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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 febbraio 2024

Cassazione n. 32049/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 21/03/2024 del Tribunale del riesame di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza indicatain epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato quella emessa il 26 febbraio 2024 dal G.i.p. del medesimo Tribunale, che aveva applicato all'indagato la misura custodiale per il reato di partecipazione all'associazione a delinquere di tipo camorristico denominata "clan Gionta" con il ruolo di addetto alla gestione delle estorsioni.

Ne chiede l'annullamento per due motivi.

1.1. Con il primo motivo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen. nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in punto di gravità indiziaria.

Il Tribunale ha desunto i gravi indizi di colpevolezza da conversazioni intercettate tra soggetti diversi dall'indagato, senza tener conto delle deduzioni difensive e persino travisandone il contenuto: in particolare, avrebbe omesso di considerare che dalla conversazione del 16 marzo 2020 risulta pacificamente che sino a quel momento [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza del clan Cavalieri, non era riuscito a parlare né a prendere accordi con nessun appartenente al clan Gionta, tanto meno con il Montemurro, e che l'accordo sulla spartizione delle attività illecite è successivo a tale data.

Nel sottolineare il rilievo attribuito dal Tribunale al colloquio di pochi giorni successivo in cui il Gallo aveva riferito al suo interlocutore dell'incontro avvenuto il 16 marzo 2020 e della volontà di [OSCURATO:PERSONA] di fissare un nuovo incontro al quale avrebbe partecipato, tra gli altri, anche "Peppe con la barba" per ratificare l'accordo raggiunto tra i due clan, si contesta, in primo luogo, l'identificazione di "Peppe con la barba" nel ricorrente e l'omessa risposta sul punto; in secondo luogo, la difformità tra il contenuto di detta conversazione e quella del giorno precedente, non chiarita dal Tribunale, che non avrebbe considerato che il Gallo riferisce circostanze diverse a seconda dell'interlocutore.

La circostanza che prima del 13 marzo 2020 non vi fosse alcun accordo tra i due clan smentisce la tesi del Tribunale secondo la quale, prima della scarcerazione del Carpentieri, avvenuta il 24 febbraio 2020, il ricorrente sarebbe stato il referente del clan Gionta nei rapporti con il clan Gallo-Cavalieri con riguardo alla gestione delle estorsioni.

Inoltre, il Tribunale non ha tenuto conto che secondo il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente sarebbe stato allontanato dal clan ad opera del Carpentieri, appena uscito dal carcere, a causa del contrasto con il Montemurro, che non ne condivideva i progetti omicidiari; non ha considerato che dal procedimento pendente a carico di altri soggetti intranei al clan Gionta, avente ad oggetto l'operatività del clan nei mesi precedenti e successivi alla scarcerazione del Carpentieri, nulla è emerso a carico del ricorrente.

E' stato travisato il contenuto delle conversazioni del 6 marzo 2020, atteso che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, se il Della Grotta non aveva alcun rapporto con il ricorrente prima di tale data, non è credibile il Gallo quando il precedente 25 febbraio affermava che il Della Grotta commetteva estorsioni avendo dietro di sé "Peppe con la barba"; non si è considerato che il ricorrente non aveva alcun interesse nell'attività estorsiva ai danni delle imprese funebri e che anche le conversazioni del 10 giugno 2020 dimostrano l'inaffidabilità del i, Gallo circa il patto raggiunto tra Carpentieri ed esponenti del clan Gionta alla luce dell'assenso mostrato dal Gallo per il tentativo di omicidio del Carpentieri ad opera dei f.11i Cherillo, intranei al nuovo clan denominato "Quarto sistema".

Ha errato, pertanto, il Tribunale nel ritenere che prima della scarcerazione del Carpentieri la spartizione delle attività estorsive fosse già stata oggetto di discussione tra il clan Gallo-Cavalieri ed esponenti del clan Gionta, non avendo considerato gli elementi offerti dalla difesa a sostegno della estraneità del ricorrente al reato associativo; né ha tenuto conto che dal giorno della sua scarcerazione (11/11/2019) il ricorrente è stato sottoposto alla libertà vigilata, revocata il 20 novembre 2023 per assenza di elementi di conferma di collegamenti con la consorteria criminale.

