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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 novembre 2022

Cassazione n. 36765/2022

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9830/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], oggi incorporata da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 204, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 23 76/2017 depositata il12/10/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Bologna, sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed il promotore finanziario [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la condanna di questi ultimi al risarcimento del danno per l’importo di € 450.000,00, per avere l’Aschieri, in violazione dei suoi doveri professionali, fornito dolosamente false informazioni, idonee a trarlo in inganno, sugli esiti di investimenti in quote di fondi comuni di investimento lussemburghesi, ha condannato l’istituto bancario e l’Aschieri in solido al pagamento della somma di € 38.320,04.

Il giudice di primo grado ha riconosciuto la sussistenza di un nesso causale tra la condotta del promotore e le perdite subite dal Fogli limitatamente al periodo dal 31.3.2001 al 29.6.2001, atteso che in tale lasso di tempo all’inadempimento dell’Altieri si era aggiunto la responsabilità diretta della banca, per violazione dell’art. 28 comma 4° reg. consob n. 11522/1998, per non avere informato il cliente che si erano verificate perdite superiori al 30% del capitale.

La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 2376/2017, depositata il 12.10.2017, ha rigettato l’appello principale proposto dal Fogli e, in accoglimento degli appelli incidentali principali proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha rigettato le domande proposte dal Fogli.

Il giudice d’appello, sul rilievo che [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato un servizio di mera negoziazione per l’acquisto e sottoscrizione di prodotti finanziari e non era stato stipulato un contratto di gestione di portafogli, ha osservato che l’interpretazione estensiva dell’art. 28 comma 4° reg. consob, adottata dal primo giudice, non poteva essere condivisa, con la conseguenza che il particolare obbligo di informazione, successivo all’acquisto dei prodotti finanziari, prescritto dalla predetta normaa carico dell’intermediario, non poteva trovare applicazione.

Quanto alle dedotte “false informazioni” fornite dal promotore sull’andamento degli investimenti, il giudice d’appello ha ritenuto che gli elementi di prova (CTU, testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) posti dal giudice di primo grado a conferma dell’assunto attoreo non erano sufficienti a provare, con la dovuta certezza, la sistematica attività di disinformazione imputata all’Aschieri, né era mai stato chiarito dal Fogli per quali ragioni il predetto lo avrebbe tratto in errore, non essendo stati contestati al promotore ammanchi a lui imputabili o altre attività illecite che avrebbe avuto necessità di “coprire”.

In ogni caso - ha osservato, infine, il giudice d’appello - anche volendo ammettere che l’Aschieri per ben due anni diede al Fogli informazioni in contrasto con la documentazione ufficiale proveniente da F F, il nesso causale tra tale colposo inadempimento ed il danno fu “neutralizzato” dalla grave ed inescusabile negligenza del Fogli nella valutazione dei rendiconti e degli estratti conto inviatigli dalla banca, che evidenziavano, puntualmente, le perdite subite e gli esiti negativi dei suoi investimenti, tenuto conto che il Fogli operava da lunghi anni nei mercati finanziari, effettuando, anche prima dei fatti di causa, “a ragion veduta” investimenti nel settore azionario comportanti un certo grado di rischio.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed il promotore finanziario [OSCURATO:PERSONA] hanno entrambi resistito in giudizio, ciascuno con proprio controricorso.

La parte ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], quale società incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 28 del regolamento consob n. 11522/1998, nonché dell’art. 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 2733 cod. civ… Deduce il ricorrente che la [OSCURATO:PERSONA] non ha agito quale mero esecutore materiale di ordini, ma ha svolto una capillare attività di consulenza tramite il proprio agente Aschieri, con la conseguenza che la banca avrebbe dovuto fornire informazioni relative agli investimenti in epoca successiva all’acquisto dei titoli finanziari.

2. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Va preliminarmente osservato che la Corte d’Appello, con una valutazione in fatto che non è sindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. (vizio neppure dedotto dal ricorrente), ha accertato che l’istituto bancario ha prestato un servizio di mera negoziazione per l’acquisto e la sottoscrizione di prodotti finanziari, mentre il ricorrente ha stipulato un contratto di gestione portafoglio con altra società ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].).

Ne consegue che correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che l’intermediario non fosse tenuto a fornire informazioni relativamente agli investimenti in prodotti finanziari in epoca successiva al loro acquisto.

In proposito, questa Corte, con sentenza n. 16318/2017 (conf.

Cass. n. 14691/2018), ha enunciato il principio di diritto secondo cui tema di contratti relativi a strumenti finanziari, deve escludersi che l’intermediario nella compravendita di valori mobiliari, quando abbia stipulato con il cliente solo un contratto di deposito titoli in custodia e am ministrazione, abbia un obbligo di informazione, proprio del contratto di gestione del portafoglio, relativo all'aggravamento del rischio dell’investimento già effettuato.

Né la circostanza enunciata dal ricorrente, secondo cui la banca, per il tramite, del promotore finanziario, avrebbe svolto una non meglio precisata attività di consulenza – deduzione di cui i controricorrenti denunciano la tardività, per essere stata svolta solo con la comparsa conclusionale del giudizio di secondo grado - è idonea a far sorgere gli obblighi di informazione successiva all’acquisto previsti dall’art. 28 comma 4° regolamento consob, essendo la loro previsione circoscritta alla sola fattispecie tipica del contratto di gestione di portafoglio.

3. Con il secondo motivo la violazione degli artt. 132 comma 1° n. 4,116, 61 e 191 cod. proc. civ..

Deduce il ricorrente che la Corte d’Appello ha disatteso le risultanze della CTU e negato l’ingresso ad un supplemento di indagine con una motivazione apparente e/o perplessa.

4. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che la Corte d’Appello ha disatteso le risultanze della CTU con un’ampia motivazione, avendo evidenziato che le conclusioni peritali si fondavano su scritture asseritamente a pugno dell’Aschieri, che erano state, tuttavia, disconosciute da quest’ultimo e che il richiesto ampliamento delle indagini peritali non avrebbe comunque consentito di interpretare in maniera certa le annotazioni meramente numeriche apposte a mano dall’Aschieri.

Si tratta di argomentazioni che non sono affatto apparenti né contraddittorie o perplesse che il ricorrente pretende di smentire prospettando, inammissibilmente, una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello, ed invocando, altresì, inammissibilmente una diversa valutazione delle prove.

5. Con il terzo motivo è stato dedotto l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1° n.5 cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello omesso l’esame del fatto costituito dal messaggio informativo veicolato dai documenti.

Deduce il ricorrente che per comprendere la rilevanza della questione occorre premettere che potevano ritenersi non controverse le seguenti circostanze di fatto: a) la documentazione parallela a quella ufficiale consegnata dal promotore finanziario conteneva riferimenti ad investimenti effettuati dal Fogli; b) la stessa rispecchiava una situazione patrimoniale non corrispondente al vero.

In sostanza, l’Aschieri avrebbe consegnato falsi prospetti contabili relativi agli investimenti del ricorrente, che avrebbero indotto quest’ultimo in errore sulla sua situazione patrimoniale e la Corte ha omesso l’esame di tale circostanza.

6. Il motivo è inammissibile.

La Corte d’Appello ha accolto l’eccezione sollevata dal promotore finanziario (vedi pag. 11 della sentenza impugnata) secondo cui la questione dell’asserita falsità dei prospetti contabili era stata dedotta dallo stesso per la prima volta in sede di appello e costituiva pertanto un fatto nuovo.

Con tale preciso rilievo della Corte d’Appello - che comunque dimostra che di tale circostanza il giudice di secondo grado non ha affatto omesso l’esame - il ricorrente non si è minimamente confrontato, non curandosi di indicare in quale atto processuale del giudizio di primo grado avrebbe svolto tale allegazione.

In ogni caso, il motivo si appalesa comunque inammissibile, atteso che con l’apparente doglianza della violazione dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., il ricorrente intende, in realtà, sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello.

7. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 2733 cod. civ..

Deduce il ricorrente che il giudizio di inattendibilità espresso dalla Corte d’Appello sulla teste [OSCURATO:PERSONA] è stato condizionato da un travisamento del fatto, avendo la stessa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dedotto che i titoli sottoscritti dalla teste Roventi congiuntamente con il Fogli erano stati dismessi nel 1999 eche lo stesso Aschieri, in sede di interrogatorio formale, aveva escluso la cointestazione dei titoli.

8. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che, a differenza del travisamento della prova, il travisamento del fatto non può essere fatto valere con il ricorso per cassazione (vedi Cass. n. 1163/2020).

In ogni caso, ove si ritenesse che il ricorrente intendesse, in realtà, lamentare, con la sua censura, il travisamento della prova, deve osservarsi che la Corte d’Appello ha fondato il giudizio di inattendibilità della teste Roventi non solo sulla avvenuta cointestazione delle quote di fondi comuni di investimento, ma anche in relazione ai rapporti personali tra la stessa teste ed il ricorrente (era la figlia della compagna del Fogli), motivazione che non solo non è stata specificamente contestata dal ricorrente, ma con cui lo stesso non si è minimamente confrontato.

9. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione o falsa dell’art.1227 cod. civ.

Deduce il ricorrente che deve escludersi l’applicazione dell’art. 1227 cod. civ. in presenza di una condottadolosa del debitore, la quale è idonea ad escludere il nesso causale tra condotta del danneggiato ed il danno.

In particolare, il ricorrente intende contestare l’affermazione del giudice d’appello (vedi pag. 14 della sentenza impugnata) secondo cui, anche a voler, in ipotesi, ammettere che l’Aschieri per ben due anni diede al Fogli informazioni in contrasto con la documentazione ufficiale proveniente da F F, il nesso causale tra tale colposo inadempimento ed il danno fu comunque “neutralizzato” dalla grave ed inescusabile negligenza del Fogli nella valutazione dei rendiconti e degli estratti conto inviatigli dalla banca, che evidenziavano, puntualmente, le perdite subite e gli esiti negativi dei suoi investimenti.

Ad avviso del ricorrente, in presenza una condotta infedele e dolosa, quale quella posta in essere dal promotore finanziario, non vi può essere un concorso di colpa del danneggiato.

Infine, non è configurabile la fattispecie di cui all’art. 1227 comma 2° cod. civ. in assenza di prova di collusione o consapevole acquiescienza del danneggiato.

10. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che l’assunto ipotetico della Corte (“anche volendo, in ipotesi, ritenere che….”) non è che una seconda ratio decidendi rispetto a quella principale affermata dalla Corte d’Appello, secondo cui non erano stati forniti dal ricorrente sufficienti elementi idonei a provare, con la dovuta certezza, che l’Aschieri avesse svolto una sistematica attività di disinformazione ai danni dello stesso, nel riportargli gli esiti dei suoi investimenti.

Orbene, è orientamento consolidato di questa Corte che qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" (quelle esaminate nei punti precedenti) rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa ( vedi Cass. n. 11493 del 11/05/2018).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore di ciascun controricorrente delle spese processuali che liquida in € 14.200, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9830/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], oggi incorporata da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 204, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 23 76/2017 depositata il12/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Bologna, sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed il promotore finanziario [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la condanna di questi ultimi al risarcimento del danno per l’importo di € 450.000,00, per avere l’Aschieri, in violazione dei suoi doveri professionali, fornito dolosamente false informazioni, idonee a trarlo in inganno, sugli esiti di investimenti in quote di fondi comuni di investimento lussemburghesi, ha condannato l’istituto bancario e l’Aschieri in solido al pagamento della somma di € 38.320,04. Il giudice di primo grado ha riconosciuto la sussistenza di un nesso causale tra la condotta del promotore e le perdite subite dal Fogli limitatamente al periodo dal 31.3.2001 al 29.6.2001, atteso che in tale lasso di tempo all’inadempimento dell’Altieri si era aggiunto la responsabilità diretta della banca, per violazione dell’art. 28 comma 4° reg. consob n. 11522/1998, per non avere informato il cliente che si erano verificate perdite superiori al 30% del capitale. La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 2376/2017, depositata il 12.10.2017, ha rigettato l’appello principale proposto dal Fogli e, in accoglimento degli appelli incidentali principali proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha rigettato le domande proposte dal Fogli. Il giudice d’appello, sul rilievo che [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato un servizio di mera negoziazione per l’acquisto e sottoscrizione di prodotti finanziari e non era stato stipulato un contratto di gestione di portafogli, ha osservato che l’interpretazione estensiva dell’art. 28 comma 4° reg. consob, adottata dal primo giudice, non poteva essere condivisa, con la conseguenza che il particolare obbligo di informazione, successivo all’acquisto dei prodotti finanziari, prescritto dalla predetta normaa carico dell’intermediario, non poteva trovare applicazione. Quanto alle dedotte “false informazioni” fornite dal promotore sull’andamento degli investimenti, il giudice d’appello ha ritenuto che gli elementi di prova (CTU, testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) posti dal giudice di primo grado a conferma dell’assunto attoreo non erano sufficienti a provare, con la dovuta certezza, la sistematica attività di disinformazione imputata all’Aschieri, né era mai stato chiarito dal Fogli per quali ragioni il predetto lo avrebbe tratto in errore, non essendo stati contestati al promotore ammanchi a lui imputabili o altre attività illecite che avrebbe avuto necessità di “coprire”. In ogni caso - ha osservato, infine, il giudice d’appello - anche volendo ammettere che l’Aschieri per ben due anni diede al Fogli informazioni in contrasto con la documentazione ufficiale proveniente da F F, il nesso causale tra tale colposo inadempimento ed il danno fu “neutralizzato” dalla grave ed inescusabile negligenza del Fogli nella valutazione dei rendiconti e degli estratti conto inviatigli dalla banca, che evidenziavano, puntualmente, le perdite subite e gli esiti negativi dei suoi investimenti, tenuto conto che il Fogli operava da lunghi anni nei mercati finanziari, effettuando, anche prima dei fatti di causa, “a ragion veduta” investimenti nel settore azionario comportanti un certo grado di rischio. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed il promotore finanziario [OSCURATO:PERSONA] hanno entrambi resistito in giudizio, ciascuno con proprio controricorso. La parte ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], quale società incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 28 del regolamento consob n. 11522/1998, nonché dell’art. 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 2733 cod. civ… Deduce il ricorrente che la [OSCURATO:PERSONA] non ha agito quale mero esecutore materiale di ordini, ma ha svolto una capillare attività di consulenza tramite il proprio agente Aschieri, con la conseguenza che la banca avrebbe dovuto fornire informazioni relative agli investimenti in epoca successiva all’acquisto dei titoli finanziari. 2. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Va preliminarmente osservato che la Corte d’Appello, con una valutazione in fatto che non è sindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. (vizio neppure dedotto dal ricorrente), ha accertato che l’istituto bancario ha prestato un servizio di mera negoziazione per l’acquisto e la sottoscrizione di prodotti finanziari, mentre il ricorrente ha stipulato un contratto di gestione portafoglio con altra società ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].). Ne consegue che correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che l’intermediario non fosse tenuto a fornire informazioni relativamente agli investimenti in prodotti finanziari in epoca successiva al loro acquisto. In proposito, questa Corte, con sentenza n. 16318/2017 (conf. Cass. n. 14691/2018), ha enunciato il principio di diritto secondo cui tema di contratti relativi a strumenti finanziari, deve escludersi che l’intermediario nella compravendita di valori mobiliari, quando abbia stipulato con il cliente solo un contratto di deposito titoli in custodia e am ministrazione, abbia un obbligo di informazione, proprio del contratto di gestione del portafoglio, relativo all'aggravamento del rischio dell’investimento già effettuato. Né la circostanza enunciata dal ricorrente, secondo cui la banca, per il tramite, del promotore finanziario, avrebbe svolto una non meglio precisata attività di consulenza – deduzione di cui i controricorrenti denunciano la tardività, per essere stata svolta solo con la comparsa conclusionale del giudizio di secondo grado - è idonea a far sorgere gli obblighi di informazione successiva all’acquisto previsti dall’art. 28 comma 4° regolamento consob, essendo la loro previsione circoscritta alla sola fattispecie tipica del contratto di gestione di portafoglio. 