CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 marzo 2025
Cassazione n. 26125/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] GIURO Sent. n.sez. 1970/2025 CC - 04/06/2025 R.G.N. 12873/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26125/2025 Roma, lì, 16/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 14 marzo 2025 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha accolto il reclamo proposto dal D.A.P., ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., avverso l'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza di Milano ha consentito al detenuto [OSCURATO:PERSONA], detenuto sottoposto al regime penitenziario di cui all'art. 41-bis Ord. pen., di detenere pentolame e fornelletto a gas per le 24 ore, senza restituirli dalle ore 20 alle ore 7, e ha respinto il reclamo proposto dal predetto detenuto in ordine alla limitazione ad una sola volta al mese dell'accesso al barbiere. Il Tribunale ha rilevato che la limitazione dell'accesso al barbiere per i detenuti sottoposti al regime penitenziario differenziato una sola volta al mese risponde a necessità organizzative. Quanto alla disponibilità del fornello elettrico e del pentolame per le ventiquattro ore, ha ritenuto che la previsione di fasce orarie per l'uso di tali strumenti è stata ritenuta legittima dalla Corte di cassazione, rispondendo essa alle necessità organizzative del carcere, per i detenuti in regime differenziato, ed anche alle esigenze di salubrità degli ambienti, potendo il cucinare di notte, come chiesto di fatto dal detenuto, essere fonte di disturbo, senza che egli abbia dedotto particolari esigenze. Ha anche ritenuto giustificato il diverso trattamento rispetto ai detenuti comuni, perché i primi restano più a lungo in cella, mentre i detenuti comuni sono spesso fuori per partecipare alle attività trattamentali. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 35-bis e 41-bis Ord. pen. Il divieto di cucinare dalle ore 20.00 alle ore 7.00 costituisce una misura afflittiva, che comporta un pregiudizio al diritto di alimentarsi e incide sul diritto alla salute, dal momento che inibisce per ben undici ore il diritto alla cottura dei cibi, riconosciuto dalla sentenza n. 186/2018 della Corte costituzionale. La Corte di cassazione, inoltre, ritiene ammissibili le limitazioni, per i detenuti sottoposti al regime differenziato, solo se sono coerenti con la finalità rieducativa della pena, ed ha più volte affermato che l'indicazione di fasce orarie per la cottura dei cibi è legittima solo se applicata anche ai detenuti comuni. La giustificazione della differenziazione per il fatto che questi ultimi trascorrono più ore fuori dalla cella non rileva per l'orario notturno, in quanto dopo le ore 20 anche costoro restano chiusi nelle celle, per cui il ritiro del fornello e del pentolame, in ora notturna, solo ai detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis è ingiustificato, non ravvisandosi alcuna esigenza organizzativa diversa tra le due categorie di detenuti. Non si possono ritenere legittime neppure ipotizzabili ragioni di sicurezza per il diniego della disponibilità di alcuni oggetti, che devono riguardare il singolo detenuto, per specifiche ragioni. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. 2. La possibilità di cucinare cibi, da parte del detenuto anche sottoposto al regime penitenziario differenziato, costituisce un suo diritto soggettivo, in quanto inerente al diritto ad una corretta alimentazione e quindi alla salute, secondo quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2018. Questa Corte ha anche affermato, stabilendo un principio ormai consolidato, che eventuali limitazioni alla estrinsecazione di tale diritto, mediante l’imposizione di fasce orarie da parte dell’amministrazione penitenziaria, poiché ineriscono anch’esse all’esercizio di un diritto soggettivo, sono soggette al controllo giurisdizionale, dovendosi evitare che esse vengano apposte senza una effettiva necessità, così da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280532). Nell’ambito di tale controllo, questa Corte ha più volte precisato che l’applicazione di fasce orarie costituisce un normale esercizio della potestà regolamentare del singolo istituto penitenziario, al quale spetta stabilire le regole organizzative interne, compresa l’indicazione degli orari per lo svolgimento di ciascuna attività. Non è, pertanto, vietato al singolo istituto penitenziario stabilire in quali orari è consentito cucinare nelle celle, ovvero usare il fornelletto, e in quali orari tale attività è, invece, vietata, e comporta il ritiro degli oggetti a ciò destinati. Non è vietato neppure stabilire orari diversi per le diverse tipologie di detenuti, in particolare limitando maggiormente la possibilità di cottura dei cibi per i detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen., rispetto ai detenuti sottoposti al regime comune, qualora sussistano specifiche ragioni di sicurezza o ragioni organizzative, che tengano conto della diversa presenza nelle rispettive camere dei due gruppi, spesso limitata alle ore serali e notturne per i detenuti comuni, mentre i detenuti sottoposti al regime differenziato trascorrono nella propria cella la maggior parte del tempo. Il controllo svolto da questa Corte è limitato, pertanto, a verificare le ragioni delle limitazioni imposte, al fine di valutarne la non irragionevolezza, e a valutare la non irragionevolezza di un trattamento differenziato tra le diverse tipologie di detenuti (si veda Sez. 1, n. 36940 del 28/06/2022, n. m.; Sez. 1, n. 43528 del 2023, Rv. 285204). 3. Nel presente caso, il ricorrente lamenta la irragionevolezza del divieto di cucinare tra le ore 20.00 e le ore 7.00, in quanto applicato solo ai detenuti sottoposti, come lui, al regime penitenziario differenziato, in quanto contrario al suo diritto ad una sana alimentazione, e contrario anche alla funzione rieducativa della pena. Il Tribunale di sorveglianza ha valutato specificamente la ragionevolezza dell'applicazione del divieto in questione ai soli detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., ed ha rilevato che l’imposizione di limiti agli orari in cui è consentito cucinare nelle singole celle è stata motivata, dal D.A.P., soprattutto in base a ragioni di igiene e di salubrità degli ambienti, che vengono preservate anche evitando la concentrazione di fumi e odori nelle stesse ore, mediante la previsione di fasce orarie diverse per i detenuti sottoposti a regimi detentivi diversi. A tale fine è stato ritenuto ragionevole escludere la possibilità di cucinare nella fascia oraria indicata per i detenuti sottoposti al regime differenziato perché, trascorrendo la maggior parte della giornata nella propria cella, essi hanno di fatto una più ampia possibilità di scaldare cibi e bevande durante il giorno, mentre tale possibilità è ridotta per i detenuti comuni che, trascorrendo molte ore fuori dalle camere, vedrebbero fortemente compresso il diritto di cucinare, se il divieto riguardasse anche per loro la medesima fascia oraria. La previsione di fasce orarie distinte, inoltre, alleggerisce il compito del personale addetto al controllo dell’attività stessa, che è latu sensu pericolosa. La motivazione addotta dal D.A.P., in merito all’applicazione di fasce orarie differenziate per i vari detenuti, è stata pertanto valutata, nell'ordinanza impugnata, come plausibile, non irragionevole e non discriminatoria né maggiormente afflittiva nei confronti dei detenuti sottoposti al regime differenziato. Tale valutazione appare non manifestamente illogica: il divieto di cucinare nella fascia oraria dalle ore 20.00 alle ore 7.00 non è applicato per ridurre la facoltà di esercizio del diritto da parte dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., è diretto a garantire una migliore condizione di vita per tutti i detenuti, evitando la eccessiva produzione di fumi e odori, non si traduce in una effettiva vessazione. La diversità di trattamento, tra le varie tipologie di detenuti, è ragionevole, stante la loro diversa possibilità di cucinare nelle celle, astrattamente più ampia per i detenuti sottoposti al regime differenziato, e non è da sola sufficiente, pertanto, per ritenere violati i diritti del ricorrente. Le altre ragioni di doglianza addotte nel ricorso sono palesemente infondate. Il divieto di cucinare tra le ore 20.00 e le ore 7.00, benché riguardi un elevato numero di ore, non costituisce un divieto irragionevolmente ampio, in quanto esclude lo svolgimento di tale attività in un arco temporale destinato al riposo, e in cui anche il cittadino non detenuto, abitualmente, non si dedica alla cucina. Tale divieto, poi, non incide sulla funzione rieducativa della pena e non comporta un trattamento inumano e degradante, corrispondendo al contrario, come detto, alle abitudini di vita della maggior parte della popolazione. Deve altresì sottolinearsi che il ricorrente non ha sostenuto, neppure nel ricorso, l’esistenza di particolari esigenze di salute, che rendano per lui necessaria l’attività di cottura di cibi o liquidi in quella specifica fascia oraria, cosicché non emergono ragioni che facciano valutare tale divieto come contrastante con il suo diritto ad una sana alimentazione e, più astrattamente, con il diritto alla salute, potendo tali diritti essere esercitati nelle fasce orarie in cui è consentito l'uso del fornelletto e del pentolame. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 04 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Rocchi