CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 marzo 2022
Cassazione n. 34535/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Rilevato che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato trattato il procedimento n. 39297/2021 R.G.N.R., relativo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona il 12/10/2020; rilevato che per un mero errore materiale, nel dispositivo inserito nel ruolo di udienza predisposto all'esito della camera di consiglio, è stato annotato l'annullamento con rinvio alla Corte di Appello di Perugia e non al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la materialità dell'errore emerge chiaramente dalla circostanza che l'annullamento è stato disposto a seguito dell'accertamento di una nullità verificatasi nel corso di una udienza celebrata dal Tribunale letto l'art. 625 bis, comma 3, cod. proc. pen.; ritenuto necessario procedere alla correzione del dispositivo contenuto nel ruolo di udienza nel senso che le parole "annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia" sono sostituite dalle seguenti: "annulla la sentenza impugnata e quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]"; P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel ruolo dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con riferimento al dispositivo pronunciato nel procedimento n. 39297/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che le parole "annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia" sono sostituite dalle seguenti: "annulla la sentenza impugnata e quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]"; Così deciso in Roma, il 15 settembre