CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21575/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Generale dello Stato, presso i cui uffici inRoma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.RICORRENTEcontroAZIENDA di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PARTITA_IVA] - inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtùdi procura speciale allegata al controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];elettivamente domiciliata in Roma, alla via Flaminia, n. 133, presso lo studiodell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ambedue gli avvocati hanno indicato i rispettiviindirizzi di p.e.c.CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13326/2025Numero sezionale 1616/2026Numero di raccolta generale 21575/2026avverso la sentenza n. 127/2025 della Corte d'appello di Campobasso.Data pubblicazione 24/06/2026Udita la relazione nella camera di consiglio del 9 aprile 2026 del consigliere dot-tor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con ricorso ex art. 633 ss. cod. proc. civ. l'Azienda di [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito A.T.M.) adiva il Tribunale di Campobasso.Esponeva che aveva diritto al rimborso delle somme anticipate ai propri di-pendenti dal mese di gennaio al mese di dicembre 2016, per le “integrazionisalariali previste dal C.C.N.L. di categoria, in virtù del contratto di servizio ditrasporto pubblico locale intercorso il 22/05/2015 con la Regione (con cui erastato rinnovato il contratto intercorso il 23/06/2011 fra la Regione e il R.T.I.Sati/[OSCURATO:PERSONA] (…))” (così sentenza d'appello, pag. 2).Chiedeva ingiungersi alla Regione Molise il pagamento della somma di euro1.158.067,00, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 e spese.2. Con decreto n. 532/2017 il Tribunale pronunciava l'ingiunzione.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione.Instava per la revoca dell'ingiunzione.Resisteva l'A.T.M.4. Con sentenza n. 761/2022 il Tribunale di Campobasso accoglieva in partel'opposizione, revocava l'ingiunzione e condannava la Regione a pagare all'A.T.M. la minor somma di euro 980.154,00, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002e spese di lite; poneva a carico della Regione altresì le spese di c.t.u.5. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.Numero registro generale 13326/2025Numero sezionale 1616/2026Numero di raccolta generale 21575/2026Data pubblicazione 24/06/2026Resisteva l'A.T.M.; proponeva a sua volta appello incidentale in ordine allaquantificazione delle spese di prime cure.6. Con sentenza n. 127 dei 17/23.4.2025 la Corte d'appello di Campobassorigettava il gravame principale, accoglieva il gravame incidentale, liquidava inmaggior misura le spese di primo grado e condannava la Regione alle spese disecondo grado.Evidenziava la Corte di Campobasso – in ordine al quarto motivo dell'appelloprincipale, con il quale era stata addotta, peraltro, la violazione dell'art. 16 bisdel d.l. n. 95/2012 – che il Tribunale aveva rimarcato che rilievo pregnante nellafattispecie rivestiva la circostanza per cui “lo specifico rapporto fra Regione Mo-lise ed [OSCURATO:SOCIETA] [era] disciplinato dal contratto di servizio ponte del 23/06/2011, approvato dalla D.G.R. n. 644/2011 (…), il quale [aveva] modificato l'o-peratività dei contributi pubblici al TPL, sostituendo ai precedenti rimborsi dicosti a piè di lista l'attribuzione all'impresa di un contributo predeterminato,suscettibile di verifica a fine esercizio alla luce degli effettivi ricavi da traffico,pattuizione rinnovata dal contratto di servizio ponte del 22/05/2015, il cuiart. 9, comma 2, richiama[va] i criteri di determinazione della compensazioneprovvisoria di cui all'ultimo contratto con l'[OSCURATO:SOCIETA]. ed a quello precedentecon la RTI Larivera-Sati” (così sentenza d'appello, pag. 10).Evidenziava inoltre che, alla stregua delle previsioni negoziali – già richiamatedal Tribunale ‒ segnatamente dell'art. 9, rubricato “compensazione economicadel servizio”, del contratto del 23.6.2011, i costi da rinnovo del C.C.N.L. nonerano inclusi nella “compensazione provvisoria” di cui ai contratti del 2011 e del2015, “trattandosi di spesa variabile anno per anno in base al numero dei di-pendenti ed agli eventuali aggiornamenti del C.C.N.L. di categoria, di cui tenereNumero registro generale 13326/2025Numero sezionale 1616/2026Numero di raccolta generale 21575/2026Data pubblicazione 24/06/2026conto nella verifica di fine esercizio ai sensi dell'art. 9, co. 3, degli stessi con-tratti” (così sentenza d'appello, pag. 13).Evidenziava quindi, per un verso, che, “stante (…) il richiamo del nuovo con-tratto di servizio ai precedenti accordi contrattuali (…) e stante la destinazionedel fondo nazionale alla copertura dei costi del TPL, permane[va] il dirittodell'impresa affidataria alla copertura del costo del rinnovo contrattuale dei di-pendenti addetti al settore (…)”; per altro verso, che il Tribunale aveva condivi-sibilmente respinto l'assunto della Regione Molise secondo cui l'importo di cui aldecreto ingiuntivo doveva “ritenersi compreso nelle compensazioni già pa-gate mensilmente per il contratto di servizio” (così sentenza d'appello, pagg. 13- 14).Evidenziava la Corte di Campobasso – parimenti in ordine al quarto motivodell'appello principale, con cui la Regione aveva addotto, altresì, la nullità so-pravvenuta del contratto siglato nel 2011 con l'A.T.M. per effetto dell'art. 16 bisdel d.l. n. 95/2012, che aveva abrogato i commi da 295 a 299 dell'art. 1 dellalegge n. 244/2007 e successive modificazioni ed, in particolare, “la previsionedella destinazione del gettito delle accise ai rinnovi dei contratti di lavoro relativial settore del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 23 del decreto legge 24dicembre 2003, n. 355” – che il 4° co. dell'art. 16 bis cit. prevede che le Regionisono tenute ad adottare un piano di riprogrammazione dei servizi di trasportopubblico locale e che “a seguito della riprogrammazione (…) i contratti di serviziogià stipulati da aziende di trasporto (…) con le singole regioni a statuto ordinario,sono oggetto di revisione” (cfr. sentenza d'appello, pag. 14).Evidenziava quindi che l'anzidetta previsione normativa “esclude qualsiasi au-tomatica sostituzione o soppressione di clausole contrattuali” (cfr. sentenzaNumero registro generale 13326/2025Numero sezionale 1616/2026Numero di raccolta generale 21575/2026Data pubblicazione 24/06/2026d'appello, pag. 14), viepiù che pur la modifica dei contratti della P.A. richiede laforma scritta a pena di nullità.Evidenziava la Corte di Campobasso – del pari in ordine al quarto motivodell'appello principale, con cui la Regione aveva addotto che il Tribunale avevarecepito acriticamente le conclusioni del c.t.u. e ne aveva sollecitato la revisionein base alle osservazioni del proprio consulente (cfr. sentenza d'appello, pag.15) – che il primo Giudice aveva motivatamente ancorato il suo dictum “sull'a-nalisi del corretto ed esaustivo elaborato del c.t.u., incaricato della determina-zione, con riferimento all'esercizio 2016, dei costi e dei ricavi relativi al serviziodi trasporto pubblico locale, separandoli da quelli risultanti da altre attività svoltedalla [OSCURATO:SOCIETA]. in regime non convenzionato, al fine di accertare se la societàfosse creditrice di somme dovute dalla Regione Molise a titolo di rimborso dellesomme anticipate dalla società in busta paga per rinnovo del CCNL (…)” (cfr.sentenza d'appello, pag. 15).Evidenziava ulteriormente che non si prospettava la necessità di “alcun sup-plemento di indagine tecnica (…), avendo il c.t.u. dato specifico ed esaurienteriscontro alle osservazioni del consulente di parte della Regione Molise ripropo-ste [in sede d'appello]” (così sentenza d'appello, pag. 17).7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Regione Molise; ne ha chiestosulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anchein ordine alle spese di lite.L'Azienda di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso;ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore dellespese.8. La controricorrente ha depositato memoria.Numero registro generale 13326/2025Numero sezionale 1616/2026Numero di raccolta generale 21575/2026Data pubblicazione 24/06/2026CONSIDERATO CHE9. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazionedi norme di diritto e vizio di motivazione in relazione all'applicazione del jussuperveniens (art. 16-bis d.l. 95/2012) e alla natura del contributo comparte-cipazione gettito-accise ” (così ricorso, pag. 3).Deduce in primo luogo che ha errato la Corte di Campobasso, siccome nonha considerato l'impatto dell'art. 16 bis del d.l. n. 95/2012 - jus superveniens -che ha abrogato il “vincolo di destinazione” dei fondi per la compartecipazioneal gettito delle accise sui carburanti.Deduce che il meccanismo di “compartecipazione al gettito accise” non puòessere inteso alla stregua di un obbligo di rimborso automatico e dunque di uncredito certo (cfr. ricorso, pag. 4).Deduce più esattamente che il sopravvenuto art. 16 bis del d.l. n. 95/2012ha fatto venir meno il diritto soggettivo delle imprese di trasporto locale a con-seguire il beneficio in questione (cfr. ricorso, pag. 4) e si è lasciato alla sfera deirapporti tra Amministrazioni regionali concedenti ed imprese concessionarie delservizio di trasporto pubblico locale la regolamentazione per via contrattualedell'adeguamento del compenso alle sopravvenienze apportatrici di maggiorioneri (cfr. ricorso, pag. 5).Deduce in secondo luogo che la Corte di Campobasso non ha tenuto contodell'inesistenza del diritto azionato ex adverso pur con riferimento al suo fonda-mento “contrattuale”, segnatamente della totale carenza di prova a supportodelle avverse allegazioni in ordine alla maturazione dei presupposti e delle con-dizioni di attribuzione del beneficio in discussione (cfr. ricorso, pag. 6).Deduce del resto che l'avversa prospettazione, volta a conseguire un rimborso“anticipato” rispetto all'ordinaria procedura di verifica contabile prevista a fineNumero registro generale 13326/2025Numero sezionale 1616/2026Numero di raccolta generale 21575/2026annualità di esercizio, è stata recepita dal c.t.u. e poi dal Tribunale sulla scortaData pubblicazione 24/06/2026della deliberazione 644/2011 della Giunta regionale – approvativa dello schemadei contratti-ponte del 2011 - irriferibile, ratione temporis, al caso di specie (cfr.ricorso, pag. 7).10. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.11. Il motivo non si confronta con la “ratio decidendi” dell'impugnato dictum(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione de-vono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della spe-cificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata).Invero, contrariamente all'assunto della ricorrente, la Corte di Campobassoha considerato l'impatto del “jus superveniens”, in sede di disamina del quartomotivo dell'appello principale, con cui l'Ente regionale già aveva addotto l'asse-rita violazione dell'art. 16 bis del d.l. n. 95/2012.Più esattamente, la Corte d'appello, per un verso, ha dato atto che il Tribunaleaveva atteso alla puntuale ricostruzione della normativa relativa alla “materiadel contributo statale agli oneri del trasporto pubblico regionale ed in particolareai costi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro”.Ovvero aveva espressamente richiamato i contenuti dell'art. 23, 1° co., deld.l. n. 355/2013, dell'art. 1, commi 295, 296 e 297, della legge n. 244/2007nonché della legge n. 135/2012 di conversione del d.l. n. 95/2012.Ed aveva concluso, in linea con le prospettazioni della stessa appellante prin-cipale, nel senso che il finanziamento del trasporto pubblico locale è rimesso invia esclusiva alle Regioni, che a decorrere dal 22.8.2013 vi fanno fronte attin-gendo “alla compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul petrolio”, sic-ché l'unico vincolo consiste “nell'impossibilità di destinare tali finanziamenti asettori diversi dai trasporti locali” (cfr. sentenza d'appello, pagg. 9 – 10. Il mec-Numero registro generale 13326/2025Numero sezionale 1616/2026Numero di raccolta generale 21575/2026canismo di contribuzione dei C.C.L.N. degli autoferrotranvieri di cui al d.l. n.Data pubblicazione 24/06/2026355/2003 (convertito con modificazioni dalla legge n. 47/2004), al d.l. n.16/2005 (convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2005) e alla legge n.296/2006 è stato per le Regioni a statuto ordinario superato, dapprima, dall'art.1, commi 295 e ss., della legge n. 244/2007 e, poi, dall'art. 16 bis, 1° e 2° co.,del d.l. n. 95/2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012); si èistituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri deltrasporto pubblico locale; sicché le Regioni a Statuto ordinario ricevono risorsesenza alcuna distinzione di sorta e senza alcun specifico vincolo di destinazione,se non quello di devolvere le somme al servizio del trasporto pubblico locale. Alriguardo cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 5804 del 23.8.2019).Più esattamente, la Corte d'appello, per altro verso, ha rimarcato che la pun-tuale ricostruzione del quadro normativo operata dal primo Giudice non valevaa smentire “la pregnante considerazione della sentenza impugnata” secondo cuiciò che esplicava valenza nella specie era la disciplina convenzionale del rap-porto tra la Regione Molise e la l'A.T.M., nel cui quadro, “stante (…) il richiamodel nuovo contratto di servizio ai precedenti accordi contrattuali (…) e stante ladestinazione del fondo nazionale alla copertura dei costi del TPL, permane[va]il diritto dell'impresa affidataria alla copertura del costo del rinnovo contrattualedei dipendenti addetti al settore” (così sentenza d'appello, pag. 13).Condivisibilmente, perciò, la controricorrente evidenzia che, “come ricono-sciuto nella sentenza d'appello, è quindi il contratto, prima ancora che la legge,il titolo azionato da ATM, al cui rispetto la Regione rimane vincolata (…) (cosìcontroricorso, pag. 11).12. Le ulteriori ragioni di censura in secondo luogo veicolate dal mezzo indisamina si risolvono in doglianze “di merito”.Numero registro generale 13326/2025Numero sezionale 1616/2026Numero di raccolta generale 21575/2026Data pubblicazione 24/06/2026Cosicché soccorre l'insegnamento secondo cui con il ricorso per cassazione laparte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa inter-pretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione dellafattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamentidi fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass.(ord.) 7.12.2017, n. 29404).Per giunta, per nulla la ricorrente ha ottemperato all'onere dell' “autosuffi-cienza” con riferimento alla delibera della Giunta regionale n. 644/2011 (cfr.Cass. (ord.) 24.1.2022, n. 1951; Cass. (ord.) 23.4.2024, n. 10927).13. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la “violazione dell'art. 1362c.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.” (così ricorso, pag. 7).Deduce che la Corte di Campobasso ha avallato le conclusioni della c.t.u.espletata in primo grado e nondimeno la c.t.u. “appare viziata e inattendibile”(così ricorso, pag. 7).Deduce che va rimarcato il dato dirimente, “desunto dal contratto di serviziodel 2015 – applicabile ratione temporis – per cui non vi è più alcun accenno agliimporti dovuti a titolo di compartecipazione al gettito delle accise” (così ricorso,pag. 8).Deduce segnatamente che l'art. 9 del contratto del 2015 non contiene alcunapattuizione relativa all'obbligazione di pagamento, da parte della Regione, in viaseparata ed ulteriore dei maggiori costi derivanti dagli adeguamenti del C.C.N.L.(cfr. ricorso, pag. 9).Deduce segnatamente che neppure nell'atto aggiuntivo stipulato dalle partiin data 22.5.2015 si prevede alcunché in merito (cfr. ricorso, pag. 9).Deduce dunque che, in assenza di una specifica clausola, nessun diritto alrimborso spettava alla “A.T.M.”.Numero registro generale 13326/2025Numero sezionale 1616/2026Numero di raccolta generale 21575/2026Deduce più esattamente che il 3° co. dell'art. 9 del contratto del 2015 ricalcaData pubblicazione 24/06/2026il corrispondente meccanismo di cui al contratto del 2011, sicché il riconosci-mento di costi ulteriori “non può che avvenire nel contesto e all'esito della veri-fica contabile” (così ricorso, pag. 11).14. Il secondo motivo di ricorso è analogamente inammissibile.15. Il mezzo in disamina veicola evidentemente censure ermeneutiche.In questi termini soccorre l'elaborazione di questa Corte.Ovvero l'insegnamento secondo cui l'interpretazione del contratto, traducen-dosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve inuna indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione perviolazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod.proc. civ., oppure per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussionetra le parti ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 14.7.2016, n. 14355; Cass. sez. lav. 4.4.2022, n. 10745).Ovvero l'insegnamento secondo cui né la censura ex n. 3 né la censura ex n.5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica delrisultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrap-posizione di una differente interpretazione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr.Cass. 2.5.2006, n. 10131).16. Nel solco delle enunciate indicazioni si osserva quanto segue.L'interpretazione patrocinata dalla Corte di Campobasso è ineccepibile in di-ritto e non è inficiata da alcuna forma di “anomalia motivazionale” rilevante, allastregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle Sezioni Unite di questa Corte,in rapporto alla previsione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ.Le censure dalla ricorrente addotte si risolvono tout court nella prefigurazionedella maggior plausibilità della patrocinata antitetica interpretazione.Numero registro generale 13326/2025Numero sezionale 1616/2026Numero di raccolta generale 21575/2026Data pubblicazione 24/06/202617. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrenteva condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudiziodi legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.18. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr.Cass. Sez. Un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente, Regione Molise, a rimborsare alla controricorrente,“Azienda di [OSCURATO:PERSONA] - A.T.M.” s.p.a., le spese del presente giudizio dilegittimità, che si liquidano in complessivi euro 12.200,00, di cui euro 200,00per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%ed accessori di legge;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 9 aprile 2026.Il presidenteGuido Mercolino