CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15016/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza ex art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 del 27/03/2023 emessa dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto, che aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto in ordine al periodo sino al 31/10/2015, per esser stato lo stesso già valutato dal Magistrato di sorveglianza di Ancona, accogliendo parzialmente il reclamo con riferimento al restante periodo dal 21/10/2015 al 20/05/2021, con riferimento al periodo trascorso presso la Casa di reclusione di Spoleto. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 3 Cost, per erronea applicazione della legge penale, nonché delle altre norme giuridiche in tema di rimedi risarcitori e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in riferimento alla ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila dei [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Sostiene la difesa esservi una disparità di trattamento, fra la decisione assunta da quest'ultimo Tribunale (con riferimento ad un periodo di carcerazione sofferto, nelle medesime condizioni e presso il medesimo Istituto) e la decisione ora avversata. Con questa argomentazione difensiva, il Tribunale di sorveglianza di Perugia non si è minimamente confrontato, così realizzando il lamentato difetto motivazionale. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto interamente volto a provocare una nuova valutazione in fatto, operazione non consentita in sede di legittimità. Le doglianze, inoltre, prospettano genericamente la sussistenza di asseriti difetti o contraddittorietà, ovvero illogicità dell'apparato motivazionale, che non emergono, al contrario, dal provvedimento avversato. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i