CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 novembre 2025
Cassazione n. 31625/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4370/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] (S.I.R.C.E.N.) S.R.L. -intimate- avverso ORDINANZA diTRIBUNALE RAVENNA n. 465/2024 deposi- tata il 17/01/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le osservazioni del Sostituto P.G. , [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. -La società [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per nullità un lodo arbi- trale dinanzi al Tribunale di Ravenna, convenendo la società [OSCURATO:PERSONA] Italia, la società mediatrice Sircen e l'agente di quest'ultima, Vitto- rio Margottini. In parallelo, pendeva dinanzi al Tribunale di Bari un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto dalla società [OSCURATO:PERSONA] sulla base del medesimo lodo. Nel giudizio di Ravenna, la società [OSCURATO:PERSONA] ha aderito all'eccezione di incompetenza terri- toriale sollevata dalla Sircen e dal Margottini e ha sollevato ecce- zione di continenza in favore del Tribunale di Bari. Il Tribunale di Ravenna, con ordinanza del 16 gennaio 2025, ha respinto entrambe le eccezioni. Ha affermato la propria competen- za sulla domanda contro la Sircen e il Margottini per connessione ai sensi dell'art. 33 c.p.c. Ha escluso la continenza, sostenendo che la causa con più parti (quella di Ravenna) non potesse essere attratta da quella con meno parti (quella di Bari). Ricorre per regolamento di competenza la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] altre parti sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA] P.G. Giovan- ni [OSCURATO:PERSONA] ha depositato osservazioni. 2. - Successivamente al deposito del ricorso, il 1/7/2025 , la so- cietà ricorrente ha depositato un atto di rinunzia, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio in seguito a un accordo transattivo raggiunto tra tutte le parti. 3. - È da dichiarare pertanto l’estinzione del giudizio di cassazio- ne, senza nulla disporre in tema di spese, poiché le altre parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzio