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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2024

Cassazione n. 19265/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si ctesta la motivazione in relazione agli aumenti di pena operati a titolo di continuazione, sviluppa motivi, oltre che generici, manifestamente infondati in presenza di una motivazione immune da fratture logiche/ che ha tenuto conto sia della continuazione interna in ragione della resistenza nei confronti della pluralità dei pubblici ufficiali che del relativo aumento per lesioni (cfr. pag. 4 della sentenza della Corte d'Appello di Catania); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere ester [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si ctesta la motivazione in relazione agli aumenti di pena operati a titolo di continuazione, sviluppa motivi, oltre che generici, manifestamente infondati in presenza di una motivazione immune da fratture logiche/ che ha tenuto conto sia della continuazione interna in ragione della resistenza nei confronti della pluralità dei pubblici ufficiali che del relativo aumento per lesioni (cfr. pag. 4 della sentenza della Corte d'Appello di Catania); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere ester [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19265/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris