CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34603/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso n. 5732/2023r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e di- fesa,giusta procura rilasciata con la comparsa di costituzione di nuovo difensore, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], i l qualedichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzodi posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazzale di [OSCURATO:PERSONA], n. 121; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] 02 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato agli atti, il quale dichiara di voler rice- vere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento 2RG n. 5732/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domici- liata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 28 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Cortedi appello dell'Aquila n. 1818/2022, depo- sitata il 23/12/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 2/10/ 2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.L'[OSCURATO:PERSONA]Vasto era debitrice nei confronti della Casa di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., a titolo di saldo delle prestazioni sanitarie erogate in favore degli assistiti negli anni 2005, 2006 e 2007 in re- gime ambulatoriale e di ricovero ospedaliero in esecuzione dei con- tratti stipulati il 10/3/2005 ed il 14/3/2005 con la Regione Abruzzo. La creditrice Casa di Cura cedeva il credito con atti del 15/12/ 2005 e del 18/6/2006 alla [OSCURATO:SOCIETA]., che cedeva a sua volta il credito alla International factors Italia –Ifitalia. La IFITALIA chiedeva l' emissione di decreto ingiuntivo nei con- fronti della debitrice Asl, per conseguire il pagamento della somma di euro 40.858,86, quale cessionaria dei crediti. 2. Il Tribunale di Chieti, con sentenza n. 150 del 14/3/2015 , a seguito di opposizione della ASL,rigettava la domanda formulata da IFITALIA. In particolare, il Giudice riteneva inopponibili alla Asl le cessioni di credito stipulateil 15/12/2005 e il 18/6/2006 tra la Casa di Cura e la TOSINVEST, quale cessionaria del ramo d'azienda della Casa di Cura, «in difetto di adesione da parte del debitore [ASL], ai sensi degli artt.69 e 70 r.d. n. 2440 del 1923». 3. Proponeva appello IFITALIA. 3RG n. 5732/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 4. [OSCURATO:PERSONA] dell'Aquila, con sentenza n.1818/2022, de- positata il 23/12/2022, rigettava l'appello. La Corte territoriale premetteva che la disciplina dettata dagli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2240 del 1923 trovava applicazion e solo all'Amministrazione statale, ma non alle altre Amministrazioni di- verse dallo Stato, e neppure nei confronti delle Asl. Infatti, la Asl,sin dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,aveva eccepito che la cessione dei crediti non le era op- ponibile, ai sensi dell'art.13 dei contratti stipulati tra la Casa di Cura e la Regione Abruzzo. L'art.13 richiamato stabiliva espressamente che la cessione dei crediti «dovrà essere accettata dalla Regione Abruzzo - [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] degli Acquisti ai sensi e per gli effetti degli artt. 69 e 70 del r.d.n. 2440 del 18 novembre 1923». [OSCURATO:PERSONA] escludeva l ' applicabilità alla clausola soprain- dicatadell'art. 1341, secondo comma, c.c., ch e presupponeva che il contratto fosse stato predisposto unilateralmente da una delle parti. Nella specie, invece, «come risulta dalle premesse contrattuali, lo schema degli accordi fra Regione, aziende sanitarie e strutture private accreditate venne redatto sulla base dell'accordo raggiunto fra i rappresentanti delle parti, fra cui la Casa di [OSCURATO:PERSONA], sintetizzato nel verbale in data 10/2/2005, legato alle delibere della [OSCURATO:PERSONA] n. 204 e 206 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che approvarono tali schemi contrattuali». Inoltre - a giudizio della Corte territoriale - era ravvisabile un apprezzabile interesse della Regione in relazione al divieto di ces- sione dei crediti, in mancanza della sua autorizzazione, «consistente nell'esigenza di evitare che durante l'esecuzione del contratto ven- gano meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato ad eseguire le prestazioni per conto della [OSCURATO:PERSONA]». 