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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2023

Cassazione n. 43586/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 e deduce, con un unico e articolato motivo, violazione dell'art. 546 let. e) cod. proc. pen e vizio di motivazione, lamentando la mancata indicazione dell'esposizione dei motivi di fatto e di diritto sulla base dei quali è stata fondata l'affermazione di responsabilità, nonché il mancato confronto con specifiche censure contenute nell'appello; ritenuto il motivo manifestamente infondato sotto più profili, in primo luogo per la sua a-specificità, poiché la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisivítà del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C. Rv. 275853); considerato, sotto altro profilo, che le doglianze dedotte in appello riguardavano il difetto di prova dell'elemento psicologico, laddove la Corte territoriale ha motivato congruamente gli elementi sulla base dei quali ha ritenuto l'irrìlevanza della buona fede del ricorrente che nulla in contrario ha allegato al riguardo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 e deduce, con un unico e articolato motivo, violazione dell'art. 546 let. e) cod. proc. pen e vizio di motivazione, lamentando la mancata indicazione dell'esposizione dei motivi di fatto e di diritto sulla base dei quali è stata fondata l'affermazione di responsabilità, nonché il mancato confronto con specifiche censure contenute nell'appello; ritenuto il motivo manifestamente infondato sotto più profili, in primo luogo per la sua a-specificità, poiché la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisivítà del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C. Rv. 275853); considerato, sotto altro profilo, che le doglianze dedotte in appello riguardavano il difetto di prova dell'elemento psicologico, laddove la Corte territoriale ha motivato congruamente gli elementi sulla base dei quali ha ritenuto l'irrìlevanza della buona fede del ricorrente che nulla in contrario ha allegato al riguardo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43586/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris