CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38083/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; premesso che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, con sentenza della Corte di appello di Bologna, alla pena di 3 mesi di arresto per i reati, unificati dalla continuazione, di cui agli artt. 76, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere fatto ritorno, nonostante il divieto impostogli dal Questore, nel comune di Rimini, ove egli era stato rinvenuto in due distinte occasioni (il 10/04/2019 e il 7/05/2019); letto il ricorso per cassazione, con cui si prospettano, con il primo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli con riferimento alla legittimità del provvedimento amministrativo non osservato, nonché, con il secondo, la violazione dell'art. 81 cod. pen. sul presupposto che la violazione ascrivibile all'imputato fosse una sola, dal momento che, dopo il primo controllo, egli non avrebbe fatto ritorno nel comune di residenza e che, pertanto, in occasione del secondo, permanevano ancora gli effetti della prima violazione; ritenuto che, in relazione al primo motivo di doglianza, le censure difensive inerenti al dedotto deficit motivazionale, per non essere stato indicato il presupposto applicativo della misura di prevenzione, siano manifestamente infondate, dal momento che il provvedimento questorile ha evidenziato che Cimmino era stato ritenuto socialmente pericoloso in ragione degli innumerevoli precedenti e delle condotte realizzate nelle aree di servizio autostradali (e, dunque, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011); ritenuto che, invece, il secondo motivo, sia fondato, non essendo stato dimostrato che Cimmino avesse fatto rientro, dopo la prima condotta inosservante, nel territorio del comune di residenza, e non potendosi porre a carico dell'imputato, come invece argomentato dalla Corte territoriale, l'onere di dimostrare una circostanza idonea a fondare in giudizio di responsabilità, incombente sul Pubblico ministero; ritenuto, sulla base di quanto precede, che il ricorso debba essere accolto limitatamente al secondo motivo di doglianza e che, pertanto, debba disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla seconda violazione contestata, con conseguente eliminazione, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., della pena per la stessa inflitta; ritenuto, infine, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto, [OSCURATO:PERSONA] Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina in mesi due e giorni quindici di arresto. Dichiara inammissibile per il resto il ricorso