3. Con il secondo motivo la violazione degli artt. 132 comma 1° n. 4,116, 61 e 191 cod. proc. civ.. Deduce il ricorrente che la Corte d’Appello ha disatteso le risultanze della CTU e negato l’ingresso ad un supplemento di indagine con una motivazione apparente e/o perplessa. 4. Il motivo è inammissibile. Va osservato che la Corte d’Appello ha disatteso le risultanze della CTU con un’ampia motivazione, avendo evidenziato che le conclusioni peritali si fondavano su scritture asseritamente a pugno dell’Aschieri, che erano state, tuttavia, disconosciute da quest’ultimo e che il richiesto ampliamento delle indagini peritali non avrebbe comunque consentito di interpretare in maniera certa le annotazioni meramente numeriche apposte a mano dall’Aschieri. Si tratta di argomentazioni che non sono affatto apparenti né contraddittorie o perplesse che il ricorrente pretende di smentire prospettando, inammissibilmente, una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello, ed invocando, altresì, inammissibilmente una diversa valutazione delle prove. 5. Con il terzo motivo è stato dedotto l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1° n.5 cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello omesso l’esame del fatto costituito dal messaggio informativo veicolato dai documenti. Deduce il ricorrente che per comprendere la rilevanza della questione occorre premettere che potevano ritenersi non controverse le seguenti circostanze di fatto: a) la documentazione parallela a quella ufficiale consegnata dal promotore finanziario conteneva riferimenti ad investimenti effettuati dal Fogli; b) la stessa rispecchiava una situazione patrimoniale non corrispondente al vero. In sostanza, l’Aschieri avrebbe consegnato falsi prospetti contabili relativi agli investimenti del ricorrente, che avrebbero indotto quest’ultimo in errore sulla sua situazione patrimoniale e la Corte ha omesso l’esame di tale circostanza. 6. Il motivo è inammissibile. La Corte d’Appello ha accolto l’eccezione sollevata dal promotore finanziario (vedi pag. 11 della sentenza impugnata) secondo cui la questione dell’asserita falsità dei prospetti contabili era stata dedotta dallo stesso per la prima volta in sede di appello e costituiva pertanto un fatto nuovo. Con tale preciso rilievo della Corte d’Appello - che comunque dimostra che di tale circostanza il giudice di secondo grado non ha affatto omesso l’esame - il ricorrente non si è minimamente confrontato, non curandosi di indicare in quale atto processuale del giudizio di primo grado avrebbe svolto tale allegazione. In ogni caso, il motivo si appalesa comunque inammissibile, atteso che con l’apparente doglianza della violazione dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., il ricorrente intende, in realtà, sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello. 7. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 2733 cod. civ.. Deduce il ricorrente che il giudizio di inattendibilità espresso dalla Corte d’Appello sulla teste [OSCURATO:PERSONA] è stato condizionato da un travisamento del fatto, avendo la stessa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dedotto che i titoli sottoscritti dalla teste Roventi congiuntamente con il Fogli erano stati dismessi nel 1999 eche lo stesso Aschieri, in sede di interrogatorio formale, aveva escluso la cointestazione dei titoli. 8. Il motivo è inammissibile. Va preliminarmente osservato che, a differenza del travisamento della prova, il travisamento del fatto non può essere fatto valere con il ricorso per cassazione (vedi Cass. n. 1163/2020). In ogni caso, ove si ritenesse che il ricorrente intendesse, in realtà, lamentare, con la sua censura, il travisamento della prova, deve osservarsi che la Corte d’Appello ha fondato il giudizio di inattendibilità della teste Roventi non solo sulla avvenuta cointestazione delle quote di fondi comuni di investimento, ma anche in relazione ai rapporti personali tra la stessa teste ed il ricorrente (era la figlia della compagna del Fogli), motivazione che non solo non è stata specificamente contestata dal ricorrente, ma con cui lo stesso non si è minimamente confrontato. 9. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione o falsa dell’art.1227 cod. civ. Deduce il ricorrente che deve escludersi l’applicazione dell’art. 1227 cod. civ. in presenza di una condottadolosa del debitore, la quale è idonea ad escludere il nesso causale tra condotta del danneggiato ed il danno. In particolare, il ricorrente intende contestare l’affermazione del giudice d’appello (vedi pag. 14 della sentenza impugnata) secondo cui, anche a voler, in ipotesi, ammettere che l’Aschieri per ben due anni diede al Fogli informazioni in contrasto con la documentazione ufficiale proveniente da F F, il nesso causale tra tale colposo inadempimento ed il danno fu comunque “neutralizzato” dalla grave ed inescusabile negligenza del Fogli nella valutazione dei rendiconti e degli estratti conto inviatigli dalla banca, che evidenziavano, puntualmente, le perdite subite e gli esiti negativi dei suoi investimenti. Ad avviso del ricorrente, in presenza una condotta infedele e dolosa, quale quella posta in essere dal promotore finanziario, non vi può essere un concorso di colpa del danneggiato. Infine, non è configurabile la fattispecie di cui all’art. 1227 comma 2° cod. civ. in assenza di prova di collusione o consapevole acquiescienza del danneggiato. 10. Il motivo è inammissibile. Va osservato che l’assunto ipotetico della Corte (“anche volendo, in ipotesi, ritenere che….”) non è che una seconda ratio decidendi rispetto a quella principale affermata dalla Corte d’Appello, secondo cui non erano stati forniti dal ricorrente sufficienti elementi idonei a provare, con la dovuta certezza, che l’Aschieri avesse svolto una sistematica attività di disinformazione ai danni dello stesso, nel riportargli gli esiti dei suoi investimenti. Orbene, è orientamento consolidato di questa Corte che qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" (quelle esaminate nei punti precedenti) rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa ( vedi Cass. n. 11493 del 11/05/2018). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore di ciascun controricorrente delle spese processuali che liquida in € 14.200, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto
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