CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03224/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 337, 582, 585, 635, 625 n. 7 e 385 cod. pen., rideterminando la pena inflittagli in primo grado nella misura di due anni e quattro mesi di reclusione, previo riconoscimento della continuazione tra gli illeciti. Con un unico motivo di censura, il ricorrente si lamenta esclusivamente della ribadita affermazione di responsabilità in ordine al delitto di evasione dagli arresti domiciliari. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché basato su motivo, oltre che formulato in termini generici, non proponibile in sede di legittimità, circoscritto alla mera contestazione nel merito dell'esito decisorio della pronuncia, per quanto limitato ad uno solo degli addebiti. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 novembre 2021 Il consigli re estensore [OSCURATO:PERSONA] ,4fina P