4RG n. 5732/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] d'appello evidenziava l'infondatezza della tesi della cessionaria, per cui la ratio della disciplina non sarebbe ravvisabile nel caso concreto «perché le cessioni dei crediti erano successive all'esecuzione delle prestazioni in favore dei pazienti». Chiosava, infatti, la Corteterritoriale che «l'esecuzione della sin- gola prestazione in favore del paziente non comporta l'estinzione del vincolo contrattuale, avente ad oggetto l'esecuzione di prestazioni sanitarie nel triennio in favore di un numero non predeterminabiledi pazienti, all'interno del tetto di spesa stabilito dalla Regione». Peraltro, i contratti risultavano stipulati dalla [OSCURATO:PERSONA] con l'ente regionale, che era il soggetto erogatore della spesa previ- sta per l'esecuzione delle prestazioni da parte dei privati. Quanto al pagamento degli acconti da parte dell'Asl, non era rav- visabile attraverso gli stessi un'accettazione tacita della cessione, in quanto tale accettazione doveva essere espressa da parte della Re- gione Abruzzo, «cui andava notificata la cessione, adempimento questo di cui IFITALIA non ha neppure dato prova». Doveva essere confermata, allora, la decisione del primo Giudice, sia pure con diversa motivazione, non essendo opponibili alla Asl le cessioni di credito stipulate tra IFITALIA e la struttura sanitaria in difetto di accettazione da parte della Regione, «sulla base della pat- tuizione contenuta nell'art. 13 del contratto intercorso fra Casa di CuraSanta Lucia e la Regione stessa». 5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione IFI- TALIA, depositando anche memoria scritta. 6. Ha resistito con controricorso la Asl 02 Lanciano-Vasto-Chieti, depositando anche memoria scritta. [OSCURATO:PERSONA]: 5RG n. 5732/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 1.Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce « art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all ' art. 1362 c.c., art.1260 c.c., art. 12 disposizioni preliminari, art t. 69 e 70 r.d. 2440/1923, legge n. 52/1991 e art. 1379 c.c.; art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., con riguardo all'art.132, 2º comma, n. 4, c.p.c., nonché con riguardo all'art.115 e all'art. 116 c.p.c.». Per la ricorrente, infatti, proprio il richiamo dell'art. 13 del con- tratto stipulato tra la Regione Abruzzo della Casa di Cura agli art t. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1923, non poteva che richiamare, sul piano contrattuale, «gli effetti e i limiti di tale normativa speciale». La Corte d ' appello, dunque, pur reputando applicabile l ' art. 13 del contratto, non ha però tenuto conto dei limiti della normativa richiamata dall'art. 13, ossia dei limiti segnati dalla disciplina spe- ciale di cui agli artt. 69 e 70 del r.d.n. 2443 del 1923. L'adesione della stazione appaltante per la cessione dei crediti vantati nei suoi confronti sussiste esclusivamente «finché il contratto sia in corso»; la necessità dell'accettazione del debitore ceduto, e quindi della Asl, deve intendersi «limitata nel tempo e precisamente fino a quando l'opera e il bene non siano stati acquisiti tramite col- laudo», proprio in ragione della peculiare ratiodella normativa, che è quella di evitare che durante l'esecuzione del contratto possano venir meno i mezzi finanziari a l soggetto obbligato alla prestazione in favore della P.A. Qualsiasi limitazione della libertà individuale, ad avviso della ri- corrente, non può incidere permanentemente sul soggetto gravato, potendo esplicare «una efficacia solo se limitata nel tempo ed a con- dizione che vi sia un interesse apprezzabile». Ciò troverebbe conferma anche nell'art.1379 c.c., che prevede che il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di 6RG n. 5732/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio tempo, ese non risponde ad un apprezzabile interesse di una delle parti. Si tratterebbe quindi di una disposizione generale valevole per tutti i contratti. La Corte d ' appello non avrebbe invece valutato se il contratto poteva ancora ritenersi in corso al momento della domanda, e, «an- cora più precisamente, al momento della decisione». Per la ricorrente, dunque, l'obbligo dell'accettazione da parte della Regione non era più attuale, in quanto il contratto era stato adempiuto, con le dimissioni del paziente, essendosi esaurita la pre- stazione. Del resto, le prestazioni dovevano essere adempiute nel triennio 2005-2007, mentre il ricorso per decreto ingiuntivo era stato pre- sentato il 7/5/2010, quando le prestazioni dovevano ormai essere concluse. Tra l'altro, nella specie, ad avviso della ricorrente, non era previ- sto nessun collaudo, né parziale, néfinale, che attestasse l' acquisi- zione del bene da parte della P.A. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe neppure tenuto conto che la Asl aveva provveduto a pagare ad IFITALIA cessionaria una parte delle somme, «dando così atto di avere ritenuto pagabili le singole presta- zioni erogate». Per la ricorrente, «gli intervenuti pagamenti parziali eseguiti in diretto favore della cessionaria del credito costituivano la prova della avvenuta adesione della Regione al trasferimento, stante la man- canza di alcuna formalità normativizzata volta a regolare e rendere efficace la pattuita adesione». Le disposizioni di cui agli artt. 69 e 70 del r.d. n. 244 0/19 23, richiamate dall ' art. 13 del contratto, prevedevano precisi adempi- menti e formalità per rendere opponibile la cessione al debitore ce- 7RG n. 5732/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio duto, ma «non risulta esservi pari previsione procedimentale per la sua accettazione». Per tale ragione, l'accettazione di cui all'art. 13 del contratto po- teva essere desunta anche da fatti concludenti. Tra l'altro, la sentenza della Corted'appello era intervenuta solo nel 2022, quando le prestazioni erano ormai state completamente eseguite, sicché la condizione dell'azione si era verificata, dovendo sussistere al momento della pronuncia. Non avendo più rilievo pro- cessuale la data in cui i crediti erano stati ceduti. 2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce «art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., in relazione all'art. 1341 c.c., l ' art. 1355 c.c. ed all'art.1418 c.c.». La clausola contenuta all'art.13 dei contratti citati è frutto di uno sbilanciamento dei poteri contrattuali regionali nei confronti del con- traente più debole, con conseguente inefficacia per protezione del soggetto vessato, trattandosi di una condizione che assumerebbe carattere meramente potestativo e, quindi, non operativa. Tra l'altro la clausola non era stata approvata per iscritto ex art.1341 c.c. Per la ricorrente l'inserimento dell'autorizzazione regionale alla cessione era statoimposto, e non oggetto di libere intese. Era stata attribuita alla Regione Abruzzo una condizione mera- mente potestativa e, quindi, nulla ex art.1418 c.c. Peraltro, a nulla poteva giovare la circostanza che le pattuizioni contrattuali «siano state preventivamente vagliate dall'associazione di categoria e ciò per la semplice ragione che le stesse non vincolano i propri consociati, né possono impegnare gli stessi in obbligazioni penalizzanti e contra iusné, peraltro, è stata data prova che la Casa di CuraSan [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], fosse, al tempo, tra i partecipanti della società di categoria, né che lo schema contrat- 8RG n. 5732/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio tuale in concreto adottato sia identico a quello concordato con le associazioni di categorie, né che queste ultime abbiano inviato una informativa al riguardo ai propri consociati». 3. Il primo motivo è inammissibile. 3.1. In sostanza, la ricorrente chiede una diversa interpretazione del contenuto della clausola di cui all'art. 13 del contratto stipulato tra la Regione Abruzzoe la Casa di [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, la ricorrente non indica, né le disposizioni ermeneutiche che sarebbero state eventualmente violate da parte della Corted'ap- pello, né i criteri interpretativi che il Giudice di merito avrebbe dovuto utilizzare. Ed infatti, la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda de- nunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpre- tazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l ' onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi di- scostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposi- zione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sen- tenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrat- tamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più inter- pretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto interpre- tazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legitti- mità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 6156; anche Cass., sez. 3, 24/10/2023, n. 29532; Cass., n. 5647 del 2019; Cass. n. 6125 del 2014; Cass. n. 16254 del 2012; Cass. n. 24539 del 2009; Cass. n. 11193 del 2003). Inoltre, deve osservarsi che, in tema di ermeneutica contrat- tuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al conte- 9RG n. 5732/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio nuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell'ipotesi di vio- lazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt.1362 e ss. c.c. Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali (Cass., 15/11/2017, n. 27136; Cass., sez. 1, 20/1/2021, n 995). Tale onere di allegazione dei corretti criteri legali di ermeneutica contrattuale non è stato in alcun modo ottemperato da parte della ricorrente, benché la Corte d ' appello abbia compiuto una adeguata interpretazione dell'art. 13 de i contratti stipulati tra la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Invero, la Corte territoriale ha preso spunto dalla giurispru- denza di legittimità,che ha ritenuto inapplicabile gli artt. 69 e 70 del r.d.n. 2 4 40 del 1923 ai contratti stipulati tra la società accreditata e le Asl o le regioni. Infatti, costituisce principio giurisprudenziale di legittimità uni- voco quello per cuil'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che rigua rda la sola A mmini- strazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analo- gica o estensiva con riguardo ad Amministrazioni diverse, sicché esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle Amministrazioni statali(Cass., sez. 3, 21/12/2017, n. 30658). 10RG n. 5732/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sensi art. 69 delr.d. n. 2440 del 1923 «[l] e cessioni, le dele- gazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le op- posizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento». 5. [OSCURATO:PERSONA] ha, poi, correttamente ritenuto che doveva farsi applicazione dell'art. 13 dei contratti stipulati tra la Regione Abruzzo e la Casa di [OSCURATO:PERSONA], con specifico richiamo agli artt. 69 e 70 del r.d.n. 2440 del 1923. La clausola è stata ritualmente trascritta nel ricorso per cassa- zione («nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, la Struttura si impegna a no- tificare la cessione stessa, oltre che alla Regione, alla azienda sani- taria locale competente e alla [OSCURATO:SOCIETA]., nella sua qualità di Orga- nismo di monitoraggio e gestione finanziaria ai sensi del già citato art.38 della Legge n. 146/1996 e stante le competenze alla stessa attribuita in virtù dell'art.10 del presente contratto. La predetta ces- sione dei crediti dovrà essere accettata dalla Regione Abruzzo - Di- rezione Sanità - [OSCURATO:PERSONA] degli Acquisti ai sensi e per gli effetti degli artt. 69 e 70del r.d. n. 2440 del 18 novembre 1923 ) ». Pertanto, la Corteterritoriale ha affermato, in modo corretto, la necessità della accettazione della cessione del credito da parte della Regione Abruzzo, proprio ai sensi dell'art. 13 dei contratti stipulati tra la Regionee la Casa di [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, il Giudice disecondo grado ha anche sottolineato che le duecessioni di credito non sono stat e in alcun modo notificate alla Regione Abruzzo(cfr. pag. 9 della motivazione della sentenza d'ap- pello:«va osservato che l'accettazione doveva essere espressa dalla 11RG n. 5732/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], cui andava notificata la cessione, adempimento questo di cui IFITALIA non ha neppure dato prova»). Nel ricorso per cassazione la società si è limitata, sul punto, a scrivere «essendo stati gli atti di cessione redatti a mezzo notaio e notificati a mezzo ufficiale giudiziario», senza neppure riportare il contenuto di tali atti. 6. Non può essere seguita neppure la tesi della ricorrente, per cui,proprio per il rimando espresso agli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1923, doveva essere richiamato l'intero sistema in cui tali dispo- sizioni si inserivano, nel senso che dovevano essere fatti propri «gli effetti e i limiti di tale normativa speciale»; sicché l'obbligo di accet- tazione da parte della Regione Abruzzosussisteva «finché il contratto sia in corso», dovendo intendersi limitato nel tempo e precisamente fino a quando l'opera o il bene non siano stati acquisiti tramite col- laudo. Nella specie, invece, ad avviso della ricorrente, al momento di richiesta del decreto ingiuntivo in data 7/5/2010, le prestazioni rela- tive al triennio 2005-2007 erano state adempiute, non trovando più applicazione l'art.13 dei contratti. 