1.2. Con il secondo motivo si censura la mancanza di attualità delle esigenze cautelari alla luce del provvedimento prima indicato che attesta l'assenza di contatti o controlli con persone legate all'associazione criminale e della recente ordinanza emessa il 16 novembre 2021 a carico i affiliati al clan Gionta che non menziona affatto il ricorrente.

Anche per le due conversazioni del 25 febbraio 2020, valorizzate nell'ordinanza, il Tribunale non spiega quale sia la fonte di conoscenza del Gallo, nonostante risulti chiaramente che prima del 13 marzo 2020 non conosceva [OSCURATO:PERSONA] e che aveva tentato in precedenza, ma inutilmente, di interfacciarsi con ben tre appartenenti al clan Gionta, tra i quali non vi era il ricorrente, sicché non è chiarito come potesse affermare che il Della Grotta stava commettendo estorsioni con l'appoggio di Peppe con la barba. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, poiché solo formalmente denuncia vizi deducibili in questa sede, sollecitando, invece, una diversa lettura dei dati probatori e, in particolare, delle conversazioni intercettate, asseritamente travisate dal Tribunale.

E' noto che in materia cautelare a questa Corte è preclusa la revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e la rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame, essendo il controllo di legittimità limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica 3 L e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie(Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), certamente riscontrabile nel caso in esame.

Occorre, inoltre, premettere che, in materia di intercettazioni, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui sono recepite (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).

Va, ancora, osservato che, a fronte di un complesso compendio probatorio, non ci si può limitare, come nel ricorso, ad un'analisi parcellizzata e frazionata degli elementi indiziari né procedere ad una mera sommatoria degli stessi, occorrendo, invece, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne l'intrinseca valenza dimostrativa e successivamente procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la astratta ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa risolversi in una visione unitaria.

A tali principi si è attenuto il Tribunale, che ha offerto una ricostruzione lineare e logica dei fatti in base alla coordinata lettura delle conversazioni intercettate, contestualizzandole nell'ambito dei nuovi equilibri criminali determinatisi sul territorio e nella storia personale del ricorrente, già condannato per il reato di cui all'art 416-bis cod. pen. 2.

Ribadito che l'interpretazione dei colloqui intercettati è censurabile in cassazione solo nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile, il che nella fattispecie non è, il ricorso ne propone una lettura parcellizzata e orientata, contestando, in primo luogo, l'identificazione del ricorrente, ma la contestazione è del tutto generica e non considera che il collaboratore Izzo ha identificato il ricorrente in "Peppe con la barba" e lo ha riconosciuto fotograficamente (v. pag. 5 ordinanza impugnata); trascura, inoltre, che l'indicazione è affidabile, essendo Izzo un appartenente al clan Gionta, che ha anche indicato i componenti apicali del clan e ammesso le proprie responsabilità anche nelle estorsioni commesse ai danni di impresari funebri.

La prospettazione difensiva prescinde, inoltre: a) dal contesto svelato dalle indagini e dalla ricerca di nuovi equilibri tra i clan storicamente presenti nel territorio, dopo la scarcerazione del reggente del clan Gionta, e il clan emergente- cd [OSCURATO:PERSONA]-, interessato ad inserirsi nel settore delle estorsioni ai danni delle imprese funebri anche con contrapposizione armata (v. 4 A pag. 3 ordinanza impugnata); b) dalla storia personale del ricorrente, affiliato storico del clan Gionta sin dal 1986 e già condannato per la partecipazione a detto clan con sentenza del 2002 nonché per il ruolo di killer svolto unitamente ad altri appartenenti al clan per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 4); c) dalle affermazioni di [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco del clan Gallo-Cavalieri, di cui si sostiene l'inaffidabilità, senza, tuttavia, argomentarla specie a fronte della chiarezza dei colloqui intercettati, riportati nell'ordinanza Il Tribunale ha coerentemente ritenuto che da essi emergesse chiaramente che, anche dopo la detenzione trentennale subita, il ricorrente, appena scarcerato nel novembre 2019, aveva ripreso il suo ruolo di referente del clan nei rapporti con gli esponenti del clan contrapposto Gallo-Cavalieri per la gestione delle estorsioni, attivandosi, in particolare, per trovare soluzioni concordate nella ripartizione dei profitti prima della scarcerazione del Carpentieri (avvenuta il 24 febbraio 2020), al quale aveva poi lasciato la gestione degli affari.

Risulta, infatti, che prima del febbraio 2020 il ricorrente curava gli interessi del clan nel settore delle estorsioni, tant'è che [OSCURATO:PERSONA] affermava che dietro [OSCURATO:PERSONA]- giovane emergente del clan Gionta-, che chiedeva le tangenti, c'era il ricorrente, il quale era intervenuto per proporre ai titolari delle pompe funebri di versare una quota fissa mensile in proporzione ai servizi svolti, come già accadeva per il clan Gallo-Cavalieri (pag. 6 -9 ordinanza).

Il Tribunale ha attribuito particolar rilievo alla capacità del ricorrente di prevenire contrasti e l'attenzione delle forze dell'ordine, imponendo le stesse condizioni alle vittime ed una divisione in parti uguali dei profitti, tant'è che anche il Carpentieri nel riorganizzare il settore avrebbe condiviso e conservato lo stesso metodo, riconoscendo l'importante ruolo svolto dal ricorrente, chiamato a partecipare all'incontro successivo a quello del 16 marzo 2020: ruolo riconosciuto anche dal Gallo, che, in vista di detto incontro, confermava al Della Grotta che si trattava di "discorsi già parlati, lo sa pure o Maccato ([OSCURATO:PERSONA]), lo sa Peppe con la barba.

E ci da...

Vitiello rimase che faceva 150 a noi e 1.550 a voi" (v. pag. 12).

Come correttamente ritenuto dal Tribunale (pag. 15) tale dato smentisce la tesi difensiva dell'estraneità ai fatti del ricorrente, provando, invece, che un accordo preesisteva e che ad esso aveva contribuito il ricorrente.

A smentire ulteriormente la tesi difensiva, secondo la quale, in base alle dichiarazioni di Izzo, subito dopo la scarcerazione, il Carpentieri avrebbe estromesso il ricorrente dal clan, è la circostanza che il Carpentieri ne avesse previsto la partecipazione anche all'incontro successivo nonché la partecipazione del ricorrente anche alla estorsione ai danni dell'impresa Eredi di [OSCURATO:PERSONA] srl, oggetto del capo 6) dell'imputazione provvisoria (pag. 16), ignorata nel ricorso, pur trattandosi di impresa da epoca risalente sottoposta a estorsione dal clan Gionta -come ammesso dal collaboratore- e anche dal clan Gallo-Cavalieri, il cui titolare si era rivolto proprio al ricorrente per sottrarsi alle minacce del Della Grotta.

Il ricorso trascura, inoltre, la rilevanza del colloquio in cui il Gallo ammetteva di aver appreso dal Vitiello dell'intervento del ricorrente- che aveva modificato e rinnodulato la richiesta estorsiva del Della Grotta, riconducendola ad una quota fissa, pari a quella versata all'altro clan- e del ruolo riconosciutogli di referente del clan Gionta ("se poi è andato da Peppe significa che parlano a nome loro", v. pag. 18 ordinanza).

Alla luce della rilevanza del contributo offerto dal ricorrente nella gestione e riorganizzazione del settore delle estorsioni risulta pienamente giustificata la ritenuta partecipazione associativa del ricorrente e l'importanza del ruolo svolto in attesa della scarcerazione del Carpentieri, che avrebbe assunto la reggenza del clan, per l'opera di intermediazione e pacificazione svolta con il clan contrapposto, proponendo la formazione di una cassa comune in cui far confluire i proventi delle estorsioni alle ditte di onoranze funebri.

In base a tali elementi è stata coerentemente considerata irrilevante la circostanza che il primo incontro tra il Della Grotta e il Gallo fosse avvenuto il 13 marzo 2020, avendo il Gallo stesso riconosciuto che si trattava di esponenti del clan Gionta, titolati ad intervenire in una questione rilevante e di interesse di entrambi i clan; altrettanto, coerentemente si è ritenuto che il contrasto tra il Carpentieri e il ricorrente, riferito dal collaboratore, non avesse fatto venir meno l'affiliazione del ricorrente, avendo soltanto comportato l'assunzione di una posizione diversa e più defilata durante la reggenza del Carpentieri (v. pag. 20).

Risulta, pertanto, giustificata dall'importanza del ruolo attivo svolto durante l'assenza del reggente del clan la ritenuta partecipazione associativa del ricorrente, essendosi tradotto il suo intervento nel settore delle estorsioni in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria (Sez. 6, n. 40746 del 24/6/2016, Panicola, Rv. 268325; Sez. 1, n. 25799 del 8/1/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263935), in linea con la dimensione dinamico-funzionale della condotta partecipativa mafiosa delineata dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670).

2. Del tutto infondato è anche il secondo motivo alla luce della congrua motivazione resa dal Tribunale, che ha ritenuto persistente il pericolo di reiterazione in ragione della risalente appartenenza al clan, non stroncata neppure dalla detenzione trentennale, ma, anzi, subito riattivata; della permanenza dei contatti con altri appartenenti al clan e al clan Gallo-Cavalieri nonché della dimostrata capacità di mediare e proporre accordi e persino di opporsi alla strategia del reggente per mancata condivisione dell'opzione per la contrapposizione armata con gli altri clan, considerando non decisivo il recente provvedimento del Tribunale di Sorveglianza, in quanto all'evidenza fondato su elementi diversi da quelli emersi nel procedimento in esame, invece, dimostrativi dell'immediato reinserimento del ricorrente nelle fila dell'associazione di appartenenza.

A differenza di quanto dedotto nel ricorso, la motivazione resa in punto di esigenze cautelari e di attualità delle stesse è completa, non essendosi il Tribunale limitato a richiamare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma ha argomentato sull'inidoneità degli elementi addotti dalla difesa vincerla, attribuendo rilievo alla gravità dei fatti, alla personalità negativa del ricorrente, alla professionalità dimostrata nella gestione non episodica degli affari del clan ed alla provata permanenza dei rapporti con l'associazione mafiosa, dimostrativi, in concreto, della inalterata stabilità del vincolo associativo.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 21/03/2024 del Tribunale del riesame di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza indicatain epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato quella emessa il 26 febbraio 2024 dal G.i.p. del medesimo Tribunale, che aveva applicato all'indagato la misura custodiale per il reato di partecipazione all'associazione a delinquere di tipo camorristico denominata "clan Gionta" con il ruolo di addetto alla gestione delle estorsioni. Ne chiede l'annullamento per due motivi. 1.1. Con il primo motivo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen. nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in punto di gravità indiziaria. Il Tribunale ha desunto i gravi indizi di colpevolezza da conversazioni intercettate tra soggetti diversi dall'indagato, senza tener conto delle deduzioni difensive e persino travisandone il contenuto: in particolare, avrebbe omesso di considerare che dalla conversazione del 16 marzo 2020 risulta pacificamente che sino a quel momento [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza del clan Cavalieri, non era riuscito a parlare né a prendere accordi con nessun appartenente al clan Gionta, tanto meno con il Montemurro, e che l'accordo sulla spartizione delle attività illecite è successivo a tale data. Nel sottolineare il rilievo attribuito dal Tribunale al colloquio di pochi giorni successivo in cui il Gallo aveva riferito al suo interlocutore dell'incontro avvenuto il 16 marzo 2020 e della volontà di [OSCURATO:PERSONA] di fissare un nuovo incontro al quale avrebbe partecipato, tra gli altri, anche "Peppe con la barba" per ratificare l'accordo raggiunto tra i due clan, si contesta, in primo luogo, l'identificazione di "Peppe con la barba" nel ricorrente e l'omessa risposta sul punto; in secondo luogo, la difformità tra il contenuto di detta conversazione e quella del giorno precedente, non chiarita dal Tribunale, che non avrebbe considerato che il Gallo riferisce circostanze diverse a seconda dell'interlocutore. La circostanza che prima del 13 marzo 2020 non vi fosse alcun accordo tra i due clan smentisce la tesi del Tribunale secondo la quale, prima della scarcerazione del Carpentieri, avvenuta il 24 febbraio 2020, il ricorrente sarebbe stato il referente del clan Gionta nei rapporti con il clan Gallo-Cavalieri con riguardo alla gestione delle estorsioni. Inoltre, il Tribunale non ha tenuto conto che secondo il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente sarebbe stato allontanato dal clan ad opera del Carpentieri, appena uscito dal carcere, a causa del contrasto con il Montemurro, che non ne condivideva i progetti omicidiari; non ha considerato che dal procedimento pendente a carico di altri soggetti intranei al clan Gionta, avente ad oggetto l'operatività del clan nei mesi precedenti e successivi alla scarcerazione del Carpentieri, nulla è emerso a carico del ricorrente. E' stato travisato il contenuto delle conversazioni del 6 marzo 2020, atteso che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, se il Della Grotta non aveva alcun rapporto con il ricorrente prima di tale data, non è credibile il Gallo quando il precedente 25 febbraio affermava che il Della Grotta commetteva estorsioni avendo dietro di sé "Peppe con la barba"; non si è considerato che il ricorrente non aveva alcun interesse nell'attività estorsiva ai danni delle imprese funebri e che anche le conversazioni del 10 giugno 2020 dimostrano l'inaffidabilità del i, Gallo circa il patto raggiunto tra Carpentieri ed esponenti del clan Gionta alla luce dell'assenso mostrato dal Gallo per il tentativo di omicidio del Carpentieri ad opera dei f.11i Cherillo, intranei al nuovo clan denominato "Quarto sistema". Ha errato, pertanto, il Tribunale nel ritenere che prima della scarcerazione del Carpentieri la spartizione delle attività estorsive fosse già stata oggetto di discussione tra il clan Gallo-Cavalieri ed esponenti del clan Gionta, non avendo considerato gli elementi offerti dalla difesa a sostegno della estraneità del ricorrente al reato associativo; né ha tenuto conto che dal giorno della sua scarcerazione (11/11/2019) il ricorrente è stato sottoposto alla libertà vigilata, revocata il 20 novembre 2023 per assenza di elementi di conferma di collegamenti con la consorteria criminale. 