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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02768/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la qualificazione del ricorso come opposizione e la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma; rilevato che avverso l'ordinanza sopra indicata - con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva disposto la confisca di una serie di beni immobili e mobili rispettivamente appartenenti a [OSCURATO:PERSONA] e ad altri soggetti, imputati per reati in materia di stupefacenti in un processo definito in sede di giudizio abbreviato - la prevenuta ha proposto ricorso deducendo vizi di motivazione sotto plurimi profili; rilevato che, secondo l'orientamento interpretativo nettamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione erroneamente proposto avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, tanto se assunto "de plano" ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., quanto se irritualmente adottato nelle forme dell'udienza camerale "ex" art. 666 cod. proc. pen., deve essere riqualificato come opposizione per il principio della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (in questo senso, da ultimo, Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858); ritenuto, pertanto, che il ricorso proposto dalla Straneo va qualificato come opposizione e gli atti trasmessi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in funzione di giudice dell'esecuzione.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la qualificazione del ricorso come opposizione e la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma; rilevato che avverso l'ordinanza sopra indicata - con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva disposto la confisca di una serie di beni immobili e mobili rispettivamente appartenenti a [OSCURATO:PERSONA] e ad altri soggetti, imputati per reati in materia di stupefacenti in un processo definito in sede di giudizio abbreviato - la prevenuta ha proposto ricorso deducendo vizi di motivazione sotto plurimi profili; rilevato che, secondo l'orientamento interpretativo nettamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione erroneamente proposto avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, tanto se assunto "de plano" ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., quanto se irritualmente adottato nelle forme dell'udienza camerale "ex" art. 666 cod. proc. pen., deve essere riqualificato come opposizione per il principio della conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (in questo senso, da ultimo, Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858); ritenuto, pertanto, che il ricorso proposto dalla Straneo va qualificato come opposizione e gli atti trasmessi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in funzione di giudice dell'esecuzione. Così dec
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