7. Sul punto deve osservarsi che questa Corte, con una recente pronuncia, ha ritenuto che i l divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, non si applica ai crediti vantati nei confronti delle aziende sanitarie locali, da ritenersi enti estranei al novero delle Am- ministrazioni statali; tuttavia, laddove le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, abbiano richiamato la normativa sulla contabi- lità di Stato, con specifico riferimento alle modalità di accettazione della cessione di credito, quest'ultima deve avvenire necessaria- mente mediante forma scritta ad substantiam(Cass., sez. 1, 24/10/ 2023, n. 29420). 12RG n. 5732/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] premette che la disciplina di cui agli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1993 si applica solamente ai rapporti di durata come l'ap- palto ela somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legisla- tore ha ravvisato, in deroga al principio generale previsto dal codice civile, il consenso del debitore ceduto per l'efficacia della cessione del credito, per l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'am- ministrazione, e possa risultare così compromessa la regolare pro- secuzione del rapporto (Cass., sez. 1, 24/10/2023, n. 29420; Cass., n. 24758 del 2021; Cass. n. 18339 del 2014). La legge di contabilità di Stato stabilisce che, quale condizione di efficacia della cessione, è necessaria, oltre che la notificazione, l'e- spressa accettazione da parte dell'amministrazione interessata della cessione (Cass. n. 29420 del 2023; Cass. n. 2541 del 2007). Tale disposizione si applica solo nel caso in cui il contratto sia stato stipulato con l'aAministrazione statale, sicché non si applica nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle Amministrazioni statali (Cass. n. 29420 del 2023; Cass. n. 30658 del 2017; Cass. n. 32788 del 2019). 7.1. Ove però siano state le parti a richiamare, nell'ambito della loro autonomia negoziale, il contenuto e la disciplina degli artt. 69 e 70 del r.d.n.2440 del 1923, tra l'altro nell' ambito di una controversia riguardante l'[OSCURATO:PERSONA]Sulmona-L'Aquila nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- tor, con riferimento proprio all'art. 13 del contratto stipulato tra le parti, che è del medesimo contenuto di quello ora in contestazione, si è affermato che «le parti hanno quindi richiamato la normativa sulla contabilità di Stato con lo specifico riferimento alle modalità di accettazione della cessione di credito, da farsi con “assenso formale”, 13RG n. 5732/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio così estendendo al loro negozio e alle successive vicende la più strin- gente disciplina prevista per i contratti dell'amministratore statale, imponendo un quid pluris alla condizione di efficacia della cessione nei confronti del ceduto, cioè un'esplicita manifestazione di consenso all'altro negozio e quindi, di conseguenza, la forma scritta ad sub- stantiamdi detta adesione» (Cass., n. 29420 del 2023). 7.2. Come si vede, per questa Corte, una volta operato il ri- chiamo agli artt. 69 e 70 del r.d.n. 244 0/ 1923 ad opera di una clau- sola del contratto stipulato tra le parti, che prevede la necessità dell'accettazione da parte della Regione, è necessaria, ai fini della efficacia della cessione nei confronti del ceduto, l'accettazione da parte della Regione con forma scritta ad substantiam , senza che debba porsi l'ulteriore questione dell'avvenuto adempimento o meno delle prestazioni, al momento della stipula dei contratti di cessione. 8. Peraltro, anche a voler tener conto della tesi della ricorrente, non v'è dubbio che le prestazioni contrattuali erano previste per il triennio 2005-2007, mentre le cessioni del credito alla cessionaria IFITALIA sono avvenute il 15/12/2005 e il 18/6/2006, quando i rap- porti contrattuali non erano completamente esauriti. Pur applicando, in ipotesi, la tesi della ricorrente, in ordine ai limiti contenuti negli artt. 69 e 70 del r.d.n. 244 0/ 1923, in base alla qualetali limitazioni sussistono esclusivamente fino al momento del collaudo, non può non tenersi conto del fatto che, al momento di stipula delle duecessioni di credito, i rapporti contrattuali per il trien- nio 2005-2007, non erano in alcun modo esauriti, ben potendo pe- raltro la PA procedere ai controlli ed alle verifiche del caso, in quanto l'art. 13 del contratto do veva essere notificato, oltre che alla Re- gione, anche all'azienda sanitaria locale competente e alla [OSCURATO:SOCIETA]. «nella sua qualità di organismo di monitoraggio e gestione fi- nanziaria». 14RG n. 5732/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] punto la Corted'appello ha con chiarezza espresso il proprio pensiero, rilevando che ricorreva «un apprezzabile interesse della Regionein relazione al divieto di cessione dei crediti in difetto della sua autorizzazione, consistente nell'esigenza di evitare che durante l'esecuzione del contratto vengano meno i mezzi finanziari al sog- getto obbligato ad eseguire le prestazioni per conto della pubblica amministrazione»; con l'aggiunta per cui «l'esecuzione della singola prestazione in favore del paziente non comporta l'estinzione del vin- colo contrattuale, avente ad oggetto l'esecuzione di prestazioni sa- nitarie nel triennio in favore di un numero non predeterminabiledi pazienti, all'interno del tetto di spesa stabilito alla Regione». [OSCURATO:PERSONA] anche ritenuto che la cessione dei crediti verso lo Stato, derivanti da contratti di somministrazione, fornitura o ap- palto, può avvenire quando detti contratti sono “in corso”, solo previa adesione dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923. Ne deriva che l'inefficaciadi detta cessione verso l ' A mministra- zione può essere pronunziata dal giudice quando accerti, non solo che la notifica della cessione non seguita dall'adesione della P.A.sia avvenuta durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, ma an- che che questo sia ancora “in corso” all'epoca della decisione, in quanto l'esaurimento dell'esecuzione del contratto determina l'insus- sistenza della causa di inefficacia della cessione (Cass. n. 9789 del 1994; Cass., sez. 1, 13/10/2000, n. 13075; Cass., sez. 3, 21/9/ 2005, n. 18610). Tuttavia, nella specie, la Corted'appello ha accertato che non v'è stata alcuna notifica in favore della Regione della cessione del cre- dito. 15RG n. 5732/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 8.1. Né, del resto, i pagamenti degli acconti in favore della ces- sionaria IFITALIA potevano essere considerati come manifestazione implicita di consenso da parte della Regionealla cessione dei crediti. Ed infatti, come detto, una volta che le parti, nell'ambito della loro piena autonomia contrattuale, abbiano fatto riferimento alle di- sposizioni di cui agli artt. 69 e 70 del r.d. n. 244 0 del 1923, in rela- zione alle modalità di accettazione della cessione di credito, quest'ul- tima deve avvenire necessariamente mediante forma scritta ad sub- stantiam(Cass. n. 29420 del 2023). Del resto, in tema di ricognizione di debito, ove l'atto ricognitivo provenga dalla [OSCURATO:PERSONA], lo stesso richiede la forma scritta ad substantiame la prova della sua esistenza e del suo con- tenuto non può essere fornita né attraverso la confessione, né me- diante la testimonianza (Cass., sez. 1, 25/1/2022, n. 2091). 9. Il secondomotivo di impugnazione è infondato. [OSCURATO:PERSONA] ha compiutamente motivato nel senso che gli elementi del contratto sono stati stipulatiattraverso trattative tra le parti, che hanno comportato anche l'inserimento dell'art.13 all ' in- terno del negozio. In modo limpido, la Corte territoriale ha sancito che «come ri- sulta dalle premesse contrattuali, lo schema degli accordi fra Re- gione, Aziende sanitarie e le strutture private accreditate venne re- datto sulla base dell'accordo raggiunto fra i rappresentanti delle parti, fra cui la [OSCURATO:PERSONA], sintetizzato nel verbale in data 10/2/2005, allegato alle delibere della Giunta regionale n.204 e 206 del 28/2/2005, che approvarono tali schemi contrattuali». Attraverso una valutazione pienamente meritale, dunque, la Corted ' appello ha escluso trattarsi di contratti predisposti unilate- ralmente dalla Asl, con conseguente inapplicabilità dell'art.1341, se- 16RG n. 5732/2023 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio condocomma, c.c., in tema di clausole vessatorie, che necessitano, per la loro validità, dell'approvazione specifica per iscritto. Tale valutazione di merito non può essere messa in discussione in sede di legittimità. 10. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il princi- pio della soccombenza, a carico della ricorrente e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M rigetta il ricorso; condanna la ric