., non possa ex se rilevare la sua incensuratezza. Dunque, la decisione non si è fondata sull'apprezzamento deteriore dell'esercizio delle facoltà processuali da parte del Moundi (cfr. Sez. 5, n. 32422 del 24/09/2020, Barzaghi, Rv. 279778 - 01; Sez. 3, n. 3396 del 23/11/2016 - dep. 2017, Caliendo, Rv. 268927 - 01). E il ricorso nel resto ha perorato, peraltro con assunti apodittici, un diverso apprezzamento di fatto. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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