1.2. Con il secondo motivo si censura la mancanza di attualità delle esigenze cautelari alla luce del provvedimento prima indicato che attesta l'assenza di contatti o controlli con persone legate all'associazione criminale e della recente ordinanza emessa il 16 novembre 2021 a carico i affiliati al clan Gionta che non menziona affatto il ricorrente. Anche per le due conversazioni del 25 febbraio 2020, valorizzate nell'ordinanza, il Tribunale non spiega quale sia la fonte di conoscenza del Gallo, nonostante risulti chiaramente che prima del 13 marzo 2020 non conosceva [OSCURATO:PERSONA] e che aveva tentato in precedenza, ma inutilmente, di interfacciarsi con ben tre appartenenti al clan Gionta, tra i quali non vi era il ricorrente, sicché non è chiarito come potesse affermare che il Della Grotta stava commettendo estorsioni con l'appoggio di Peppe con la barba. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, poiché solo formalmente denuncia vizi deducibili in questa sede, sollecitando, invece, una diversa lettura dei dati probatori e, in particolare, delle conversazioni intercettate, asseritamente travisate dal Tribunale. E' noto che in materia cautelare a questa Corte è preclusa la revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e la rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame, essendo il controllo di legittimità limitato all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica 3 L e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie(Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), certamente riscontrabile nel caso in esame. Occorre, inoltre, premettere che, in materia di intercettazioni, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). Va, ancora, osservato che, a fronte di un complesso compendio probatorio, non ci si può limitare, come nel ricorso, ad un'analisi parcellizzata e frazionata degli elementi indiziari né procedere ad una mera sommatoria degli stessi, occorrendo, invece, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne l'intrinseca valenza dimostrativa e successivamente procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la astratta ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa risolversi in una visione unitaria. A tali principi si è attenuto il Tribunale, che ha offerto una ricostruzione lineare e logica dei fatti in base alla coordinata lettura delle conversazioni intercettate, contestualizzandole nell'ambito dei nuovi equilibri criminali determinatisi sul territorio e nella storia personale del ricorrente, già condannato per il reato di cui all'art 416-bis cod. pen. 2. Ribadito che l'interpretazione dei colloqui intercettati è censurabile in cassazione solo nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile, il che nella fattispecie non è, il ricorso ne propone una lettura parcellizzata e orientata, contestando, in primo luogo, l'identificazione del ricorrente, ma la contestazione è del tutto generica e non considera che il collaboratore Izzo ha identificato il ricorrente in "Peppe con la barba" e lo ha riconosciuto fotograficamente (v. pag. 5 ordinanza impugnata); trascura, inoltre, che l'indicazione è affidabile, essendo Izzo un appartenente al clan Gionta, che ha anche indicato i componenti apicali del clan e ammesso le proprie responsabilità anche nelle estorsioni commesse ai danni di impresari funebri. La prospettazione difensiva prescinde, inoltre: a) dal contesto svelato dalle indagini e dalla ricerca di nuovi equilibri tra i clan storicamente presenti nel territorio, dopo la scarcerazione del reggente del clan Gionta, e il clan emergente- cd [OSCURATO:PERSONA]-, interessato ad inserirsi nel settore delle estorsioni ai danni delle imprese funebri anche con contrapposizione armata (v. 4 A pag. 3 ordinanza impugnata); b) dalla storia personale del ricorrente, affiliato storico del clan Gionta sin dal 1986 e già condannato per la partecipazione a detto clan con sentenza del 2002 nonché per il ruolo di killer svolto unitamente ad altri appartenenti al clan per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 4); c) dalle affermazioni di [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco del clan Gallo-Cavalieri, di cui si sostiene l'inaffidabilità, senza, tuttavia, argomentarla specie a fronte della chiarezza dei colloqui intercettati, riportati nell'ordinanza Il Tribunale ha coerentemente ritenuto che da essi emergesse chiaramente che, anche dopo la detenzione trentennale subita, il ricorrente, appena scarcerato nel novembre 2019, aveva ripreso il suo ruolo di referente del clan nei rapporti con gli esponenti del clan contrapposto Gallo-Cavalieri per la gestione delle estorsioni, attivandosi, in particolare, per trovare soluzioni concordate nella ripartizione dei profitti prima della scarcerazione del Carpentieri (avvenuta il 24 febbraio 2020), al quale aveva poi lasciato la gestione degli affari. Risulta, infatti, che prima del febbraio 2020 il ricorrente curava gli interessi del clan nel settore delle estorsioni, tant'è che [OSCURATO:PERSONA] affermava che dietro [OSCURATO:PERSONA]- giovane emergente del clan Gionta-, che chiedeva le tangenti, c'era il ricorrente, il quale era intervenuto per proporre ai titolari delle pompe funebri di versare una quota fissa mensile in proporzione ai servizi svolti, come già accadeva per il clan Gallo-Cavalieri (pag. 6 -9 ordinanza). Il Tribunale ha attribuito particolar rilievo alla capacità del ricorrente di prevenire contrasti e l'attenzione delle forze dell'ordine, imponendo le stesse condizioni alle vittime ed una divisione in parti uguali dei profitti, tant'è che anche il Carpentieri