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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2023

Cassazione n. 00174/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la ribadita sussistenza del dei delitti contestati, risulta reiterativo, basato su considerazioni schiettamente fattuali e manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai lamentati vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr. pp. 3-7, c:he sottolineano come la consapevolezza dell'intervenuta confisca potesse desumersi, oltre che dal contesto familiare in cui è maturata la condotta, anche da un'attenta disamina in sinossi della documentazione in atti), né la rinuncia alla prescrizione vale a superare; Considerato che il secondo motivo di ricorso, in tema di circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo cui la richiesta delle stesse deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi, come si evince a pagina 7 della sentenza impugnata (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la ribadita sussistenza del dei delitti contestati, risulta reiterativo, basato su considerazioni schiettamente fattuali e manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai lamentati vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr. pp. 3-7, c:he sottolineano come la consapevolezza dell'intervenuta confisca potesse desumersi, oltre che dal contesto familiare in cui è maturata la condotta, anche da un'attenta disamina in sinossi della documentazione in atti), né la rinuncia alla prescrizione vale a superare; Considerato che il secondo motivo di ricorso, in tema di circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo cui la richiesta delle stesse deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi, come si evince a pagina 7 della sentenza impugnata (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00174/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris