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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 19930/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4932/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L . , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata inROMA, [OSCURATO:PERSONA], N.12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 366/2019depositata il 03/12/2019 R.G.N. 81/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che

1. La Corte d'appello di Brescia, in riforma della pronuncia del Tribunale di Mantova, ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente del [OSCURATO:PERSONA] inquadrato nella qualifica D2 e successivamente C2, il diritto all'inquadramento nella qualifica B2 del CCNL Grafica ed [OSCURATO:PERSONA] industriali.

2. La Corte territoriale, rigettando il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] che riteneva che nulla fosse dovuto a [OSCURATO:PERSONA], essendo le provvigioni e i premi di risultato (cd. superminimo) assorbite nella retribuzione tabellare, ne ha, di contro, stabilito la non assorbibilità in quanto voci variabili di natura premiale, legate al raggiungimento di obiettivi, quindi meramente eventuali.

3. La cassazione della sentenza è domandata dal [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controric orso.

5. Le parti hanno depositato memorie.

Considerato che

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ., parte ricorrente lamenta "Violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., degli artt. 2095 e 2103 c.c., dell'art. 1 della parte quinta del C.C.N.L.

Grafica ed Editoria 28.3.2008 e 30.5.2011, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 246 c.p.c."; la Corte territoriale avrebbe confermato acriticamente quanto stabilito dal primo giudice, omettendo di offrire una giustificazione coerente del proprio convincimento, fondato soltanto su una parte delle risultanze probatorie, tralasciate tutte le altre; sostiene che l'erronea valutazione di testimonianze logicamente incompatibili avrebbe reso meramente apparente la motivazione adottata.

3. Col secondo motivo, formul ato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., denuncia "Violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., degli artt. 2077, 2099 e 2120 c.c. e dell'art. 2 della parte settima del C.C.N.L.

Grafica ed Editoria 30.5.2011, nonché omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti"; la Corte d'appello avrebbe espresso un giudizio erroneo quanto all'affermata natura di superminimo non assorbibile delle differenze retributive riconosciute al lavoratore; atteso che il CCNL di settore del 2008, in vigore al momento dell'assunzione dello Zaupa, ometteva di disciplinare la materia dei superminimi, il giudice del merito avrebbe dovuto applicare il principio generale in forza del quale la maggiore retribuzione riconosciuta resta assorbita in quella successivamente spettante; la regola dell'assorbibilità introdotta dal CCNL del 2011 sarebbe ammessa nel solo caso in cui vi sia una clausola che la preveda espressamente, sicché, quanto alle somme per i periodi precedenti alla data di entrata in vigore del CCNL 2011, si applicherebbe la regola generale dell'assorbimento; dal contratto individuale in atti - nelle due versioni del 2010 e 2011 - non sarebbe ricavabile che le parti avessero inteso contemplare il superminimo come non assorbibile né che lo stesso fosse riconoscibile per i meriti personali o per la qualità del lavoro svolto da [OSCURATO:PERSONA].

4. Il ricorso è inammissibile e si richiamano le condivisibili argomentazioni dell’ordinanza di questa Corte (Cass. n. 9583/2021) pronunciata su analoga vicenda riguardante altro lavoratore.

5. Il primo motivo è inammissibile; in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità; nel caso di specie, la critica del ricorrente si appunta in via esclusiva sull'erronea valutazione delle risultanze testimoniali e, pertanto, non è sussumibile nel vizio denunciato; quanto alla censura di apparenza della motivazione del provvedimento gravato, anche sotto tale profilo la censura è inammissibilmente prospettata; a seguito alla riformulazione dell'art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del di. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza di merito impugnata è stato circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito es senziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile" (Cass. n.23940 del 2017); nella sentenza impugnata si ravvisa il nucleo motivazionale minimo ex art. 132 cod. proc. civ., così come sopra individuato dalla giurisprudenza di legittimità, avendo la Corte territoriale affrontato la questione dell'inquadramento di [OSCURATO:PERSONA] assumendo quale parametro di valutazione le declaratorie contrattuali relative alle qualifiche D2 e successivamente C2, attribuite al lavoratore, per giungere al riconoscimento del superiore inquadramento sulla base delle mansioni effettivamente svolte così come emerse dall'istruttoria, sotto il profilo dell'autonomia decisionale e operativa delle mansioni esercitate; quanto alle somme riconosciute a titolo di differenza retributiva, ha poi stabilito, con motivazione esente da vizi logico -argomentativi, che data la natura meritocratica del cd. superminimo, queste sarebbero comunque estranee dal meccanismo dell'assorbimento nella retribuzione tabellare; sotto il profilo del vizio di motivazione per omesso esame di un "fatto storico" che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia, la censura del ricorrente fuoriesce dai rigidi parametri fissati dal legislatore e interpretarti da questa Corte nel senso che «nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Sez.

Un. n. 8053 del 2014); la formulazione della doglianza finisce per denunciare non già l'omesso esame di un fatto storico decisivo, bensì la mancata valorizzazione di risultanze istruttorie, che si assumono erroneamente valutate dalla Corte territoriale.

6. Il secondo motivo è inammissibile; esso si appunta sulla tesi secondo cui il CCNL, contrariamente a quanto affermato dal giudice 5 dell'appello, non osterebbe alla qualificazione della retribuzione erogata oltre il minimo tabellare quale superminimo assorbibile; la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006 n.40, è parificata, sul piano processuale, a quella delle norme di diritto, sicché, anch'essa comporta, in sede di legittimità, l'interpretazione delle loro clausole in base alle norme di ermeneutica negoziale (artt. 1362 e ss. cod. civ.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione (Cass. n.6335/2014); nel caso in esame la censura non merita accoglimento, atteso che parte ricorrente pretende di affermare che il fatto che il contratto colleghi gli aumenti stipendiali al raggiungimento di obiettivi non basterebbe a far ritenere che le parti abbiano inteso escludere l'assorbibilità delle somme percepite inoltre ai minimi tabellari, in tal modo proponendo una prospettazione dei fatti contrapposta a quella del giudice di secondo grado; l'affermazione non è idonea a contrastare ammissibilmente l'accertamento svolto nel giudizio di merito, secondo il quale gli aumenti stipendiali a carattere premiale sono connessi al raggiungimento di obiettivi di vendita, e che essendo meramente eventuali mai avrebbero potuto considerarsi riassorbibili nella retribuzione tabellare.

7. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

8. In considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,per il ricorso.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4932/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata inROMA, [OSCURATO:PERSONA], N.12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 366/2019depositata il 03/12/2019 R.G.N. 81/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che 1. La Corte d'appello di Brescia, in riforma della pronuncia del Tribunale di Mantova, ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente del [OSCURATO:PERSONA] inquadrato nella qualifica D2 e successivamente C2, il diritto all'inquadramento nella qualifica B2 del CCNL Grafica ed [OSCURATO:PERSONA] industriali. 2. La Corte territoriale, rigettando il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] che riteneva che nulla fosse dovuto a [OSCURATO:PERSONA], essendo le provvigioni e i premi di risultato (cd. superminimo) assorbite nella retribuzione tabellare, ne ha, di contro, stabilito la non assorbibilità in quanto voci variabili di natura premiale, legate al raggiungimento di obiettivi, quindi meramente eventuali. 3. La cassazione della sentenza è domandata dal [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controric orso. 5. Le parti hanno depositato memorie. Considerato che 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ., parte ricorrente lamenta "Violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., degli artt. 2095 e 2103 c.c., dell'art. 1 della parte quinta del C.C.N.L. Grafica ed Editoria 28.3.2008 e 30.5.2011, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 246 c.p.c."; la Corte territoriale avrebbe confermato acriticamente quanto stabilito dal primo giudice, omettendo di offrire una giustificazione coerente del proprio convincimento, fondato soltanto su una parte delle risultanze probatorie, tralasciate tutte le altre; sostiene che l'erronea valutazione di testimonianze logicamente incompatibili avrebbe reso meramente apparente la motivazione adottata. 3. Col secondo motivo, formul ato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., denuncia "Violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., degli artt. 2077, 2099 e 2120 c.c. e dell'art. 2 della parte settima del C.C.N.L. Grafica ed Editoria 30.5.2011, nonché omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti"; la Corte d'appello avrebbe espresso un giudizio erroneo quanto all'affermata natura di superminimo non assorbibile delle differenze retributive riconosciute al lavoratore; atteso che il CCNL di settore del 2008, in vigore al momento dell'assunzione dello Zaupa, ometteva di disciplinare la materia dei superminimi, il giudice del merito avrebbe dovuto applicare il principio generale in forza del quale la maggiore retribuzione riconosciuta resta assorbita in quella successivamente spettante; la regola dell'assorbibilità introdotta dal CCNL del 2011 sarebbe ammessa nel solo caso in cui vi sia una clausola che la preveda espressamente, sicché, quanto alle somme per i periodi precedenti alla data di entrata in vigore del CCNL 2011, si applicherebbe la regola generale dell'assorbimento; dal contratto individuale in atti - nelle due versioni del 2010 e 2011 - non sarebbe ricavabile che le parti avessero inteso contemplare il superminimo come non assorbibile né che lo stesso fosse riconoscibile per i meriti personali o per la qualità del lavoro svolto da [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il ricorso è inammissibile e si richiamano le condivisibili argomentazioni dell’ordinanza di questa Corte (Cass. n. 9583/2021) pronunciata su analoga vicenda riguardante altro lavoratore. 5. Il primo motivo è inammissibile; in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità; nel caso di specie, la critica del ricorrente si appunta in via esclusiva sull'erronea valutazione delle risultanze testimoniali e, pertanto, non è sussumibile nel vizio denunciato; quanto alla censura di apparenza della motivazione del provvedimento gravato, anche sotto tale profilo la censura è inammissibilmente prospettata; a seguito alla riformulazione dell'art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del di. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza di merito impugnata è stato circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito es senziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile" (Cass. n.23940 del 2017); nella sentenza impugnata si ravvisa il nucleo motivazionale minimo ex art. 132 cod. proc. civ., così come sopra individuato dalla giurisprudenza di legittimità, avendo la Corte territoriale affrontato la questione dell'inquadramento di [OSCURATO:PERSONA] assumendo quale parametro di valutazione le declaratorie contrattuali relative alle qualifiche D2 e successivamente C2, attribuite al lavoratore, per giungere al riconoscimento del superiore inquadramento sulla base delle mansioni effettivamente svolte così come emerse dall'istruttoria, sotto il profilo dell'autonomia decisionale e operativa delle mansioni esercitate; quanto alle somme riconosciute a titolo di differenza retributiva, ha poi stabilito, con motivazione esente da vizi logico -argomentativi, che data la natura meritocratica del cd. superminimo, queste sarebbero comunque estranee dal meccanismo dell'assorbimento nella retribuzione tabellare; sotto il profilo del vizio di motivazione per omesso esame di un "fatto storico" che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia, la censura del ricorrente fuoriesce dai rigidi parametri fissati dal legislatore e interpretarti da questa Corte nel senso che «nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Sez. Un. n. 8053 del 2014); la formulazione della doglianza finisce per denunciare non già l'omesso esame di un fatto storico decisivo, bensì la mancata valorizzazione di risultanze istruttorie, che si assumono erroneamente valutate dalla Corte territoriale. 6. Il secondo motivo è inammissibile; esso si appunta sulla tesi secondo cui il CCNL, contrariamente a quanto affermato dal giudice 5 dell'appello, non osterebbe alla qualificazione della retribuzione erogata oltre il minimo tabellare quale superminimo assorbibile; la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006 n.40, è parificata, sul piano processuale, a quella delle norme di diritto, sicché, anch'essa comporta, in sede di legittimità, l'interpretazione delle loro clausole in base alle norme di ermeneutica negoziale (artt. 1362 e ss. cod. civ.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione (Cass. n.6335/2014); nel caso in esame la censura non merita accoglimento, atteso che parte ricorrente pretende di affermare che il fatto che il contratto colleghi gli aumenti stipendiali al raggiungimento di obiettivi non basterebbe a far ritenere che le parti abbiano inteso escludere l'assorbibilità delle somme percepite inoltre ai minimi tabellari, in tal modo proponendo una prospettazione dei fatti contrapposta a quella del giudice di secondo grado; l'affermazione non è idonea a contrastare ammissibilmente l'accertamento svolto nel giudizio di merito, secondo il quale gli aumenti stipendiali a carattere premiale sono connessi al raggiungimento di obiettivi di vendita, e che essendo meramente eventuali mai avrebbero potuto considerarsi riassorbibili nella retribuzione tabellare. 7. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 8. In considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,per il ricorso. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il rico
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