nel riorganizzare il settore avrebbe condiviso e conservato lo stesso metodo, riconoscendo l'importante ruolo svolto dal ricorrente, chiamato a partecipare all'incontro successivo a quello del 16 marzo 2020: ruolo riconosciuto anche dal Gallo, che, in vista di detto incontro, confermava al Della Grotta che si trattava di "discorsi già parlati, lo sa pure o Maccato ([OSCURATO:PERSONA]), lo sa Peppe con la barba. E ci da... Vitiello rimase che faceva 150 a noi e 1.550 a voi" (v. pag. 12). Come correttamente ritenuto dal Tribunale (pag. 15) tale dato smentisce la tesi difensiva dell'estraneità ai fatti del ricorrente, provando, invece, che un accordo preesisteva e che ad esso aveva contribuito il ricorrente. A smentire ulteriormente la tesi difensiva, secondo la quale, in base alle dichiarazioni di Izzo, subito dopo la scarcerazione, il Carpentieri avrebbe estromesso il ricorrente dal clan, è la circostanza che il Carpentieri ne avesse previsto la partecipazione anche all'incontro successivo nonché la partecipazione del ricorrente anche alla estorsione ai danni dell'impresa Eredi di [OSCURATO:PERSONA] srl, oggetto del capo 6) dell'imputazione provvisoria (pag. 16), ignorata nel ricorso, pur trattandosi di impresa da epoca risalente sottoposta a estorsione dal clan Gionta -come ammesso dal collaboratore- e anche dal clan Gallo-Cavalieri, il cui titolare si era rivolto proprio al ricorrente per sottrarsi alle minacce del Della Grotta. Il ricorso trascura, inoltre, la rilevanza del colloquio in cui il Gallo ammetteva di aver appreso dal Vitiello dell'intervento del ricorrente- che aveva modificato e rinnodulato la richiesta estorsiva del Della Grotta, riconducendola ad una quota fissa, pari a quella versata all'altro clan- e del ruolo riconosciutogli di referente del clan Gionta ("se poi è andato da Peppe significa che parlano a nome loro", v. pag. 18 ordinanza). Alla luce della rilevanza del contributo offerto dal ricorrente nella gestione e riorganizzazione del settore delle estorsioni risulta pienamente giustificata la ritenuta partecipazione associativa del ricorrente e l'importanza del ruolo svolto in attesa della scarcerazione del Carpentieri, che avrebbe assunto la reggenza del clan, per l'opera di intermediazione e pacificazione svolta con il clan contrapposto, proponendo la formazione di una cassa comune in cui far confluire i proventi delle estorsioni alle ditte di onoranze funebri. In base a tali elementi è stata coerentemente considerata irrilevante la circostanza che il primo incontro tra il Della Grotta e il Gallo fosse avvenuto il 13 marzo 2020, avendo il Gallo stesso riconosciuto che si trattava di esponenti del clan Gionta, titolati ad intervenire in una questione rilevante e di interesse di entrambi i clan; altrettanto, coerentemente si è ritenuto che il contrasto tra il Carpentieri e il ricorrente, riferito dal collaboratore, non avesse fatto venir meno l'affiliazione del ricorrente, avendo soltanto comportato l'assunzione di una posizione diversa e più defilata durante la reggenza del Carpentieri (v. pag. 20). Risulta, pertanto, giustificata dall'importanza del ruolo attivo svolto durante l'assenza del reggente del clan la ritenuta partecipazione associativa del ricorrente, essendosi tradotto il suo intervento nel settore delle estorsioni in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria (Sez. 6, n. 40746 del 24/6/2016, Panicola, Rv. 268325; Sez. 1, n. 25799 del 8/1/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263935), in linea con la dimensione dinamico-funzionale della condotta partecipativa mafiosa delineata dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670). 2. Del tutto infondato è anche il secondo motivo alla luce della congrua motivazione resa dal Tribunale, che ha ritenuto persistente il pericolo di reiterazione in ragione della risalente appartenenza al clan, non stroncata neppure dalla detenzione trentennale, ma, anzi, subito riattivata; della permanenza dei contatti con altri appartenenti al clan e al clan Gallo-Cavalieri nonché della dimostrata capacità di mediare e proporre accordi e persino di opporsi alla strategia del reggente per mancata condivisione dell'opzione per la contrapposizione armata con gli altri clan, considerando non decisivo il recente provvedimento del Tribunale di Sorveglianza, in quanto all'evidenza fondato su elementi diversi da quelli emersi nel procedimento in esame, invece, dimostrativi dell'immediato reinserimento del ricorrente nelle fila dell'associazione di appartenenza. A differenza di quanto dedotto nel ricorso, la motivazione resa in punto di esigenze cautelari e di attualità delle stesse è completa, non essendosi il Tribunale limitato a richiamare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma ha argomentato sull'inidoneità degli elementi addotti dalla difesa vincerla, attribuendo rilievo alla gravità dei fatti, alla personalità negativa del ricorrente, alla professionalità dimostrata nella gestione non episodica degli affari del clan ed alla provata permanenza dei rapporti con l'associazione mafiosa, dimostrativi, in concreto, della inalterata stabilità del vincolo associativo. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes
Sentenza Cassazione n. 32049/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris